Sentenze nº T-127/99 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 06 Marzo 2002

Data di Resoluzione06 Marzo 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-127/99

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

6 marzo 2002 (1) «Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di aiuto di Stato - Misure fiscali -

Carattere selettivo - Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale - Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune»

Nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, rappresentato dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente,

ricorrente nella causa T-127/99,

Comunidad Autónoma del País Vasco,

Gasteizko Industria Lurra SA, con sede in Vitoria (Spagna),

rappresentate dagli avv.ti F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez e J. Alonso Berberena, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti nella causa T-129/99,

Daewoo Electronics Manufacturing España SA, con sede in Vitoria, rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente,

ricorrente nella causa T-148/99,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Asociatión Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Muñiz e M. Cortés Muleiro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

e dal

Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), rappresentato dall'avv. A. González Martínez, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nella causa T-148/99,

avente ad oggetto la domanda diretta ad annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Intensità massima di aiuto ammessa nel Paese Basco

1.
Secondo la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale proposta dalla Commissione (GU 1996, C 25, pag. 3), il massimale applicabile a questi ultimi nel Paese Basco è del 25% in equivalente sovvenzione netto (ESN).

Il programma di aiuti a finalità regionale Ekimen della Comunità autonoma dei Paesi Baschi

2.
Con decisione 12 dicembre 1996 [SG (96) D/11028 (aiuto di Stato N 529/96)] di cui è stata data notizia (GU 1997, C 189, pag. 7), la Commissione ha approvato il programma di aiuti a finalità regionale Ekimen della Comunità autonoma del Paese Basco notificatole allo stato di progetto dalla Spagna il 28 giugno 1996. Tale programma è stato istituito dal decreto 17 dicembre 1996, n. 289 (in prosieguo: il «decreto Ekimen»), pubblicato nel Boletin Oficial del País Vasco 23 dicembre 1996, n. 246, pag. 20138.

3.
Tale programma copriva il periodo compreso tra il 1996 ed il 1998. Esso intendeva favorire lo sviluppo regionale e la creazione di posti di lavoro nella Comunità autonoma del Paese Basco (art. 1 del decreto Ekimen). Gli aiuti potevano essere accordati sotto forma di sovvenzione o di prestito a tasso agevolato al fine di creare nuovi impianti o di estendere o modernizzare quelli esistenti (art. 9 del decreto Ekimen). I costi ammissibili comprendevano i terreni, gli edifici e gli impianti [art. 7, lett. a), del decreto Ekimen].

4.
Le imprese industriali erano segnatamente idonee a fruire degli aiuti (art. 3 del decreto Ekimen). A tal fine l'art. 5 del decreto Ekimen prevedeva che gli investimenti dovessero soddisfare le seguenti condizioni:

- il progetto d'investimento dev'essere redditizio da un punto di vista tecnico, economico e finanziario e realizzato in un periodo di tre anni dalla data di concessione dell'aiuto;

- l'importo dell'investimento dev'essere superiore a pesetas spagnole (ESP) 360 milioni;

- il progetto deve permettere la creazione di almeno 30 posti di lavoro;

- sia gli investimenti, sia la creazione di posti di lavoro da prendere in considerazione vanno realizzati da una sola persona giuridica e, quanto alle imprese che dispongono di più unità di produzione, in una sola di tali unità, a meno che sia debitamente provato che si tratta di un solo progetto d'investimento;

- l'impresa beneficiaria deve finanziare come minimo il 30% dell'investimento con risorse proprie.

5.
A tenore dell'art. 10 del decreto Ekimen, gli aiuti accordati in base al programma di aiuti non potevano superare il 25% dell'investimento (v. infra, punto 112).

Vantaggi fiscali in vigore nel territorio storico di Álava

6.
Il regime tributario vigente nel Paese Basco rientra nella disciplina della concertazione economica, istituita dalla legge spagnola 13 maggio 1981, n. 12, ulteriormente modificata dalla legge 4 agosto 1997, n. 38. In virtù di tale legislazione la Diputación Foral de Álava può, a determinate condizioni, istituire il regime tributario applicabile sul suo territorio.

7.
Su tale base la Diputación Foral de Álava ha adottato diverse misure di aiuti fiscali sotto forma, segnatamente, di un credito d'imposta del 45% e di una riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società.

Credito d'imposta del 45%

8.
La sesta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del Territorio Histórico de Álava per il 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (in prosieguo: il «BOTHA») n. 5 del 13 gennaio 1995], recita come segue:

Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP 2,5 miliardi in base all'accordo della Diputación Foral de Álava, fruiranno di un credito d'imposta del 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava, applicabile all'importo definitivo dell'imposta da pagare.

La detrazione non applicata per insufficienza dell'imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all'anno in cui è stato ottenuto l'accordo della Diputación Foral de Álava.

Tale accordo della Diputación Foral de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.

I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti.

La Diputación Foral de Álava determinerà anche la durata del processo d'investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti

.

9.
La validità di tale disposizione è stata prorogata, per il 1996, dalla quinta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1995, n. 33 (BOTHA n. 4 del 10 gennaio 1996), come modificata dal punto 2.11 della disposizione derogatoria unica della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24 (BOTHA n. 90 del 9 agosto 1996). Per il 1997 la misura fiscale è stata prorogata dalla settima disposizione supplementare della Norma Foral 18 dicembre 1996, n. 31 (BOTHA n. 148 del 30 dicembre 1996). Il credito d'imposta del 45% dell'importo degli investimenti è stato mantenuto, sotto forma modificata, per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente, dall'undicesima disposizione supplementare della Norma Foral 19 dicembre 1997, n. 33 (BOTHA n. 150 del 31 dicembre 1997) e dalla settima disposizione addizionale della Norma Foral 17 dicembre 1998, n. 36 (BOTHA n. 149 del 30 dicembre 1998).

Riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società

10.
L'art. 26 della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24, di cui al punto precedente, prevede quanto segue:

1. Le imprese che iniziano la loro attività fruiranno di una riduzione del 99, 75, 50 e 25%, rispettivamente, della base imponibile positiva corrispondente al loro risultato di esercizio, prima della compensazione con basi imponibili negative dei precedenti esercizi fiscali, nel corso dei quattro periodi d'imposizione consecutivi, a partire dal primo esercizio durante il quale, nei quattro anni che seguono l'avviamento della loro attività, registrano basi imponibili positive.

(...)

2. Per fruire della presente riduzione, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) iniziare la loro attività con un capitale versato di almeno ESP 20 milioni;

b) (...)

c) (...)

d) non aver esercitato in precedenza la nuova attività, in maniera diretta o indiretta, sotto un'altra denominazione;

e) esercitare una nuova attività in un locale o uno stabilimento ove alcun'altra attività sia stata esercitata da altre persone fisiche o giuridiche;

f) realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali nel corso dei primi due anni di attività per un importo di almeno ESP 80 milioni, essendo inteso che tutti gli investimenti devono avere ad oggetto beni destinati all'attività, ad esclusione di quelli che sono affittati o ceduti per essere utilizzati da terzi. A tal fine vanno considerati quali investimenti anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria posto che l'acquirente si impegni ad esercitare l'opzione di acquisto;

g) creare al minimo dieci posti di lavoro nei sei mesi successivi all'inizio della loro attività e mantenere a tale livello la media annua del personale a partire da tale momento e sino all'esercizio in cui il diritto di applicare la riduzione della base imponibile perviene a scadenza;

h) (...)

i) disporre di un piano d'impresa per un periodo di almeno cinque anni.

3. (...)

4. L'importo minimo di investimenti indicato al n. 2, lett. f), di cui sopra nonché il numero di posti di lavoro menzionato al n. 2, lett. g), saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale istituito da tali investimenti.

5. La riduzione stabilita nella presente disposizione sarà sollecitata...

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