Sentenze nº T-98/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 17 Ottobre 2002

Data di Resoluzione17 Ottobre 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-98/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

17 ottobre 2002 (1) «Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Vantaggio - Operazione commerciale normale - Operatore razionale in un'economia di mercato»

Nella causa T-98/00,

Linde AG, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.-J. Rabe e G. Berrisch,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e K.-D. Borchardt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 18 gennaio 2000, 2000/524/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG (GU L 211, pag. 7),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas, dalla sig.ra P. Lindh e dai sigg. N.J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 31 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1.
La ricorrente è un'impresa tedesca che produce e distribuisce gas industriali. In particolare, dispone di un'unità produttiva a Leuna (Land Sassonia-Anhalt).

2.
Con contratto concluso il 22 aprile 1993 (in prosieguo: il «contratto di privatizzazione del 22 aprile 1993») la Treuhandanstalt (ente di diritto pubblico incaricato di amministrare, ristrutturare e privatizzare le imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca; in prosieguo: la «THA») ha venduto alla UCB Chemie GmbH (in prosieguo: la «UCB»), una controllata tedesca del gruppo Union chimique belge, le attività della Leuna Werke AG (cui è succeduta la Leuna-Werke GmbH; in prosieguo: la «LWG»), un'impresa con sede a Leuna, nel settore dell'ammina e del dimetilformamide.

3.
Tale contratto era corredato di una serie di accordi accessori, tra cui il contratto del 22 aprile 1993, mediante il quale la THA e la LWG si impegnavano a fornire alla UCB, al prezzo di mercato, alcuni quantitativi di monossido di carbonio, un gas utilizzato per la fabbricazione dell'ammina e del dimetilformamide, per un periodo di dieci anni rinnovabile per una durata indeterminata (in prosieguo: il «contratto di fornitura del 22 aprile 1993»). Ai sensi del suo art. 6, n. 4, tale contratto poteva essere risolto dalla LWG in due casi, ossia la conclusione da parte della UCB di un altro contratto di fornitura con un produttore terzo a «condizioni analoghe» o la costruzione da parte della UCB di un autonomo impianto di produzione di monossido di carbonio. In quest'ultima ipotesi, la THA avrebbe versato alla UCB una «sovvenzione agli investimenti» per un importo massimo di DEM 5 milioni.

4.
La LWG e la THA subivano perdite molto consistenti, pari a circa DEM 3,5 milioni, a causa dell'esecuzione del contratto di fornitura 22 aprile 1993. Infatti, l'impianto produttivo di monossido di carbonio da esse gestito a questo fine era alquanto vetusto e comportava costi considerevoli. Poiché la UCB aveva scartato la possibilità di costruire un proprio impianto e a Leuna non vi era nessun altro produttore di monossido di carbonio, la LWG non poteva risolvere il detto contratto ai sensi dell'art. 6, n. 4. Conseguentemente, la LWG e la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in prosieguo: la «BvS»), ente che ha rilevato le attività della THA, hanno cercato un'impresa che accettasse di costruire e di gestire un impianto di produzione di monossido di carbonio e di garantire al loro posto l'approvvigionamento a lungo termine della UCB.

5.
Così, nel giugno 1997, la BvS, la LWG, la UCB e la ricorrente hanno concluso un accordo mediante il quale quest'ultima si impegnava a costruire, entro un termine massimo di 18 mesi, un impianto di produzione di monossido di carbonio che essa avrebbe integrato nella sua unità per la produzione di idrogeno di Leuna, a gestire tale impianto e a fornire determinate quantità di monossido di carbonio alla UCB (in prosieguo: l'«accordo del giugno 1997»). Tale accordo prevedeva altresì il versamento alla ricorrente, da parte della BvS e della LWG, di una «sovvenzione agli investimenti» per un importo di DEM 9 milioni (in prosieguo: la «sovvenzione controversa»), mentre il saldo dei costi complessivi dell'investimento, pari a DEM 3,586 milioni, sarebbe stato assunto dalla ricorrente. Inoltre, si conveniva che il contratto di fornitura del 22 aprile 1997 avrebbe avuto termine nel momento in cui la ricorrente avesse cominciato a fornire alla UCB il monossido di carbonio e al più tardi 18 mesi dopo la conclusione, da parte di queste due imprese, del contratto di fornitura del monossido di carbonio (v. successivo punto 6) o, eventualmente, del detto accordo.

6.
Contemporaneamente all'accordo del giugno 1997, la ricorrente ha concluso un contratto di fornitura di monossido di carbonio con la UCB per una durata di 15 anni, rinnovabile per periodi di 5 anni (in prosieguo: il «contratto di fornitura del giugno 1997»). Ai sensi dell'art. 2, n. 2, di tale accordo, il contratto citato «è da considerare come contratto analogo ai sensi dell'art. 6, n. 4, lett. i), [del contratto di fornitura del 22 aprile 1993]». Nell'ottobre 1998 la ricorrente ha cominciato a fornire monossido di carbonio alla UCB in applicazione del contratto di fornitura del giugno 1997.

7.
A seguito della riunione del 15 maggio 1998 con le autorità tedesche, la Commissione ha interrogato queste ultime in merito alla sovvenzione controversa. Le dette autorità hanno fornito elementi di risposta in una comunicazione datata 7 agosto 1998. Con lettera 18 settembre 1998 la Commissione ha chiesto loro informazioni complementari, che le sono state fornite con la comunicazione del 6 dicembre 1998.

8.
Con lettera 30 marzo 1999 la Commissione ha comunicato al governo tedesco la propria decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE, e lo ha invitato a presentare osservazioni e a rispondere a determinati quesiti. Con la pubblicazione della suddetta lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 10 luglio 1999 (GU C 194, pag. 14), le parti interessate sono state informate dell'avvio di tale procedimento e sono state invitate a presentare le loro eventuali osservazioni. Con lettera 25 maggio 1999 il governo tedesco ha trasmesso le proprie osservazioni e risposte ai quesiti posti. Nessuna parte interessata ha reagito a tale pubblicazione.

9.
Il 18 gennaio 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/524/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore della ricorrente (GU L 211, pag. 7; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10.
Il dispositivo della decisione impugnata recita come segue:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore della [ricorrente] a titolo di sovvenzione per la costruzione di un impianto di produzione di [monossido di carbonio] a Leuna (Land Sassonia-Anhalt) è compatibile con il mercato comune nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo, non eccede il massimale del 35% fissato per gli aiuti regionali nel Land Sassonia-Anhalt.

Articolo 2

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore della Linde a titolo di sovvenzione per la costruzione di un impianto di produzione di monossido di carbonio a Leuna (Land Sassonia-Anhalt) è, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, incompatibile con il mercato comune nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo, eccede il massimale del 35% fissato per gli aiuti regionali nel Land Sassonia-Anhalt.

Articolo 3

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 2, già posto illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione. L'aiuto...

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