Sentenze nº T-86/95 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Febbraio 2002

Data di Resoluzione28 Febbraio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-86/95

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

28 febbraio 2002 (1) «Concorrenza - Conferenze marittime - Trasporto multimodale - Regolamento (CEE) n. 4056/86 - Ambito d'applicazione - Esenzione per categoria - Regolamento (CEE) n. 1017/68 - Esenzione individuale - Ammenda»

Nella causa T-86/95,

Compagnie générale maritime, con sede a Suresnes (Francia),

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, con sede ad Amburgo (Germania),

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, con sede a Tokyo (Giappone),

Lloyd Triestino di Navigazione SpA, con sede a Trieste,

A.P. Møller-Maersk Line, con sede a Copenaghen (Danimarca),

Malaysian International Shipping Corporation Berhad, con sede a Kuala Lumpur (Malesia),

Mitsui OSK Lines Ltd, con sede a Tokyo,

Nedlloyd Lijnen BV, con sede a Rotterdam (Paesi Bassi),

Neptune Orient Lines Ltd, con sede a Singapore,

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, con sede a Tokyo,

Orient Overseas Container Line, con sede a Hong Kong (Cina),

P & O Containers Ltd, con sede a Londra (Regno Unito),

Wilh. Wilhemsen Ltd A/S, con sede a Oslo (Norvegia),

rappresentate dai sigg. P. Rutley, solicitor, J. Pheasant e A. Mariott, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenute da

The European Community Shipowners' Associations ASBL, con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. D. Waelbroeck, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

The Japanese Shipowners' Association, con sede a Tokyo, rappresentata dai sigg. F. Randolph, barrister, e F. Murphy, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Langeheine e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

The European Council of Transport Users ASBL, con sede a Bruxelles, comprendente The European Shippers Council, rappresentata dal sig. M. Clough, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/985/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (IV/33.218 - Far Eastern Freight Conference; GU L 378, pag. 17),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: Y. Mottard, referendario

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Contesto giuridico

1.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4), prevede un regime di esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime. L'ottavo 'considerando' di detto regolamento è così formulato:

considerando che è opportuno prevedere un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime; che infatti queste conferenze esercitano un ruolo stabilizzatore atto a garantire servizi affidabili ai caricatori; che esse contribuiscono in genere ad assicurare un'offerta di servizi di trasporto marittimo regolari, sufficienti ed efficaci, tenendo inoltre equamente conto degli interessi degli utenti; che questi risultati non possono essere ottenuti senza la cooperazione che lecompagnie marittime organizzano in seno alle suddette conferenze in materia di tariffe e eventualmente di offerta di capacità o di ripartizione del tonnellaggio da trasportare, e anche delle entrate; che nella maggior parte dei casi le conferenze restano sottoposte ad una concorrenza effettiva da parte sia dei servizi regolari non conferenziati sia in determinati casi, dei servizi non di linea e di altri modi di trasporto; che inoltre, la mobilità delle flotte, che caratterizza la struttura dell'offerta nel settore dei servizi di trasporti marittimi, esercita una pressione concorrenziale permanente sulle conferenze, che di norma non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo in questione

.

2.
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 4056/86, quest'ultimo concerne unicamente i trasporti marittimi internazionali, esclusi i servizi di tramp, ossia il trasporto di merci alla rinfusa per mezzo di navi noleggiate a richiesta, da o verso uno o più porti comunitari. L'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86 definisce come segue la nozione di conferenza marittima:

[U]n gruppo di due o più trasportatori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea

.

3.
L'art. 3 del regolamento n. 4056/86 esenta dal divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), gli accordi intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni relativi alla fornitura di servizi regolari di trasporto marittimo. L'esenzione si estende inoltre agli accordi che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) il coordinamento degli orari delle navi o delle loro date di partenza o di scalo;

b) la determinazione della frequenza dei viaggi o degli scali;

c) il coordinamento o la ripartizione dei viaggi o degli scali fra membri della conferenza;

d) la regolazione della capacità di trasporto offerta da ciascuno dei membri;

e) la ripartizione fra i membri del tonnellaggio trasportato o delle entrate

.

4.
A norma dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4056/86, la Commissione, prima di adottare una decisione, dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. Il regolamento della Commissione 16 dicembre 1988, n. 4260, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento n. 4056/86(GU L 376, pag. 1), in vigore all'epoca dei fatti, precisa le condizioni procedurali che devono essere rispettate nell'audizione delle parti.

5.
L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1) dispone quanto segue:

Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati

.

6.
L'art. 2, lett. a), del regolamento n. 1017/68 dispone quanto segue:

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 6, sono incompatibili con il mercato comune e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione,

(...)

.

7.
L'art. 5 del regolamento n. 1017/68 è così formulato:

Il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile, con effetto retroattivo,

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano

- a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o

- a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o

- ad aumentare la produttività delle imprese, o

- a promuovere il progresso tecnico o economico prendendo in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti evitando di

a) imporre alle imprese di trasporti interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi

.

8.
A norma dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68, «[s]e la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfa alle condizioni previste agli articoli 2 e 5, essa emette una decisione di applicazione dell'articolo 5. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della decisione».

9.
Conformemente all'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1017/68, la Commissione può infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un'infrazione, in...

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