Sentenze nº T-23/99 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Marzo 2002

Data di Resoluzione20 Marzo 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-23/99

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1) «Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Infrazione continuata - Boicottaggio -

Accesso al fascicolo - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Irretroattività - Legittimo affidamento»

Nella causa T-23/99,

LR AF 1998 A/S, già Løgstør Rør A/S, con sede in Løgstør (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e H. Peytz, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
La società LR AF 1998 A/S, già Løgstør Rør A/S, è una società danese che, all'epoca dei fatti, produceva e vendeva tubi preisolati, utilizzati prevalentemente per il teleriscaldamento.

2.
Nei sistemi di teleriscaldamento, l'acqua riscaldata in una centrale viene distribuita, tramite una rete di tubi sotterranei, nei locali da riscaldare. Poiché la temperatura dell'acqua (o del vapore) trasportata è molto elevata, i tubi devono essere preisolati per garantire una distribuzione sicura ed efficiente. I tubi utilizzati sono preisolati e, a tal fine, sono composti generalmente da un condotto d'acciaio rivestito da un tubo di plastica, con uno strato di schiuma isolante tra i due.

3.
I tubi per teleriscaldamento sono oggetto di consistenti scambi tra gli Stati membri. I maggiori mercati nazionali dell'Unione europea sono la Germania, con il 40% del consumo totale della Comunità, e la Danimarca, con il 20%. Con il 50% della capacità produttiva dell'Unione europea, la Danimarca è il principale centro di produzione dell'Unione che rifornisce tutti gli Stati membri in cui è utilizzato il teleriscaldamento.

4.
Con una denuncia in data 18 gennaio 1995, l'impresa svedese Powerpipe AB ha segnalato alla Commissione che gli altri produttori e fornitori di tubi per teleriscaldamento si erano ripartiti il mercato europeo nell'ambito di un'intesa e avevano concordato iniziative intese a danneggiare la sua attività ovvero a limitarla al mercato svedese, o financo, puramente e semplicemente, ad escluderla dal settore.

5.
Il 28 giugno 1995 funzionari della Commissione, che agivano in forza di una decisione 12 giugno 1995 della medesima, e rappresentanti delle autorità della concorrenza degli Stati membri interessati hanno proceduto ad accertamenti simultanei e senza preavviso presso dieci imprese o associazioni operanti nel settore del teleriscaldamento, compresa la ricorrente (in prosieguo: gli «accertamenti»).

6.
Successivamente, la Commissione, a norma dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), ha inviato richieste d'informazioni alla ricorrente ed alla maggior parte delle imprese interessate dai fatti contestati.

7.
Il 20 marzo 1997 la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese interessate. Successivamente, nei giorni 24 e 25 novembre 1997, si teneva un'audizione delle imprese interessate.

8.
Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.; in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata»], con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e, segnatamente, della ricorrente, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione della ricorrente nonché della ABB IC Møller A/S, la consociata danese del gruppo svizzero-svedese ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l'«ABB»), della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori in modo da proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH, iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.

11.
Sempre secondo la decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo fra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna impresa tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali, sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (l'ABB, la Dansk Rørindustri, la Henss/Isoplus, la Pan-Isovit, la Tarco e la ricorrente) e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»), il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, si siano tenute fuori dell'Unione europea, a Zurigo. Le riunioni a Zurigo sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996.

13.
Come elemento dell'intesa, la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, a cui avrebbero partecipato i sei produttori sopramenzionati e la Brugg. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
Nella sua decisione, la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991 possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva l'obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
Per tali motivi, il dispositivo della decisione così recita:

Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mb[H], Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche...

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