Sentenze nº T-231/99 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 21 Marzo 2002

Data di Resoluzione21 Marzo 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-231/99

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

21 marzo 2002 (1) «Concorrenza - Contratti di fornitura di birra - Esenzione individuale -

Art. 81, n. 1, CE »

Nella causa T-231/99,

Colin Joynson, residente in Manchester (Regno Unito), rappresentato dal sig. B. Bedford, barrister, e dai sigg. S. Ferdinand, J. Kelly, A. Oliver, E. Bonner-Evans, T. Malyn e M. Noble, solicitors,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Bass plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. M. Farquharson, J. Block e N. Green, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 giugno 1999, 1999/473/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/36.081/F3 - Bass) (GU L 186, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 26 aprile 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all'origine della controversia

1.
La Bass PLC (in prosieguo: la «Bass») è una società quotata nella Borsa di Londra. Il gruppo Bass è un gruppo internazionale attivo nei settori alberghiero, ricreativo e della produzione di bevande, in particolare di birra, in Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi.

2.
Nel giugno 1996 il gruppo Bass possedeva nel Regno Unito circa 4 182 pubblici esercizi, di cui 2 736 erano gestiti direttamente, tramite un dipendente dell'impresa, e 1 446 erano ceduti a locatari. Nel marzo 1997 il patrimonio immobiliare dato in locazione dalla Bass constava di 1 430 pubblici esercizi, dei quali 106 situati in Scozia. Di questo totale di 1 430, 1 186 erano locati sulla base di contratti standard di locazione, 178 sulla base di contratti di locazione a tempo indeterminato («tenancy at will»), 42 erano oggetto di un contratto di locazione a breve termine («foundation agreement») e i restanti 24 erano locati in forza di altri accordi o erano sfitti.

3.
Nel corso del 1998 il gruppo Bass ha progressivamente venduto la maggior parte dei propri immobili concessi in locazione, mantenendo la proprietà di poco più di una ventina di esercizi.

4.
I rapporti contrattuali tra il gruppo Bass e la maggior parte dei suoi locatari vincolati erano disciplinati sulla base di un contratto standard di locazione, in forza del quale una della società del gruppo Bass metteva a disposizione del locatario vincolato un pubblico esercizio provvisto di licenza, con relativi infissi ed arredi, affinché ne curasse la gestione, mentre il locatario pagava un canone e si impegnava ad acquistare le birre specificate nell'accordo dalla Bass o dal fornitore da questa designato.

5.
Il contratto standard di locazione prevedeva dunque un obbligo di acquisto esclusivo ed un obbligo di non concorrenza.

6.
L'obbligo di acquisto esclusivo imponeva al locatario vincolato di rifornirsi esclusivamente presso la controparte, ovvero presso un altro fornitore da lei designato, delle birre specificate in contratto, salvo la facoltà di acquistare una birra proveniente da un diverso produttore in forza di una norma nazionale comunemente denominata «Guest Beer Provision» (clausola della birra ospite).

7.
L'obbligo di non concorrenza impediva al locatario vincolato di vendere, di offrire in vendita nel locale o di introdurre nel locale a scopo di vendita qualsiasi birra di tipo identico alla birra specificata che non fosse fornita né dalla controparte né dai fornitori da essa designati, come ogni altra birra che non fosse birra in bottiglia, in lattina o in altre piccole confezioni, oppure che non fosse birra alla spina, se questa era venduta abitualmente in tale forma ovvero se tale vendita era necessaria a soddisfare una sufficiente domanda da parte della clientela del locale.

Procedimento amministrativo

8.
Nel febbraio 1995, su richiesta della Commissione, l'Office of Fair Trading (autorità britannica garante della concorrenza e del mercato; in prosieguo: l' «OFT») ha avviato un'indagine sulla politica dei prezzi all'ingrosso praticata dai fabbricanti di birra nel Regno Unito. Quest'indagine, che ha interessato in particolare la Bass, ha portato all'adozione, nel maggio 1995, di una relazione dell'OFT dal titolo: «Indagine sulla politica dei prezzi all'ingrosso praticata dai fabbricanti di birra»; un comunicato stampa sulla relazione è stato diramato il 16 maggio 1995.

9.
L'11 giugno 1996 la Bass Holdings Ltd e The Bass Lease Company Ltd, entrambe controllate al 100% dalla Bass, hanno notificato, ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), un contratto standard di locazione avente ad oggetto un pubblico esercizio munito di licenza di vendita al consumo di bevande alcooliche, situato in Inghilterra e nel Galles. Esse hanno chiesto un'attestazione negativa o, in mancanza, una conferma dell'idoneità degli accordi a beneficiare dell'applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582 (GU L 214, pag. 27), ovvero di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, con effetto retroattivo alla data in cui sono stati stipulati gli accordi. Il regolamento n. 1984/83 contiene, al titolo II, disposizioni particolari per gli accordi di acquisto esclusivo di birra.

10.
Le informazioni contenute nell'atto notificato sono state completate da un accertamento in loco effettuato presso la sede della Bass ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 e da varie richieste di informazioni. In particolare, la Commissione ha cercato di ottenere riscontri dei dati che le erano stati comunicati dalla Bass.

11.
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, di una comunicazione in cui annunciava la propria intenzione di concedere alla Bass un'esenzione retroattiva ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, la Commissione ha ricevuto venti osservazioni da terzi interessati. Sedici tra queste sono state presentate sulla base di un modello elaborato da un comitato di locatari. La Commissione ha inoltre ricevuto le osservazioni di tre altri locatari vincolati e di un contabile.

12.
E' in queste circostanze che la Commissione ha adottato la decisione 16 giugno 1999, 1999/473/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/36.081/F3 - Bass) (GU L 186, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), decidendo che il contratto di locazione rientrante nella categoria notificata è effettivamente soggetto all'art. 81, n. 1, CE, e ritenendo tuttavia tale disposizione inapplicabile in forza dell'art. 81, n. 3, CE, con effetto dal 1° marzo 1991 al 31 dicembre 2002.

13.
A partire dal luglio 1992 il sig. C. Joynson ha gestito un pubblico esercizio di proprietà della Bass Holding sito in Bolton (Regno Unito), in forza di un contratto standard di locazione. Tale contratto è venuto meno a seguito della vendita del locale da parte della Bass Holding nel febbraio 1998. Durante il procedimento amministrativo il sig. C. Joynson ha presentato osservazioni in replica alla comunicazione della Commissione, effettuata ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17.

Procedimento e conclusioni delle parti

14.
Date queste premesse, il 12 ottobre 1999 il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

15.
Con ordinanza 13 aprile 2000 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha concesso al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio.

16.
Con ordinanza 4 luglio 2000 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha autorizzato l'intervento della Bass a sostegno delle conclusioni della Commissione.

17.
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza tenutasi il 26 aprile 2001.

18.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione e la Bass alle spese.

19.
La Commissione, sostenuta dalla Bass, chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

20.
La Commissione e la Bass si interrogano, rispettivamente, sulla sussistenza dell'interesse ad agire e della legittimazione ad agire in capo al ricorrente.

1. Sull'interesse ad agire

Argomenti delle parti

[21]

22.
Il ricorrente ritiene di avere un sufficiente interesse ad agire.

Giudizio del Tribunale

23.
Si deve ricordare che una persona fisica o giuridica deve dimostrare un suo interesse esistente ed effettivo all'annullamento dell'atto impugnato (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II-2181, punto 33).

24.
Emerge dai documenti giustificativi prodotti dal ricorrente in corso di causa, nonché dalle informazioni raccolte presso la parte interveniente e presso lo stesso ricorrente, che quest'ultimo ha instaurato dinanzi ai giudici britannici nei confronti della Bass una causa per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per essersi visto imporre, in forza dell'accordo standard di locazione, ritenuto dalla Commissione, nella decisione impugnata...

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