Sentenze nº T-355/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Marzo 2002

Data di Resoluzione20 Marzo 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-355/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

20 marzo 2002 (1) «Marchio comunitario - Sintagma TELE AID - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T-355/00,

DaimlerChrysler AG, con sede in Stuttgart (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e D. Schennen, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2000 (procedimento R 142/2000-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) riguardante la registrazione del sintagma TELE AID come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 21 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
Il 18 febbraio 1997 la società Mercedes-Benz AG ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di marchio denominativo comunitario, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2.
Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il sintagma TELE AID.

3.
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9, 12, 37, 38, 39 e 42 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:

- Classe 9: «Apparecchi elettrici ed elettronici per la trasmissione di voce e dati; apparecchi fissi e mobili di invio, trasmissione, a relè e di ricezione; apparecchi per l'elaborazione di dati e loro parti; strumenti di navigazione; sistemi di chiamata di emergenza per auto»;

- Classe 12: «Autoveicoli e loro parti»;

- Classe 37: «Riparazioni di automobili; servizi di soccorso»;

- Classe 38: «Gestione di una rete di comunicazioni; direzione e coordinamento di interventi di soccorso e recupero»;

- Classe 39: «Servizi di traino, servizi di soccorso»;

- Classe 42: «Servizi prestati da un centro di calcolo con localizzazione e determinazione della posizione di veicoli; raccolta, memorizzazione, analisi ed emissione di informazioni».

4.
Nel gennaio 1999, il trasferimento della domanda a favore della ricorrente è stato iscritto nel fascicolo della domanda ai sensi degli artt. 17 e 24 del regolamento n. 40/94 e della regola 31, n. 8, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

5.
Con decisione 9 dicembre 1999 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che il sintagma TELE AID era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

6.
Il 2 febbraio 2000, la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'Ufficio, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore.

7.
Con decisione 12 settembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso, da un lato, ha annullato la decisione dell'esaminatore per la parte in cui respingeva la domanda per i prodotti appartenenti alla classe 12 e, dall'altro, ha respinto il ricorso per la parte relativa alle altre classi indicate nella domanda, per il fatto che il sintagma in questione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

8.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'Ufficio alle spese.

9.
L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10.
La ricorrente deduce due motivi fondati sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

11.
La ricorrente afferma che, per valutare gli impedimenti assoluti alla registrazione, si deve considerare un marchio nel suo complesso, nella forma in cui è stato richiesto. Tuttavia, nella fattispecie, proprio la scomposizione del sintagma TELE AID nei suoi due elementi non fa emergere, secondo la ricorrente, alcuna indicazione descrittiva dei prodotti o dei servizi interessati.

12.
Quanto all'elemento «tele», la ricorrente sostiene che esso non costituisce una parola indipendente né un'abbreviazione, bensì una doppia sillaba utilizzata nel linguaggio comune come elemento costitutivo di numerose parole. In tutte le sue combinazioni, secondo la ricorrente, l'elemento «tele» non ha lo stesso significato né un senso approssimativamente corrispondente. A questo proposito, la ricorrente cita parole in cui il significato dell'elemento «tele» è relativo al concetto di distanza, come «telefono» o «telescopio», parole in cui il significato dell'elemento «tele» è relativo al concetto di scopo o fine («telos», in lingua greca), come «teleologia», e parole in cui non ricorre nessuno di tali significati, come il nome di un compositore (Telemann) e di un paesaggio norvegese (Telemark).

13.
Inoltre, la ricorrente afferma che l'elemento «tele» è utilizzato frequentemente, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio, cosicché il pubblico è abituato alla presenza di marchi che contengono tale elemento. A questo proposito cita, tra gli altri, i marchi TELE-ATLAS, TELE-PAGE e TELE-CARD. Pertanto, essa sostiene che l'elemento «tele» non è direttamente descrittivo dei prodotti e servizi interessati.

14.
Quanto all'elemento «aid», la ricorrente afferma che anch'esso è utilizzato frequentemente, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio, cosicché il pubblico è abituato alla presenza di marchi che contengono tale elemento. A questo proposito, la ricorrente cita i marchi tedeschi AID e BIKEAID, nonché i marchi comunitari MICROAID e FIRST AID.

15.
Sostiene altresì che l'elemento «aid» non è concretamente e immediatamente descrittivo dei prodotti e dei servizi interessati, in quanto non fa che evocare, tutt'al più, l'idea vaga, incerta ed equivoca che qualcosa o qualcuno aiuti, assista o sostenga ovvero sia aiutato o assistito.

16.
Per quanto riguarda il sintagma TELE AID, letto nel suo complesso, la ricorrente afferma che esso costituisce un neologismo, giacché non si trova nei dizionari attuali delle lingue della Comunità, ivi...

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