Ordinanze nº T-132/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 27 Febbraio 2002

Data di Resoluzione27 Febbraio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-132/01

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

27 febbraio 2002 (1) «Procedimento sommario - Impugnazione - Rinvio dinanzi al Tribunale - Dumping - Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza - Urgenza - Insussistenza»

Nella causa T-132/01 R,

Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio),

Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia),

Vargön Alloys AB, con sede in Vargön (Svezia),

Ferroatlántica, con sede in Madrid (Spagna),

rappresentate dagli avv.ti D. Voillemot e O. Prost,

richiedenti,

sostenute da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A.P. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

TNC Kazchrome, con sede in Almaty (Kazakistan)

e da

Alloy 2000 SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

rappresentate dai sigg. J.E. Flynn, J. Magnin e S. Mills, solicitors,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 febbraio 2001, 2001/230/CE, (GU L 84, pag. 36), in quanto chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, e che si ingiunga alla Commissione di ripristinare i dazi antidumping scaduti; in subordine, che si ordini alla Commissione di esigere dagli importatori di ferrosilicio originario dei detti quattro paesi che forniscano una cauzione corrispondente ai dazi antidumping scaduti e che registrino le loro importazioni, o, in via di estremo subordine, che si ingiunga alla Commissione di esigere da detti importatori che provvedano a registrare le loro importazioni,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1.
L'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1; in prosieguo: «il regolamento di base»), intitolato «Durata, riesami e restituzioni», dispone:

1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

(...)

.

2.
L'art. 21, n. 1, del medesimo regolamento, dal titolo «Interesse della Comunità», prevede quanto segue:

Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delleinformazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità

.

Antefatti della controversia

3.
Sono state introdotte misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio provenienti da diversi paesi, da un lato, ad opera del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1993, n. 3359, che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile (GU L 302, pag. 1), e, dall'altro, ad opera del regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1994, n. 621, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese (GU L 77, pag. 48).

4.
Il 10 giugno 1998, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 177, pag. 4).

5.
In seguito alla pubblicazione di tale avviso, la Euroalliages, comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghe, ha depositato, a norma dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, una domanda di riesame delle misure in previsione della scadenza applicabili alle importazioni originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela.

6.
Essendosi pronunciata, sentito il comitato consultivo, per l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detta procedura sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GU 1998 C 382, pag. 9) e ha avviato un'inchiesta. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998. L'esame del danno ha riguardato il periodo dal 1994 sino al termine dell'inchiesta.

7.
Il 21 febbraio 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/230/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84, pag. 36; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Decisione controversa

8.
Nella decisione controversa si afferma che il riesame effettuato ha condotto la Commissione a dichiarare che, quanto alle importazioni di ferrosilicio proveniente dalla Cina, dal Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina, la scadenza delle misure favorirebbe la persistenza o il riemergere del dumping e del danno.

9.
Il punto 129 della decisione controversa è così formulato:

«Alla luce delle conclusioni relative alla probabilità di persistenza e reiterazione del dumping, delle risultanze in merito al fatto che le importazioni in dumping originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia [e dell'Ucraina] potrebbero aumentare notevolmente, qualora le misure venissero lasciate scadere, si è concluso che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe. Benché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda il Venezuela, qualora le misure venissero lasciate scadere, appare improbabile che ciò comporti gravi effetti pregiudizievoli».

10.
La Commissione ha successivamente esaminato se il mantenimento delle misure antidumping fosse di interesse generale per la Comunità. Nell'ambito di tale valutazione essa ha tenuto in considerazione diversi elementi, vale a dire, in primo luogo, il fatto che l'industria comunitaria non è stata in grado di trarre sufficiente vantaggio dalle misure in vigore fin dal 1987 né ha potuto beneficiare delle misure riprendendo la quota di mercato detenuta in precedenza dai produttori comunitari che avevano cessato l'attività...

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