Ordinanze nº T-132/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 27 Febbraio 2002
Data di Resoluzione | 27 Febbraio 2002 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-132/01 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
27 febbraio 2002 (1) «Procedimento sommario - Impugnazione - Rinvio dinanzi al Tribunale - Dumping - Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza - Urgenza - Insussistenza»
Nella causa T-132/01 R,
Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio),
Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia),
Vargön Alloys AB, con sede in Vargön (Svezia),
Ferroatlántica, con sede in Madrid (Spagna),
rappresentate dagli avv.ti D. Voillemot e O. Prost,
richiedenti,
sostenute da
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A.P. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
TNC Kazchrome, con sede in Almaty (Kazakistan)
e da
Alloy 2000 SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),
rappresentate dai sigg. J.E. Flynn, J. Magnin e S. Mills, solicitors,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 febbraio 2001, 2001/230/CE, (GU L 84, pag. 36), in quanto chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, e che si ingiunga alla Commissione di ripristinare i dazi antidumping scaduti; in subordine, che si ordini alla Commissione di esigere dagli importatori di ferrosilicio originario dei detti quattro paesi che forniscano una cauzione corrispondente ai dazi antidumping scaduti e che registrino le loro importazioni, o, in via di estremo subordine, che si ingiunga alla Commissione di esigere da detti importatori che provvedano a registrare le loro importazioni,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.
2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.
(...)
.
Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delleinformazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità
.
Antefatti della controversia
Decisione controversa
«Alla luce delle conclusioni relative alla probabilità di persistenza e reiterazione del dumping, delle risultanze in merito al fatto che le importazioni in dumping originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia [e dell'Ucraina] potrebbero aumentare notevolmente, qualora le misure venissero lasciate scadere, si è concluso che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe. Benché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda il Venezuela, qualora le misure venissero lasciate scadere, appare improbabile che ciò comporti gravi effetti pregiudizievoli».
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