Sentenze nº T-217/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Dicembre 2006

Data di Resoluzione13 Dicembre 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-217/03

Concorrenza –Art. 81, n. 1, CE – Carne bovina – Sospensione delle importazioni – Fissazione di una tabella di prezzi sindacale – Regolamento n. 26 – Associazioni di imprese – Restrizione della concorrenza – Azione sindacale – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Obbligo di motivazione – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Principio di proporzionalità – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di cumulo di sanzioni – Diritti della difesa

Nei procedimenti riuniti T‑217/03 e T‑245/03,

Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Collin, M. Ponsard e N. Decker,

ricorrente nella causa T‑217/03,

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), con sede in Parigi,

Fédération nationale bovine (FNB), con sede in Parigi,

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), con sede in Parigi,

Jeunes agriculteurs (JA), con sede in Parigi,

rappresentate dagli avv.ti B. Neouze e V. Ledoux,

ricorrenti nella causa T‑245/03,

sostenute da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dai sigg. G. de Bergues, F. Million e R. Abraham, successivamente dal sig. G. de Bergues, dalle sig.re E. Belliard e S. Ramet, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver, A. Bouquet e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, domande di annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), e, in subordine, una domanda di soppressione o riduzione delle ammende inflitte con la medesima decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente, J. D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1 L’art. 1 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993), prevede che gli artt. [81] CE-[86] CE, nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’art. [81], n. 1, CE e all’art. [82] CE, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato [I] del Trattato CE, compresi in particolare gli animali vivi e le carni e le frattaglie commestibili, fatte salve le disposizioni dell’art. 2.

2 L’art. 2, n. 1, del menzionato regolamento stabilisce quanto segue:

L’articolo [81], paragrafo 1, [CE] non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo precedente che costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo [33 CE]. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo [33 CE]

.

Fatti all’origine della controversia

3 La ricorrente nella causa T‑217/03, la Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), riunisce 300 raggruppamenti di cooperative di produttori nei settori dell’allevamento bovino, suino e ovino e una trentina di gruppi o di imprese operanti nel settore della macellazione e della trasformazione di carni.

4 Le ricorrenti nella causa T‑245/03, cioè la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) e i Jeunes agriculteurs (JA), sono sindacati di diritto francese. La FNSEA è il principale sindacato agricolo francese. A livello territoriale, essa è costituita da sindacati locali, raggruppati sotto forma di federazioni o di unioni dipartimentali dei sindacati degli imprenditori agricoli (FDSEA o UDSEA). Federazioni regionali coordinano, in ogni regione, l’azione delle FDSEA/UDSEA. La FNSEA raggruppa peraltro 33 associazioni specializzate, che rappresentano gli interessi di ciascuna produzione, comprese la FNB e la FNPL. Infine, i JA rappresentano gli agricoltori di età inferiore a 35 anni. L’adesione al centro dei giovani agricoltori locale presuppone l’iscrizione al sindacato locale della FDSEA/UDSEA.

I – Seconda crisi cosiddetta «della mucca pazza»

5 A partire dall’ottobre 2000 sono stati scoperti in vari Stati membri nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina, detta «malattia della mucca pazza». Parallelamente, l’afta epizootica ha colpito i greggi ovini nel Regno Unito. Questa situazione ha determinato una perdita di fiducia da parte dei consumatori, che ha avuto un impatto sul consumo di carne in generale in Europa e in particolare ha trascinato la filiera bovina in una nuova crisi. Infatti, il consumo di carne bovina si è fortemente ridotto, segnatamente in Francia, e anche i volumi importati in Francia o esportati da tale paese hanno fatto registrare una sostanziale riduzione. Del pari, i prezzi alla produzione dei bovini adulti hanno subito un notevole calo in Francia, mentre i prezzi al consumo sono rimasti relativamente stabili.

6 Per fronteggiare tale crisi, le istituzioni comunitarie hanno adottato una serie di misure. È stato quindi ampliato il campo di applicazione dei meccanismi di intervento, destinati a ritirare dal mercato determinate quantità di bovini, al fine di stabilizzare l’offerta rispetto alla domanda, e sono stati predisposti un regime di acquisto di animali vivi, nonché un meccanismo di acquisto, nell’ambito di una procedura di gara, di carcasse o mezzene (cosiddetto «regime di acquisto speciale»). Inoltre, la Commissione ha autorizzato vari Stati membri, tra i quali la Francia, a concedere sovvenzioni alla filiera bovina.

7 Tuttavia, tali misure sono state ritenute insufficienti dagli agricoltori francesi. Nei mesi di settembre e ottobre 2001 i rapporti fra allevatori e macellatori in Francia erano particolarmente tesi. Infatti, gruppi di allevatori hanno illegalmente fermato alcuni mezzi pesanti per verificare l’origine della carne trasportata e hanno attuato il blocco di alcuni macelli. A volte tali azioni hanno condotto alla distruzione di materiali e di carni. Per togliere il blocco i manifestanti esigevano che i macellatori assumessero determinati impegni, in particolare la sospensione delle importazioni e l’applicazione di una cosiddetta tabella di prezzi «sindacale».

II – Conclusione degli accordi controversi e procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

8 Nell’ottobre 2001, si sono tenute varie riunioni tra le federazioni che rappresentano gli allevatori di bovini (le ricorrenti nella causa T‑245/03) e le federazioni che rappresentano i macellatori [ossia la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) e la ricorrente nella causa T‑217/03]. In seguito a una riunione del 24 ottobre 2001, indetta su richiesta del Ministro francese dell’Agricoltura, è stato concluso un accordo («Accordo tra le federazioni degli allevatori e dei macellatori sulla tabella di prezzi minimi – vacche di riforma all’entrata del macello») tra queste sei federazioni, ossia la FNSEA, la FNB, la FNPL, i JA, la FNCBV e la FNICGV.

9 Tale accordo era composto da due parti. La prima era un «impegno provvisorio di sospensione delle importazioni», che non distingueva a seconda dei tipi di carne bovina. La seconda consisteva in un «impegno ad applicare la tabella dei prezzi di acquisto delle vacche di riforma all’entrata del macello» (ossia le vacche destinate sia alla riproduzione che alla produzione di latte), le cui modalità erano definite dall’accordo. Esso conteneva infatti un elenco di prezzi al chilo per le carcasse di determinate categorie di vacche e la modalità di calcolo del prezzo da applicare ad altre categorie, sulla base in particolare del prezzo di acquisto speciale fissato dalle autorità comunitarie. L’accordo doveva entrare in vigore il 29 ottobre 2001 ed essere applicato fino alla fine del mese di novembre 2001.

10 Il 30 ottobre 2001, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità francesi per chiedere informazioni sull’accordo del 24 ottobre 2001.

11 Il 31 ottobre 2001, le ricorrenti nella causa T‑245/03 e la FNICGV si sono riunite a Rungis (Francia), su iniziativa di quest’ultima. Tali federazioni hanno raggiunto il seguente compromesso (in prosieguo: il «protocollo di Rungis »):

Riunione “Carne di importazione”

31 ottobre 2001 − Rungis

Le imprese francesi specializzate nel settore import-export si sono riunite con le federazioni dei produttori (FNSEA, FNB, FNPL e [JA]) firmatarie dell’accordo nazionale interprofessionale del 24 ottobre 2001.

(...)

Esse riaffermano l’assoluta necessità di un riequilibrio tra l’offerta e la domanda (...).

Nella situazione di crisi senza precedenti cui sono confrontati i produttori, i rappresentanti degli allevatori chiedono con forza agli importatori/esportatori di prendere coscienza della gravità della crisi.

In risposta gli importatori/esportatori si impegnano a dare prova di solidarietà

.

12 Il 9 novembre 2001, le autorità francesi hanno risposto alla richiesta di informazioni della Commissione del 30 ottobre 2001.

13 Il 9 novembre...

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