Sentenze nº T-354/94 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Febbraio 2002

Data di Resoluzione28 Febbraio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-354/94

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

28 febbraio 2002 (1) «Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Rinvio al Tribunale»

Nella causa T-354/94,

Stora Kopparbergs Bergslags AB, con sede in Falun (Svezia), rappresentata dagli avv.ti S. Lehr e A. Riesenkampff, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Curall e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998,

vista la sentenza della Corte 16 novembre 2000,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1.
La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE).

2.
Il dispositivo della decisione ha il seguente tenore:

Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH& Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986, nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...).

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xvii) Stora Kopparbergs Bergslags AB, un'ammenda di 11 250 000 di ECU;

(...)

.

3.
Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

4.
Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

5.
Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

6.
Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

7.
Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

8.
Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

9.
Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio d'informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioniperiodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

10.
La ricorrente, Stora Kopparbergs Bergslags (in prosieguo: la «Stora»), un produttore europeo di cartoncino, acquisiva la società Kopparfors con effetto dal 1° gennaio 1987 (tabella 8 allegata alla decisione). Nel 1990, acquisiva il gruppo cartario tedesco Feldmühle-Nobel (in prosieguo: il «gruppo FeNo»), attraverso la società capogruppo di quest'ultimo, Feldmühle Nobel AG (in prosieguo: la «FeNo»). Al momento di tale acquisizione il gruppo FeNo comprendeva la società Feldmühle, la quale già deteneva a tale data la Papeteries Béghin-Corbehem (in prosieguo: la «CBC»).

11.
Secondo la decisione, la Kopparfors, la Feldmühle e la CBC hanno preso parte all'intesa per tutto il periodo a cui si riferisce la decisione. Inoltre, la Feldmühle e la CBC avrebbero partecipato alle riunioni del PWG.

12.
La decisione indica altresì che «[l]e precedenti attività di ”Kopparfors” e ”Feldmühle” sono attualmente integrate e compongono la Divisione Billerud di Stora» (punto 11 del preambolo).

13.
Ai termini del punto 158 del preambolo della decisione, «Stora riconosce di essere responsabile per la partecipazione alla infrazione delle sue società controllate Feldmühle, Kopparfors e CBC sia prima che dopo la loro acquisizione da parte del gruppo». Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, a seguito della partecipazione della Feldmühle e della CBC alle riunioni del PWG, la ricorrente fosse una delle imprese «capofila» e avesse, a tale titolo, una responsabilità specifica.

14.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione nei limiti in cui essa la riguarda e, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflitta.

15.
Con sentenza 14 maggio 1998, causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. II-2111; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha parzialmente annullato l'art. 2 del dispositivo della decisione, respingendo il ricorso quanto al resto.

16.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 luglio 1998, la ricorrente ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale.

17.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva tre motivi.

18.
Il primo motivo verteva sulla violazione degli artt. 85 del Trattato e 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204), nonché dei principi generali di diritto comunitario. Nell'ambito della prima parte di tale motivo, la ricorrente sosteneva che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto dichiarando che le violazioni dell'art. 85 del Trattato commesse dalla sua controllata Kopparfors le dovevano essere imputate, senza considerare che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che la ricorrente avesse esercitato un influsso effettivo sulla politica commerciale della Kopparfors. Nella seconda parte del motivo, l'errore di diritto sarebbe consistito nel dichiarare che le violazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC prima e dopo la loro...

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