Sentenze nº T-237/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Gennaio 2002

Data di Resoluzione23 Gennaio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-237/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

23 gennaio 2002 (1) «Dipendenti - Comando nell'interesse del servizio - Art. 38 dello Statuto - Gruppo politico - Termine anticipato del comando - Diritti della difesa - Responsabilità extracontrattuale della Comunità»

Nella causa T-237/00,

Patrick Reynolds, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti P. Legros e S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. von Hertzen e D. Moore, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 18 luglio 2000 del segretario generale del Parlamento, che ha posto fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Diversità» e lo ha reintegrato presso la Direzione generale «informazione e relazioni pubbliche», e una richiesta di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'adozione di questa decisione da parte del convenuto e delle azioni del gruppo politico e di taluni suoi membri,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
L'art. 37 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

Per comando si intende la posizione del funzionario titolare che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,

a) nell'interesse del servizio:

- viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione;

- o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità o dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, o presso un Presidenteeletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea;

(...)

2.
L'art. 38 dello Statuto recita:

Il comando per esigenze di servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, sentito l'interessato;

b) la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;

c) allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;

d) il dipendente comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;

e) il dipendente comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine;

f) il dipendente comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;

g) al termine del periodo di comando, il dipendente è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza

.

Fatti all'origine della controversia e procedimento

3.
Alla fine del mese di settembre 1999 il Parlamento (in prosieguo: il «convenuto») pubblicava, sul suo bollettino interno n. 25/99 un avviso di posto vacante riguardante il posto di segretario generale del gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Diversità» (in prosieguo: il «gruppo EDD»). L'avviso era formulato come segue:

1 Segretario generale (M/F) (carriera A 2) (agente temporaneo)

Perfetta conoscenza scritta ed orale del francese e dell'inglese obbligatoria

Sede di servizio: BRUXELLES

Termine per la presentazione delle candidature: 18 ottobre 1999

Data di entrata in servizio: a decorrere da lunedì, 1. novembre 1999

.

4.
In seguito a tale pubblicazione, il ricorrente, che era in servizio presso la Direzione generale «informazione e relazioni pubbliche» del Parlamento, al grado LA 5, scatto 3, presentava la sua candidatura per tale posto e veniva invitato ad un colloquio col gruppo EDD, il quale si svolgeva il 3 novembre 1999.

5.
Con lettera 12 novembre 1999 il presidente del gruppo EDD comunicava al segretario generale del Parlamento la decisione dell'ufficio di presidenza del gruppo di nominare il ricorrente al posto di segretario generale e gli chiedeva di autorizzare il comando del ricorrente presso il gruppo politico.

6.
Il 22 novembre 1999 il ricorrente iniziava a lavorare per il gruppo politico.

7.
Con decisione 11 gennaio 2000 il segretario generale del Parlamento confermava che, sulla base dell'art. 37, primo comma, lett. a), dello Statuto, il ricorrente era comandato nell'interesse del servizio presso il gruppo EDD, al grado A 2, scatto 1, per il periodo di un anno dal 22 novembre 1999 al 30 novembre 2000. Una copia autenticata conforme all'originale di tale decisione veniva inviata al ricorrente il 17 gennaio 2000.

8.
Il 18 maggio 2000 il presidente del gruppo EDD informava, per la prima volta, il ricorrente del fatto che, durante una riunione dei membri dell'ufficio di presidenza del gruppo tenutasi qualche ora prima, taluni sottogruppi avevano manifestato la loro perdita di fiducia nei confronti del ricorrente e che, di conseguenza, era stato deciso che il suo comando presso il gruppo EDD non sarebbe stato prolungato oltre il 30 novembre 2000.

9.
Il 24 maggio 2000, durante un secondo colloquio con il ricorrente, il presidente del gruppo EDD confermava che il gruppo politico desiderava separarsi da lui. Lo stesso giorno il ricorrente comunicava al presidente che intendeva assentarsi per quattro settimane per riflettere su determinate questioni, cosa che veniva accettata dal presidente del gruppo. Egli consultava, peraltro, il suo medico curante il quale riscontrava una incapacità lavorativa dovuta a malattia.

10.
A decorrere dal 24 maggio 2000, il ricorrente non si è più presentato al lavoro a causa della sua malattia.

11.
Il 23 giugno 2000 il ricorrente presentava, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, un reclamo al segretario generale del Parlamento avverso gli atti che gli arrecavano pregiudizio nell'esercizio delle sue funzioni presso il gruppo EDD. Secondo il ricorrente, tali atti comprendevano, da un lato, il fatto che l'accesso ai conti del gruppo EDD gli era stato impedito laddove un tale accesso rientra nella natura stessa della funzione di segretario generale di un gruppo politico e, dall'altro, il fatto che gli sono state fornite istruzioni contraddittorie in un clima di intimidazione psicologica. Il ricorrente chiedeva che venisse presa una decisione per porre finea tali atti e che si ponesse rimedio ai loro effetti negativi. Egli precisava tuttavia che non intendeva per questo dimettersi dal posto di segretario generale del gruppo EDD.

12.
Lo stesso giorno il ricorrente inviava al presidente della Corte dei conti una richiesta formale di esame dei conti del gruppo EDD, precisando che tale esame era nell'interesse del gruppo e nell'interesse pubblico e che gli era stato impedito l'accesso a tali conti.

13.
Il presidente del gruppo EDD, venuto a conoscenza, in particolare attraverso la stampa, del fatto che una tale richiesta era stata inviata alla Corte dei conti, confermava al presidente di quest'ultima, con lettera 30 giugno 2000, che la Corte poteva liberamente accedere ai conti del suo gruppo e che l'iniziativa presa a tale riguardo dal ricorrente si spiegava probabilmente col fatto che a quest'ultimo il 18 maggio 2000 era stato comunicato che il suo comando presso il gruppo politico non sarebbe stato prolungato.

14.
Il 1. luglio 2000, il ricorrente redigeva un memorandum nel quale descriveva in dettaglio la sua esperienza durante il periodo trascorso in posizione di comando presso il gruppo EDD (in prosieguo: il «memorandum 1. luglio 2000»). Il ricorrente completava tale memorandum con un addendum del 2 febbraio 2001.

15.
Il 4 luglio 2000, in seguito a una decisione dell'ufficio di presidenza del gruppo EDD (in prosieguo: la «decisione 4 luglio 2000»), il presidente del gruppo chiedeva al segretario generale del Parlamento di porre fine, appena possibile, al comando del ricorrente.

16.
Il 18 luglio 2000 il segretario generale del Parlamento, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), decideva di porre fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo EDD a decorrere dalla sera del 14 luglio (art. 1. della decisione) e di reintegrarlo in un posto di traduttore principale presso la Direzione generale «informazione e relazioni pubbliche» del Parlamento al grado LA 5, scatto 3, con decorrenza dal 15 luglio 2000, con un anzianità nello scatto fissata al 1. gennaio 2000 e con sede di servizio Bruxelles (art. 2 della decisione) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

17.
Tale decisione veniva notificata al ricorrente con lettera 25 luglio 2000.

18.
L'8 agosto 2000 i difensori del ricorrente chiedevano al segretario generale del Parlamento di comunicare loro i documenti sui quali era fondata la decisione impugnata, in particolare la lettera del presidente del gruppo EDD 4 luglio 2000 e la proposta del direttore generale del personale del Parlamento menzionata nella decisione impugnata.

19.
Ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il 28 agosto 2000 il ricorrente presentava un secondo reclamo al segretario generale del Parlamento con il quale chiedeva la revoca della decisione...

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