Sentenze nº T-261/94 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Febbraio 2002

Data di Resoluzione07 Febbraio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-261/94

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 febbraio 2002 (1) «Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Atto delle autorità nazionali - Prescrizione»

Nella causa T-261/94,

Bernhard Schulte, residente in Delbrück (Germania), rappresentato dall'avv. R. Freise,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente, assistita dall'avv. M. Núñez-Müller,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Booß e M. Niejahr, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad un'eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.

2.
Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

3.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, il 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di scegliere il 1982 o il 1983. La Repubblica federale di Germania optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.

4.
Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.

5.
Con sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.

6.
In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). Ai sensi del nuovo art. 3 bis di quest'ultimo testo, in sostanza, i produttori che, per assolvere un impegno contratto in virtù del regolamento n. 1078/77, non hanno fornito latte durante l'anno di riferimento, ottengono, a certe condizioni, un quantitativo di riferimento specifico (chiamato anche «quota») calcolato in funzione del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.

7.
L'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, assoggetta l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a molteplici condizioni, esigendo, in particolare, che il produttore:

a) non abbia (...) ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione;

b) dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto (...);

(...)

.

8.
Questa norma è stata completata dall'art. 7 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), il quale al primo comma dispone in particolare che «[i]n caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 è trasferito (...) purché il produttore che rileva interamente o parzialmente l'azienda si obblighi per iscritto a rispettare gli impegni del suo predecessore».

9.
La Corte, con sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh (Racc. pag. I-1647, punto 23), ha interpretato l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, nel senso che «i ”produttori” da esso indicati comprendono, oltre agli imprenditori agricoli personalmente impegnatisi ai sensi del regolamento n. 1078/77, quelli che, dopo la scadenza dell'impegno assunto dall'imprenditore, abbiano rilevato l'azienda per successione ereditaria o per causa affine».

10.
Altre condizioni per l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico che facevano riferimento, in particolare, al momento di scadenza dell'impegno di non commercializzazione sono state dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539) e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

11.
In seguito alle dette sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), che, eliminando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione ai produttori interessati di un quantitativo di riferimento specifico.

12.
Con sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte ai quali, per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, era stato impedito di porre in commercio latte in forza degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77.

13.
In seguito a tale sentenza, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena esecuzione, le istituzioni manifestavano l'intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati.

14.
Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano, nei confronti di ogni produttore che avesse diritto ad un indennizzo, a rinunciare a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.

15.
Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT