Sentenze nº T-47/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 17 Gennaio 2002

Data di Resoluzione17 Gennaio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-47/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 gennaio 2002 (1) «Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazioni

di zucchero e di miscele di zucchero e cacao - Regolamento (CE)

n. 2423/1999 - Misure di salvaguardia - Ricorso di annullamento - Irricevibilità»

Nella causa T-47/00,

Rica Foods (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 novembre 1999, n. 2423, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare (GU L 294, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: «la decisione PTOM»).

2.
L'art. 101, n. 1, della decisione PTOM dispone quanto segue:

I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente

.

3.
L'art. 102 della medesima decisione così prevede:

(...) la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente

.

4.
L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II della stessa (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa. In forza dell'art. 1 del suddetto allegato, sono considerati originari dei PTOM, della Comunità o dei paesi dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.

5.
L'art. 6, n. 2, dell'allegato II stabilisce le regole dette del «cumulo di origine CE/PTOM» e del «cumulo di origine ACP/PTOM»:

Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamenente ottenuti nei PTOM

.

6.
La decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU L 329, pag. 50), ha inserito nella decisione PTOM un nuovo art. 108 ter. In forza del n. 1 di questa disposizione:

(...) il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6, è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero

.

7.
La decisione 97/803 non ha tuttavia limitato l'applicazione della regola del cumulo d'origine CE/PTOM.

8.
L'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione a prendere «le necessarie misure di salvaguardia» qualora «l'applicazione della [decisione PTOM] comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero [qualora] sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione (...)». Ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, la Commissione deve scegliere «le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità». Inoltre, «la portata di queste misure non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi».

Il regolamento impugnato

9.
Con regolamento (CE) 15 novembre 1999, n. 2423, la Commissione ha introdotto, sulla base dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM, misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare (GU L 294, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

10.
La Commissione riteneva, infatti, che la «progressione molto elevata» delle importazioni, «a partire dal 1997, di zucchero greggio, in regime di cumulo dell'origine CE-PTOM, come pure sotto forma di miscele di zucchero e cacao (...) originarie dei [PTOM]» comportassero il rischio di «un grave deterioramento del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero a livello comunitario e di effetti fortemente negativi per gli operatori comunitari del settore in questione» ('considerando‘ nn. 1 e 2 del regolamento impugnato).

11.
Per lo zucchero che beneficia del cumulo di origine CE/PTOM, la misura di salvaguardia imposta assume la forma di un prezzo minimo. In tal senso, l'art. 1, n. 1, del regolamento impugnato così dispone:

L'immissione in libera pratica nella Comunità, in esenzione da dazi all'importazione, dei prodotti del codice NC 1701, con origine cumulata CE-PTOM, è subordinata alla condizione che il prezzo d'importazione, merce nuda, fase cif, per la qualità tipo definita [d]al regolamento (CEE) del Consiglio, n. 793/72 (GU 1972, L 94, pag. 1), che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco, non sia inferiore al prezzo d'intervento applicabile ai prodotti in questione

.

12.
Per quanto riguarda le miscele di zucchero e cacao (prodotti del codice NC 1806 10 30 e 1806 10 90) originari dei PTOM, l'art. 2 del regolamento impugnato dispone che la loro immissione in libera pratica nella Comunità è «soggetta alla procedura di sorveglianza comunitaria secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione», del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

13.
La ricorrente, che ha sede ad Aruba, territorio appartenente ai PTOM, importa zucchero dalla Comunità, lo trasforma e lo esporta nuovamente verso la Comunità. Essa produce anche, a partire dallo zucchero importato dalla Comunità, miscele composte di zucchero e cacao, che sono anch'esse riesportate nella Comunità.

14.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2000, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso volto all'annullamento del regolamento impugnato.

15.
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 giugno e il 7 luglio 2000, i governi del Regno di Spagna e del Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto, in conformità all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, di...

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