Sentenze nº T-126/99 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 14 Maggio 2002

Data di Resoluzione14 Maggio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-126/99

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

14 maggio 2002 (1) «Aiuti concessi dagli Stati - Aiuto per la ristrutturazione - Ricorso di annullamento - Errori manifesti di valutazione»

Nella causa T-126/99,

Graphischer Maschinenbau GmbH, divenuta KBA-Berlin GmbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. A. Bach, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Triantafyllou e P. Nemitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 99/690/CE, relativa ad un aiuto di Stato che la Germania intende concedere a favore della Graphischer Maschinenbau GmbH di Berlino (GU L 272, pag. 16),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, P. Mengozzi, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale del 3 luglio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
La ricorrente, con sede in Berlino, è una società controllata al 100% dalla società Koenig & Bauer-Albert AG (in prosieguo: la «KBA»), con sede in Würzburg. Essa produce componenti per macchine da stampa dei giornali, che vende alla KBA, la quale svolge la propria attività essenzialmente nel settore della produzione di macchine da stampa.

2.
In ragione di una generale diminuzione della domanda nel settore delle macchine tipografiche, che ha cagionato, nel 1993, un rilevante calo degli ordini trasmessi alla ricorrente dalla KBA, nonché dalle sue controllate e filiali (in prosieguo: il «gruppo KBA»), nel novembre 1996 è stata assunta la decisione di chiudere lo stabilimento della ricorrente. La chiusura doveva intervenire il 30 giugno 1997, al fine di evitare l'accumularsi di perdite.

3.
Poiché il Land Berlino ed i sindacati interessati avevano manifestato la volontà di evitare la chiusura dello stabilimento della ricorrente, vi sono stati tra questi ultimi, da un lato, e la ricorrente e la KBA, dall'altro, negoziati che hanno condotto alla sottoscrizione, il 24 febbraio 1997, di un «patto in materia di lavoro» sulla base di un piano di ristrutturazione elaborato, secondo la ricorrente, in collaborazione con le autorità di Berlino. Il Land Berlino si sarebbe dichiarato pronto, a partire da tale fase, a concedere alla ricorrente un aiuto pari a circa marchi tedeschi (DEM) 9 milioni.

4.
Nel suo piano di ristrutturazione, ultimato nel settembre 1997 a seguito di alcune leggere modifiche rispetto alla versione del febbraio 1997, la ricorrente mirava a concentrare la propria produzione su una ridotta gamma di nuovi prodotti, e precisamente supporti per bobine modificati e più competitivi, cilindri di alimentazione e cilindri di raffreddamento. I prodotti non redditizi dovevano essere abbandonati ed il ciclo produttivo doveva essere organizzato in maniera più efficace. Nell'ambito della ristrutturazione prevista, il cui costo totale raggiungeva DEM 22,93 milioni, la KBA doveva accollarsi le perdite della ricorrente, pari a DEM 12,25 milioni, oltre ad effettuare un conferimento di DEM 1,37 milioni unitamente alla ricorrente.

5.
Poiché la ricorrente non disponeva di un proprio ufficio ricerche, i lavori di studio e di sviluppo previsti dal piano di ristrutturazione dovevano essere svolti in altri stabilimenti appartenenti a società del gruppo KBA situate a Würzburg e a Frankenthal. Erano altresì previsti lavori di riorganizzazione dello stabilimento di Berlino così da permettere alla ricorrente la realizzazione dei nuovi prodotti. Secondo quest'ultima, i lavori di studio e di sviluppo sono stati avviati solamente a seguito della sottoscrizione del patto in materia di lavoro.

6.
Nell'agosto 1997, poiché il Land Berlino non aveva ancora assunto la decisione di concedere un aiuto alla ricorrente, la KBA ha minacciato di chiudere lo stabilimento di quest'ultima. L'11 settembre 1997, il Senato di Berlino ha finalmente deciso di concedere alla ricorrente un aiuto pari a DEM 9,31 milioni (in prosieguo: l'«aiuto controverso»), ed una prima parte dell'aiuto stesso, pari a DEM 2,5 milioni, è stata versata alla stessa il 23 dicembre 1997. Il governo federale tedesco ha notificato l'aiuto alla Commissione con lettera 21 gennaio 1998, cui era stata specificamente allegata copia della versione finale del piano di ristrutturazione.

7.
A seguito di uno scambio epistolare, e precisamente di tre lettere della Commissione 23 febbraio, 28 maggio e 3 luglio 1998, con cui si chiedeva al governo federale tedesco di fornire precisazioni sull'aiuto in oggetto, e delle risposte di quest'ultimo, in particolare quella del 18 giugno 1998, come anche di un colloquio tra le parti interessate svoltosi il 1° luglio 1998, con lettera 17 agosto 1998 (GU C 336, pag. 13; in prosieguo: la «lettera d'apertura»), la Commissione ha informato le autorità tedesche della sua decisione di aprire il procedimento di verifica in conformità all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).

8.
Il governo della Repubblica federale di Germania ha risposto alla lettera d'apertura con lettera 21 settembre 1998, predisposta in collaborazione con i procuratori ad litem della ricorrente. Peraltro, la ricorrente afferma che il suo procuratore ha avuto, in data 7 ottobre 1998, una conversazione telefonica con il funzionario della Commissione responsabile della pratica.

9.
Il 3 febbraio 1999, la Commissione ha adottato la decisione 1999/690/CE, relativa ad un aiuto di Stato che la Germania intende concedere a favore della Graphischer Maschinenbau GmbH di Berlino (GU L 272, pag. 16; in prosieguo: la «decisione controversa»). Essa ha deciso di escludere dai «costi di ristrutturazione ammissibili» la totalità dei costi di studio e sviluppo dei prodotti nuovi o modificati, pari a DEM 4,875 milioni. Tenuto conto, segnatamente, del conferimento di DEM 12,25 milioni da parte della KBA e del conferimento congiunto di DEM 1,37 milioni da parte della KBA e della ricorrente, come anche del fatto che i costi di ristrutturazione ammissibili, così ridotti, sono pari a soli DEM 18,055 milioni, la Commissione ha concluso che l'aiuto prospettato era compatibile col mercato comune nella sola parte in cui era volto a finanziare tali costi sino alla concorrenza di DEM 4,435 milioni. L'aiuto prospettato è stato quindi dichiarato incompatibile con il mercato comune per la parte eccedente tale importo.

10.
Il dispositivo della decisione controversa è formulato come segue:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Germania intende concedere a favore dell'impresa “Graphischer Maschinenbau GmbH” di Berlino, sotto forma di sovvenzione di importo pari a 9,31 milioni di DEM è compatibile con il mercato comune soltanto fino a concorrenza di 4,435 milioni di DEM in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

L'importo eccedente 4,435 milioni di DEM non può pertanto essere concesso nell'ambito dell'aiuto previsto.

Articolo 2

La Germania presenta ogni anno alla Commissione una relazione circostanziata per comprovare l'effettiva esecuzione del piano di ristrutturazione.

Articolo 3

La Germania comunica alla Commissione entro due mesi dalla notificazione della presente decisione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione

.

Procedimento

11.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 1999, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso per l'annullamento parziale della decisione controversa, ai sensi dell'art. 230 CE.

12.
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, esso ha invitato le parti ed il governo della Repubblica federale di Germania a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nel termine impartito.

13.
Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi il 3 luglio 2001.

Conclusioni delle parti

14.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione controversa nella parte in cui dichiara incompatibile col mercato comune e vieta l'aiuto prospettato per la parte eccedente DEM 4,435 milioni;

- ordinare alla Commissione di dichiarare che l'aiuto in esame è compatibile con il mercato comune fino alla concorrenza di un ulteriore importo di DEM 4,875 milioni;

- condannare la Commissione alle spese.

15.
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

16.
Si deve ricordare che, a norma dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può d'ufficio rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico.

17.
Al riguardo, il Tribunale rammenta che, per costante giurisprudenza, non gli compete, nell'ambito di un ricorso per l'annullamento di un atto ai sensi dell'art. 230 CE, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-4695, punto 36, e del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II-3141, punto 53). Infatti, se il Tribunale annulla l'atto impugnato, spetta all'istituzione interessata adottare, ai sensi dell'art. 233 CE, le misure che l'esecuzione della sentenza d'annullamento comporta...

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