Sentenze nº T-5/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2002

Data di Resoluzione25 Ottobre 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-5/02

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

25 ottobre 2002 (1) «Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune - Diritti della difesa - Effetti orizzontali e verticali -Effetti prevedibili di conglomerato - Effetto leva - Concorrenza potenziale - Effetto generale di rafforzamento»

Nella causa T-5/02,

Tetra Laval BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencasteele, D. Waelbroeck, A. Weitbrecht e S. Völcker,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Whelan e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2001, C (2001) 3345 def., che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 e 4 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, come rettificato, GU 1990, L 257, pag. 13, e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»] prevede un sistema di controllo da parte della Commissione delle operazioni di concentrazione che hanno una «dimensione comunitaria» ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento.

2.
L'art. 2 del regolamento dispone quanto segue:

1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.

2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

(...)

.

3.
L'art. 4 del regolamento impone che la parte o le parti che acquisiscono il controllo, o il controllo congiunto, di un'altra impresa notifichino l'operazione di concentrazione alla Commissione entro una settimana dalla conclusione di tale operazione, mentre la Commissione è tenuta, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento, a esaminare tale notifica «non appena questa le è pervenuta». L'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento prevede, in combinato disposto con l'art. 10, n. 1, del medesimo, che la Commissione avvii una procedura relativa a un'operazione di concentrazione notificata entro il termine di un mese o, al massimo, di sei settimane se tale operazione rientra nel regolamento «e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune».

4.
Quando viene avviata una procedura a seguito di una notifica, i poteri di decisione della Commissione sono stabiliti dall'art. 8 del regolamento. Ai sensi del n. 3 di tale disposizione, «[s]e la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune». L'art. 10, n 3, del regolamento dispone che tali decisioni «devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio della procedura».

5.
Benché l'art. 7, n. 1, del regolamento disponga che un'operazione di concentrazione non può essere realizzata né anteriormente alla relativa notifica né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune, si può proseguire un'offerta pubblica notificata alla Commissione, conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento, «sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4».

6.
L'art. 18 del regolamento, relativo all'audizione degli interessati e dei terzi, dispone quanto segue:

1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4 e dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi da 3 a 5, nonché dagli articoli 14 e 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

(...).

3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento della procedura i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

(...)

.

7.
L'art. 13. n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), dispone quanto segue:

Dopo la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti, la Commissione dà a queste, su richiesta, la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo, affinché possano esercitare il loro diritto alla difesa.

La Commissione, su richiesta, dà alle altre parti che sono state informate delle obiezioni la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo, nella misura in cui la presentazione delle loro osservazioni lo richieda

.

8.
L'art. 17 del regolamento n. 447/98, intitolato «Informazioni riservate», dispone quanto segue:

1. Non vengono comunicati o resi accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti commerciali di persone o imprese, e in particolare delle parti notificanti, delle altre parti interessate e dei terzi, né altre informazioni riservate la cui divulgazione non sia considerata dalla Commissione necessaria ai fini del procedimento né, infine, i documenti interni delle autorità.

2. Chiunque comunichi il suo punto di vista secondo le disposizioni del presente capo deve indicare chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione

.

Fatti della controversia

9.
Il 27 marzo 2001 la Tetra Laval SA, società francese di diritto privato interamente di proprietà della Tetra Laval BV, società finanziaria appartenente al gruppo Tetra Laval (in prosieguo: la «Tetra» o la «ricorrente»), ha bandito per conto di quest'ultima un'offerta pubblica di acquisto per tutte la azioni in circolazione della Sidel SA, un'impresa quotata in borsa in Francia. La Tetra Laval SA ha acquistato lo stesso giorno circa il 9,75% del capitale della Sidel dall'Azeo (5,56%) e dalla direzione della Sidel (4,19%).

10.
L'offerta di acquisto è stata fatta in contanti ad un prezzo di EUR 50 per azione e, conformemente al diritto francese, senza condizioni. L'accettazione dell'offerta è stata raccomandata dal consiglio di amministrazione della Sidel all'unanimità e tale offerta è stata anche approvata dagli azionisti di maggioranza di quest'ultima. La commissione per le operazioni di borsa ha apposto il visto, in data 11 aprile 2001, sulla nota d'informazione congiunta della Tetra Laval SA e della Sidel («joint offer document»). Dopo essere stata pubblicata il 14 aprile 2001, l'offerta è stata ufficialmente aperta dal 17 aprile al 22 maggio 2001. Essa prevedeva, qualora non avesse dato buon esito, che le azioni della Tetra Laval SA fossero nuovamente quotate nella settimana dell'11 giugno 2001, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 7, n. 3, del regolamento.

11.
In seguito a tale offerta, la Tetra acquisiva circa l'81,3% delle azioni in circolazione della Sidel. Dopo la chiusura dell'offerta, la ricorrente acquisiva talune altre azioni tanto che essa detiene, attualmente, circa il 95,20% delle azioni e il 95,93% dei diritti di voto della Sidel.

12.
Della Tetra fa parte, in particolare, l'impresa Tetra Pak che è attiva principalmente nel settore degli imballaggi in cartone per liquidi alimentari, settore nel quale la Tetra Pak è l'impresa più importante a livello mondiale. La Tetra ha anche attività più limitate nel settore degli imballaggi in materiali...

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