Sentenze nº T-127/99 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 06 Marzo 2002
Data di Resoluzione | 06 Marzo 2002 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-127/99 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
6 marzo 2002 (1) «Aiuti concessi dagli Stati - Nozione di aiuto di Stato - Misure fiscali -
Carattere selettivo - Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale - Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune»
Nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99,
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, rappresentato dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente,
Comunidad Autónoma del País Vasco,
Gasteizko Industria Lurra SA, con sede in Vitoria (Spagna),
rappresentate dagli avv.ti F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez e J. Alonso Berberena, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Daewoo Electronics Manufacturing España SA, con sede in Vitoria, rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente,
ricorrente nella causa T-148/99,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Asociatión Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Muñiz e M. Cortés Muleiro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
e dal
Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), rappresentato dall'avv. A. González Martínez, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto la domanda diretta ad annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Intensità massima di aiuto ammessa nel Paese Basco
Il programma di aiuti a finalità regionale Ekimen della Comunità autonoma dei Paesi Baschi
- il progetto d'investimento dev'essere redditizio da un punto di vista tecnico, economico e finanziario e realizzato in un periodo di tre anni dalla data di concessione dell'aiuto;
- l'importo dell'investimento dev'essere superiore a pesetas spagnole (ESP) 360 milioni;
- il progetto deve permettere la creazione di almeno 30 posti di lavoro;
- sia gli investimenti, sia la creazione di posti di lavoro da prendere in considerazione vanno realizzati da una sola persona giuridica e, quanto alle imprese che dispongono di più unità di produzione, in una sola di tali unità, a meno che sia debitamente provato che si tratta di un solo progetto d'investimento;
- l'impresa beneficiaria deve finanziare come minimo il 30% dell'investimento con risorse proprie.
Vantaggi fiscali in vigore nel territorio storico di Álava
Credito d'imposta del 45%
Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP 2,5 miliardi in base all'accordo della Diputación Foral de Álava, fruiranno di un credito d'imposta del 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava, applicabile all'importo definitivo dell'imposta da pagare.
La detrazione non applicata per insufficienza dell'imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all'anno in cui è stato ottenuto l'accordo della Diputación Foral de Álava.
Tale accordo della Diputación Foral de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.
I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti.
La Diputación Foral de Álava determinerà anche la durata del processo d'investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti
.
Riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società
1. Le imprese che iniziano la loro attività fruiranno di una riduzione del 99, 75, 50 e 25%, rispettivamente, della base imponibile positiva corrispondente al loro risultato di esercizio, prima della compensazione con basi imponibili negative dei precedenti esercizi fiscali, nel corso dei quattro periodi d'imposizione consecutivi, a partire dal primo esercizio durante il quale, nei quattro anni che seguono l'avviamento della loro attività, registrano basi imponibili positive.
(...)
2. Per fruire della presente riduzione, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) iniziare la loro attività con un capitale versato di almeno ESP 20 milioni;
b) (...)
c) (...)
d) non aver esercitato in precedenza la nuova attività, in maniera diretta o indiretta, sotto un'altra denominazione;
e) esercitare una nuova attività in un locale o uno stabilimento ove alcun'altra attività sia stata esercitata da altre persone fisiche o giuridiche;
f) realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali nel corso dei primi due anni di attività per un importo di almeno ESP 80 milioni, essendo inteso che tutti gli investimenti devono avere ad oggetto beni destinati all'attività, ad esclusione di quelli che sono affittati o ceduti per essere utilizzati da terzi. A tal fine vanno considerati quali investimenti anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria posto che l'acquirente si impegni ad esercitare l'opzione di acquisto;
g) creare al minimo dieci posti di lavoro nei sei mesi successivi all'inizio della loro attività e mantenere a tale livello la media annua del personale a partire da tale momento e sino all'esercizio in cui il diritto di applicare la riduzione della base imponibile perviene a scadenza;
h) (...)
i) disporre di un piano d'impresa per un periodo di almeno cinque anni.
3. (...)
4. L'importo minimo di investimenti indicato al n. 2, lett. f), di cui sopra nonché il numero di posti di lavoro menzionato al n. 2, lett. g), saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale istituito da tali investimenti.
5. La riduzione stabilita nella presente disposizione sarà sollecitata...
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