Sentenze nº T-134/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Ottobre 2002

Data di Resoluzione09 Ottobre 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-134/01

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 ottobre 2002 (1) «Regolamento (CE) n. 111/1999 - Regolamento (CE) n. 1135/1999 - Aiuto alimentare alla Russia - Gara per il reperimento - Gara per il trasporto - Rapporto contrattuale - Clausola compromissoria - Domanda di esecuzione di un contratto - Ricevibilità - Fornitura dei certificati per ogni mezzo di trasporto - Interessi moratori»

Nella causa T-134/01,

Hans Fuchs Versandschlachterei KG, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Schrömbges, L. Harings e C. Hütter,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere, in via principale, la condanna della Commissione a pagare una somma di marchi tedeschi (DEM) 13 130,04 (EUR 6 713,28), aumentata degli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 1° marzo 2000, e, in via subordinata, l'ingiunzione al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung a pagare una somma di DEM 13 130,04 (EUR 6 713,28) aumentata degli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 1° marzo 2000,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 aprile 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
Il regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2802, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 349, pag. 12), prevede la messa a disposizione di prodotti agricoli per la Federazione russa.

2.
Secondo l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2802/98, le spese di fornitura, compreso il trasporto sino ai porti o ai valichi di frontiera, ma escluso lo scarico, e, se necessario, le spese di trasformazione nella Comunità sono determinate mediante gara o, per motivi inerenti all'urgenza o alle difficoltà di inoltro, mediante licitazione ristretta.

3.
Secondo l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2802/98, la Commissione è incaricata dell'esecuzione delle azioni alle condizioni previste dal detto regolamento.

4.
Il regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 1999, n. 111, recante modalità generali di applicazione del regolamento n. 2802/98 (GU L 14, pag. 3), al suo terzo ‘considerando’ enuncia che:

(...) onde garantire un'adeguata concorrenza tra i diversi operatori della Comunità, è opportuno che le forniture di prodotti trasformati e le forniture di prodotti non disponibili all'intervento, da prelevarsi sul mercato comunitario, siano organizzate in due fasi e che si proceda dapprima all'aggiudicazione della fabbricazione del prodotto trasformato o della mobilitazione dei prodotti sul mercato, secondo i casi, e successivamente all'aggiudicazione della consegna allo stadio convenuto per la fornitura al paese beneficiario

.

5.
L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 111/1999 recita quanto segue:

La gara può vertere sulla determinazione delle spese di fornitura di prodotti da mobilizzare sul mercato comunitario. Per questa fornitura, le spese comprendono il prezzo del prodotto e le spese di condizionamento e di stampigliatura dei prodotti da consegnare allo stadio di consegna stabilito nel bando di gara, conformemente alle disposizioni della gara particolare

.

6.
L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 111/1999 enuncia che le offerte sono inviate per iscritto all'ente d'intervento che, in forza dell'art. 6, n. 1, di tale regolamento, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 maggio 1999, n. 1125 (GU L 135, pag. 41), trasmette alla Commissione, per ciascuna partita, copia integrale delle due migliori offerte pervenute.

7.
Ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 111/1999, quale modificato dal regolamento n. 1125/1999, la Commissione notifica quanto prima l'aggiudicazione della gara all'aggiudicatario, inviando copia della pertinente decisione all'ente d'intervento che ha ricevuto le offerte.

8.
Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 111/1999, la domanda di pagamento della fornitura è presentata all'ente d'intervento.

9.
L'art. 16 del regolamento n. 111/1999 enuncia:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dall'inesecuzione o dall'interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento

.

10.
Il 28 maggio 1999 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1135/1999, che indice una seconda gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia (GU L 135, pag. 85).

11.
Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1135/1999, è indetta una gara per la determinazione delle spese di fornitura di 40 000 tonnellate di carni suine carcasse equivalenti, con caratteristiche e qualità conformi a quanto indicato nell'allegato I, da consegnare quale fornitura ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1135/1999.

12.
L'art. 2 del regolamento n. 1135/1999 enuncia:

Per una data partita la fornitura comporta:

a) l'acquisto dei prodotti di cui all'allegato I, da mobilizzare sul mercato comunitario, e, nel caso di acquisto di prodotti freschi, la loro trasformazione in prodotti congelati;

b) il condizionamento e la stampigliatura dei prodotti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I;

c) la consegna dei prodotti allo stadio di uscita magazzino frigorifero nella Comunità, presso il luogo indicato dal concorrente nella propria offerta, caricati su un mezzo di trasporto, entro il termine stabilito all'allegato II;

d) il mantenimento del prodotto a disposizione del trasportatore, prima dell'inizio del carico, per un periodo minimo di dieci giorni lavorativi a partire dalle date fissate nell'allegato II. Trascorso tale periodo, all'aggiudicatario della mobilitazione è corrisposto l'importo stabilito all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Nell'offerta è indicato l'indirizzo preciso del luogo di messa a disposizione (deposito frigorifero) presso il quale tutti i prodotti di una medesima partita devono essere raggruppati. Tale luogo dev'essere di agevole accesso ai fini della presa in consegna da parte di un trasportatore e consentire un ritmo di carico di 100 tonnellate per giorno lavorativo

.

13.
L'art. 6 del regolamento n. 1135/1999 è redatto come segue:

L'aggiudicatario prende i provvedimenti necessari affinché al momento del ritiro l'aggiudicatario della fornitura riceva i certificati seguenti:

- certificato veterinario,

- certificato di origine,

- certificato di qualità, e

- certificato sanitario.

Le spese relative all'ottenimento di tali certificati sono a carico dell'aggiudicatario della mobilitazione dei prodotti.

I certificati sono redatti conformemente ai modelli trasmessi agli operatori dalla Commissione, su loro richiesta

.

14.
Il regolamento n. 1135/1999 è stato sospeso dal regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 1999, n. 1248, recante sospensione della gara indetta dal regolamento n. 1135/1999 (GU L 150, pag. 23). Con il regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 1999, n. 1773 (GU L 221, pag. 46), il regolamento n. 1248/1999 è stato abrogato ed il regolamento n. 1135/1999 è stato modificato nella parte che riguarda, in particolare, le diverse date previste per la presentazione delle offerte e per l'esecuzione della fornitura.

15.
Con il regolamento (CE) della Commissione 13 settembre 1999, n. 1955, relativo al trasporto di carni suine a destinazione della Russia (GU L 242, pag. 13), è stata indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di carni suine, reperite sulla base del regolamento n. 1135/1999, dai depositi comunitari alla Russia.

Fatti all'origine della controversia

16.
Il 1° settembre 1999 la ricorrente ha depositato presso il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (in prosieguo: il «BLE»), che è l'ente di intervento tedesco, un'offerta di reperimento di carne suina a destinazione della Russia in applicazione dei regolamenti n. 111/1999 e n. 1135/1999.

17.
Con decisione 14 settembre 1999, la Commissione ha aggiudicato il reperimento ai concorrenti elencati all'art. 1 di tale decisione. Ai sensi di tale decisione la partita 14 - 1 000 tonnellate di semi-carcasse - è stata aggiudicata alla ricorrente.

18.
Con telefax 15 ottobre 1999 la Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di aggiudicare alla società Tour Trans Internationale Speditions GmbH (in prosieguo: la «Tour Trans») il trasporto della partita della ricorrente.

19.
La ricorrente ha rilasciato alla Tour Trans, al momento del ritiro della partita presso il deposito frigorifero di Zerbst (Germania), 60 certificati veterinari, compresi i certificati sanitari, redatti dal servizio veterinario di Duisburg per i quantitativi consegnati al deposito frigorifero di Zerbst, un certificato di origine redatto dalla Camera di commercio e industria di Duisburg per un quantitativo totale di kg 1 013 331,2, nonché un certificato di qualità redatto dalla ricorrente per il medesimo quantitativo.

20.
Non essendo d'accordo con le operazioni svolte dalla ricorrente, la Tour Trans ha preteso dalla prima che essa mettesse a sua disposizione i documenti necessari per ogni mezzo di trasporto utilizzato dalla seconda e ha annunciato che, in caso di rifiuto, essa li avrebbe fatti redigere a spese della ricorrente.

21.
Con lettera 20 ottobre 1999 la ricorrente ha informato la Commissione del disaccordo insorto tra lei stessa e la Tour Trans. La...

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