Sentenze nº T-13/99 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 11 Settembre 2002
Data di Resoluzione | 11 Settembre 2002 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-13/99 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
11 settembre 2002 (1) «Trasferimento della resistenza agli antibiotici dall'animale all'uomo - Direttiva 70/524/CEE - Regolamento recante revoca dell'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali - Ricevibilità - Art. 11 della direttiva 70/524/CEE - Errore manifesto di valutazione - Principio di precauzione - Valutazione e gestione dei rischi - Consultazione di un comitato scientifico - Principio di proporzionalità - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Diritto di proprietà - Sviamento di potere»
Nella causa T-13/99,
Pfizer Animal Health SA, con sede in Louvain-la-Neuve (Belgio), rappresentata dai sigg. I.S. Forrester, QC, M. Powell, solicitor, dalla sig.ra E. Wright, barrister, e dall'avv. W. van Lembergen, su incarico del sig. S.J. Gale-Batten, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Asociación nacional de productores de ganado porcino (Anprogapor), con sede in Madrid (Spagna),
e
Asociación española de criadores de vacuno de carne (Asovac), con sede in Barcellona (Spagna),
rappresentate dagli avv.ti J. Folguera Crespo, A. Gutiérrez Hernández, J. Massaguer Fuentes e E. Navarro Varona, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), con sede in Bruxelles (Belgio),
e
Fédération européenne des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale (Fefana), con sede in Bruxelles (Belgio),
rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. J. Carbery, dalla sig.ra M. Sims e dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver, T. Christoforou e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
da
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, dalla sig.ra Holst-Christensen e dal sig. S. Ryom, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
da
Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra L. Nordling, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
da
Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. H. Rotkirch e dalle sig.re T. Pynnä e E. Bygglin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2821, che modifica la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici (GU L 351, pag. 4),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: F. Erlbacher, referendario
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
I - L'Atto di adesione
Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato
.
II - Il regime comunitario degli additivi nell'alimentazione degli animali
A - Presentazione generale
B - Definizione degli additivi nell'alimentazione degli animali
a) additivi: le sostanze o le preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali al fine di:
- influenzare favorevolmente le caratteristiche delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti o dei prodotti di origine animale, oppure
- soddisfare esigenze nutrizionali degli animali o migliorare la produzione animale segnatamente influendo sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità dei mangimi, oppure
- introdurre nell'alimentazione elementi favorevoli al fine di raggiungere obiettivi nutrizionali particolari o al fine di rispondere a esigenze nutrizionali specifiche momentanee degli animali, oppure
- prevenire o ridurre gli effetti nocivi provocati dalle deiezioni animali oppure migliorare l'ambiente in cui si trovano gli animali;
aa) microrganismi: i microrganismi che formano colonie;
aaa) additivi oggetto di un'autorizzazione associata al responsabile della loro immissione in circolazione: gli additivi di cui all'allegato C, parte I;
aaaa) altri additivi: gli additivi che non sono oggetto di un'autorizzazione associata al responsabile della loro immissione in circolazione e di cui all'allegato C, parte II
.
C - Il regime di autorizzazione e di revoca dell'autorizzazione degli antibiotici impiegati come additivi nell'alimentazione degli animali
1. Il regime di autorizzazione degli additivi
(...)
e)...
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