Sentenze nº T-212/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Gennaio 2002

Data di Resoluzione30 Gennaio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-212/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

30 gennaio 2002 (1) «Aiuti concessi dagli Stati - Decisione che dichiara compatibile un aiuto

con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Impresa beneficiaria - Interesse ad agire - Irricevibilità»

Nella causa T-212/00,

Nuove Industrie Molisane Srl, con sede in Sesto Campano, rappresentata dagli avv.ti I. Van Bael e F. Di Gianni,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti A. Abate e G.B. Conte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 maggio 2000, SG(2000)D/103923, relativa all'autorizzazione di un aiuto di Stato pari a ITL 29 176,69 milioni a favore della società Nuove Industrie Molisane per un investimento a Sesto Campano (Molise),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras, J. Pirrung, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale») stabilisce le regole di valutazione degli aiuti concessi a tale titolo, che rientrano nella sua sfera di applicazione.

2.
Il punto 3.10 della disciplina multisettoriale contiene la descrizione della formula di calcolo sulla cui base la Commissione determina l'intensità massima ammissibile per un aiuto notificato.

3.
Tale formula si basa anzitutto sulla determinazione dell'intensità massima ammissibile per gli aiuti alle grandi imprese nella zona considerata, denominata «massimale regionale» (fattore R), il quale viene in seguito moltiplicato per tre coefficienti corrispondenti, rispettivamente, alla concorrenza nel settore interessato (fattore T), al rapporto capitale-lavoro (fattore I) e all'impatto regionale dell'aiuto di cui si tratta (fattore M). L'intensità massima dell'aiuto autorizzato corrisponde quindi alla seguente formula: R . T . I . M.

4.
Per quanto concerne il fattore «concorrenza», secondo il punto 3.10 della disciplina settoriale si applica un coefficiente di correzione pari a 0,25, 0,5, 0,75 o 1 in funzione dei seguenti criteri:

i) Progetto che determina un'espansione di capacità in un settore che soffre di una grave sovraccapacità strutturale e/o di calo assoluto della domanda

0,25

ii) Progetto che determina un'espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino, e che può rafforzare una quota di mercato già elevata

0,50

iii) Progetto che determina un'espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino

0,75

iv) Assenza di probabili effetti negativi nel senso di cui ai punti i), ii) e iii)

1,00

.

Fatti all'origine della controversia

5.
Con lettera del 20 dicembre 1999, protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 21 dicembre successivo, conformemente all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1), le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un progetto di aiuto in favore della ricorrente rientrante nell'ambito della disciplina multisettoriale. Il progetto notificato prevedeva la concessione alla ricorrente stessa di un aiuto pari a 46 312,2 milioni di lire italiane (ITL) per la realizzazione di un nuovo stabilimento di produzione di «clinker», il cui costo totale ammontava a ITL 127 532 milioni.

6.
Con lettera del 21 gennaio 2000 la Commissione ha informato le autorità italiane che appariva necessaria l'apertura di un procedimento d'indagine formale, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 659/1999. La Commissione indicava alle autorità di cui sopra che il coefficiente da applicarsi in base al fattore concorrenza era quello dello 0,25, che il numero dei previsti nuovi posti di lavoro non era sufficientemente dimostrato, e che quindi la stessa riteneva che il progetto di aiuto comportasse un superamento dell'intensità massima ammissibile. Pertanto la Commissione invitava le autorità italiane a fornire elementi supplementari.

7.
In una comunicazione diretta alla Commissione all'inizio del mese di febbraio 2000 le autorità italiane hanno fornito le informazioni complementari richieste.

8.
A seguito di una riunione tra la Commissione e le autorità italiane svoltasi il 23 febbraio 2000, queste ultime hanno informato la Commissione, con lettera del 6marzo successivo, che esse proponevano «l'accettazione del fattore concorrenza pari a 0,75, onde evitare l'apertura della procedura di indagine formale».

9.
Con lettera del 9 marzo 2000 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le nuove modalità di calcolo dell'intensità massima dell'aiuto tenendo conto di un coefficiente di 0,75 per il fattore concorrenza e conseguentemente hanno fissato l'ammontare dell'aiuto in progetto in ITL 29 176, 69 milioni.

10.
Il 30 maggio 2000 la Commissione, in applicazione dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, ha adottato la decisione di non sollevare obiezioni contro il progetto di aiuto notificato (in prosieguo: la «Decisione»).

11.
In tale Decisione la Commissione sottolinea che, con lettere datate 6 e 9 marzo 2000, il governo italiano ha completato la notifica e che l'ammontare dell'aiuto previsto in favore della ricorrente è di ITL 29 176,69 milioni, per un costo totale di investimento stimato in ITL 127 532 milioni, vale a dire il 15,56% in equivalente sovvenzione netto (ESN).

12.
Sulla base di una valutazione dell'aiuto notificato in relazione ai criteri stabiliti dalla disciplina multisettoriale, la Commissione espone i motivi per i quali i fattori applicabili nel caso di specie devono essere fissati a:

- 25% per quanto concerne l'intensità massima autorizzata nella Regione Molise;

- 0,75 per il fattore T tenuto conto della concorrenza nel mercato interessato;

- 0,7 per il fattore I (capitale/lavoro);

- 1,2 per il fattore M riguardante l'impatto regionale dell'aiuto considerato,

per un totale di 15,75% in ESN (25% x 0,75 x 0,7 x 1,2).

13.
Avendo constatato che l'ammontare dell'aiuto che la...

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