Sentenze nº T-5/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2002
Data di Resoluzione | 25 Ottobre 2002 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-5/02 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
25 ottobre 2002 (1) «Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune - Diritti della difesa - Effetti orizzontali e verticali -Effetti prevedibili di conglomerato - Effetto leva - Concorrenza potenziale - Effetto generale di rafforzamento»
Nella causa T-5/02,
Tetra Laval BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencasteele, D. Waelbroeck, A. Weitbrecht e S. Völcker,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Whelan e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2001, C (2001) 3345 def., che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 e 4 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.
In tale valutazione la Commissione tiene conto:
a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;
b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.
2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.
3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.
(...)
.
1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4 e dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi da 3 a 5, nonché dagli articoli 14 e 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.
(...).
3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento della procedura i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
(...)
.
Dopo la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti, la Commissione dà a queste, su richiesta, la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo, affinché possano esercitare il loro diritto alla difesa.
La Commissione, su richiesta, dà alle altre parti che sono state informate delle obiezioni la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo, nella misura in cui la presentazione delle loro osservazioni lo richieda
.
1. Non vengono comunicati o resi accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti commerciali di persone o imprese, e in particolare delle parti notificanti, delle altre parti interessate e dei terzi, né altre informazioni riservate la cui divulgazione non sia considerata dalla Commissione necessaria ai fini del procedimento né, infine, i documenti interni delle autorità.
2. Chiunque comunichi il suo punto di vista secondo le disposizioni del presente capo deve indicare chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione
.
Fatti della controversia
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