Sentenze nº T-31/99 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Marzo 2002

Data di Resoluzione20 Marzo 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-31/99

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1) «Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Principio di buona amministrazione - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Legittimo affidamento»

Nella causa T-31/99,

ABB Asea Brown Boveri Ltd, con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti A. Weitbrecht e S. Völcker, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento dell'art. 3 della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all'origine della controversia

1.
La ricorrente è un gruppo multinazionale che opera nei settori della produzione, della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, dei sistemi industriali e di costruzione e nel settore dei trasporti. Nel gruppo ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l'«ABB»), le attività relative al teleriscaldamento sono svolte dall'impresa danese ABB IC Møller A/S (in prosieguo: l'«ABB IC Møller»), con sede a Fredericia (Danimarca), nonché da altre imprese di produzione e/o di distribuzione con sede in Germania, Finlandia, Polonia e Svezia.

(...)

8.
Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.] (in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata»), con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e segnatamente della ricorrente, a un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione dell'ABB IC Møller A/S, della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), della Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «Løgstør») e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori per proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH, iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa.

11.
Sempre secondo la decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo tra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna di tali imprese tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali, sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (la ricorrente, la Dansk Rørindustri, la Henss/Isoplus, la Løgstør, la Pan-Isovit e la Tarco) e la Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg»), il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, si siano tenute fuori dall'Unione europea, a Zurigo. Le riunioni a Zurigo sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996.

13.
Come elemento dell'intesa, la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito dell'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, a cui avrebbero partecipato i sei produttori sopramenzionati e la Brugg. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
Nella decisione, la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991, possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva come obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo delle partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
Per tali motivi, il dispositivo della decisione così recita:

Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mb[H], Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.

La durata dell'infrazione si è protratta:

- nel caso di ABB (...) da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996,

(...)

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

- la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

- l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;

- la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

- l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

- la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(...)

Articolo 3

Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

(...).

a) ad ABB Asea Brown Boveri Ltd, un'ammenda di 70 000 000 di EUR;

(...)

.

(...)

Nel merito

23.
La ricorrente fa valere, in sostanza, cinque motivi. Il primo motivo è relativo a errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo attiene a una violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo è fondato su una violazione del principio di buona amministrazione. Il quarto motivo riguarda una violazione dei principi generali ed errori nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Il quinto motivo si riferisce ad una violazione dell'obbligo di motivazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

Sul...

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