Ordinanze nº T-218/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 21 Marzo 2002

Data di Resoluzione21 Marzo 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-218/01

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

21 marzo 2002 (1) «Ricorso d'annullamento - Termini - Irricevibilità manifesta»

Nella causa T-218/01,

Laboratoire Monique Rémy SAS, con sede in Grasse (Francia), rappresentata dall'avv. J.-F. Pupel,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Bordes, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2001, C(2001) 1380, che sopprime il contributo finanziario del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione «Orientamento», in precedenza concesso alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
Con decisione 2 luglio 2001, C(2001) 1380 (in prosieguo: l'«atto impugnato»), la Commissione sopprimeva il contributo finanziario del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «Orientamento», concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 10 novembre 1993, C(93) 3185, relativa a un progetto pilota e di dimostrazione per la valorizzazione dell'Iris, pianta mediterranea, per l'industria della profumeria di lusso e degli aromi alimentari (Francia, Spagna e Grecia).

2.
L'atto impugnato, inviato alla ricorrente dalla Commissione con lettera 2 luglio 2001, veniva ricevuta da quest'ultima il 6 luglio 2001.

3.
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2001, la ricorrente proponeva il presente ricorso di annullamento dell'atto impugnato.

4.
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2001, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, fondata, da un lato, sulla tardività del ricorso e, dall'altro, sulla violazione dell'art. 44 del regolamento di procedura.

5.
In data 3 dicembre 2001 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione.

Conclusioni delle parti

6.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;

- annullare l'atto impugnato;

- condannare la Commissione alle spese.

7.
La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

8.
A norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte ne fa domanda, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. A norma del n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente salvo decisione contraria del Tribunale il quale ritiene nella specie di essere sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e che non si debba procedere alla fase orale.

9.
Ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Secondo l'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, tale termine deve essere inoltre prorogato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. Secondo l'art. 101, n. 2, del medesimo regolamento, se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

10.
Nella specie l'atto impugnato è stato notificato alla ricorrente il 6 luglio 2001.

11.
Il termine per proporre il ricorso di annullamento è scaduto, secondo le regole ricordate al punto 9 supra, il lunedì 17 settembre 2001, a mezzanotte.

12.
Il presente ricorso, proposto il 21 settembre 2001, è pertanto tardivo.

13.
La ricorrente sostiene tuttavia, in via principale, che, avendo rimesso alla posta la lettera contenente il ricorso con plico raccomandato l'11 settembre 2001, essa aveva il diritto...

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