Sentenze nº T-138/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Dicembre 2006

Data di Resoluzione13 Dicembre 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-138/03

Politica agricola comune – Polizia sanitaria – Encefalopatia spongiforme bovina (“malattia della mucca pazza”) – Nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi – Danno – Nesso causale – Vizi di forma – Procedure nazionali parallele – Prescrizione – Irricevibilità

Nel procedimento T‑138/03,

É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R., residenti in Vaulx-en-Velin (Francia),

T. D., J. D., D. D., V. D., residenti in Palaiseau (Francia),

D. E., É. E., residenti in Ozoir-la-Ferrière (Francia),

C. R., residente in Vichy (Francia),

H. R., M. S. R., I. R., B. R., M. R., residenti in Pau (Francia),

C. S., residente in Parigi (Francia),

rappresentati dall’avv. F. Honnorat,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. Balta e dal sig. F. Ruggeri Laderchi, successivamente dalla sig.ra Balta e dal sig. F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. D. Booss e G. Berscheid, successivamente dal sig. Berscheid e dal sig. T. van Rijn, in qualità di agenti,

convenuti,

avente ad oggetto domande di risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, intese ad ottenere la riparazione dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti a causa della contaminazione e del decesso di loro familiari che presentavano una nuova variante della malattia di Creutzfeldt‑Jakob, che sarebbe legata alla comparsa e alla propagazione in Europa dell’encefalopatia spongiforme bovina, di cui sarebbero responsabili il Consiglio e la Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. R. García‑Valdecasas, presidente, dal sig. J.D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

I – Comparsa dell’encefalopatia spongiforme bovina e della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob e misure comunitarie e nazionali di lotta contro tali malattie

1 L’encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE»), cosiddetto morbo «della mucca pazza», fa parte di un gruppo di malattie chiamate encefalopatie spongiformi trasmissibili, caratterizzate da una progressiva degenerazione del cervello e dall’aspetto spongiforme delle cellule nervose, rilevabile all’analisi microscopica. Tali malattie sono precedute da un periodo di incubazione silenziosa, durante la quale i soggetti contaminati, apparentemente sani, non mostrano alcun segno clinico rivelatore. La probabile origine della BSE consisterebbe in una modificazione della composizione dei mangimi destinati ai bovini, che avrebbero contenuto proteine provenienti da pecore affette dalla malattia detta «trotto della pecora» (scrapia). La trasmissione della malattia sarebbe stata determinata, principalmente, dall’ingestione di alimenti, in particolare di farine di carne e di ossa, contenenti l’agente infettivo non eliminato.

2 Il primo caso di BSE è stato rilevato nel Regno Unito nel 1986. L’epizoozia si è rapidamente diffusa in tale paese, passando dai 442 casi della fine del 1987 a un’incidenza massima annua di circa 37 000 casi nel 1992. All’inizio degli anni ’90, sono stati rilevati casi di BSE in altri Stati membri.

3 Nel luglio 1988, il Regno Unito ha deciso, da un lato, di vietare la vendita dei mangimi destinati ai ruminanti e contenenti proteine di ruminanti e, dall’altro, di proibire agli allevatori di alimentare i ruminanti con mangimi di tal genere [«Ruminant Feed Ban», contenuto nel Bovine Spongiform Encephalopathy Order (decreto sull’encefalopatia spongiforme bovina) (1988, SI 1988/1039), modificato successivamente].

4 Anche le istituzioni comunitarie hanno preso provvedimenti, a partire dal luglio 1989, per fronteggiare la BSE. La maggior parte di tali misure è stata adottata sulla base della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), e della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), le quali consentono alla Commissione di adottare misure di salvaguardia allorché esiste un rischio per gli animali o per la salute umana.

5 La decisione della Commissione 28 luglio 1989, 89/469/CEE, recante misure di protezione contro la BSE nel Regno Unito (GU L 225, pag. 51), ha dunque introdotto un certo numero di restrizioni agli scambi intracomunitari di bovini nati nel Regno Unito prima del luglio 1988. Tale decisione è stata modificata dalla decisione della Commissione 7 febbraio 1990, 90/59/CEE (GU L 41, pag. 23), che ha generalizzato il divieto di esportazione dei bovini dal Regno Unito estendendolo a tutti i bovini di età superiore ai sei mesi. La decisione della Commissione 8 giugno 1990, 90/261/CEE, recante modifica della decisione 89/469 e della decisione 90/200/CEE, che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (GU L 146, pag. 29), ha stabilito che il rispetto di tale divieto doveva essere garantito mediante l’apposizione sugli animali di un marchio speciale nonché mediante l’impiego di un sistema di registrazione computerizzato per consentire l’identificazione degli animali. Inoltre, la decisione della Commissione 6 marzo 1990, 90/134/CEE (GU L 76, pag. 23), ha aggiunto la BSE nell’elenco delle malattie assoggettate a notifica dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1982, 82/894/CEE, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378, pag. 58).

6 La decisione della Commissione 9 aprile 1990, 90/200/CEE, che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla BSE (GU L 105, pag. 24), ha introdotto una serie di misure destinate a limitare gli scambi intracomunitari tra il Regno Unito e gli altri Stati membri di taluni tessuti e organi – cervello, midollo spinale, tonsille, timo, milza e intestino – provenienti da bovini che avessero superato i sei mesi al momento della macellazione. Con la detta decisione è stata vietata anche l’esportazione di altri tessuti e organi non destinati al consumo umano e si è disposto che qualsiasi bovino che presentasse i sintomi clinici della BSE doveva essere abbattuto separatamente e il suo cervello esaminato al fine di evidenziare il morbo. Qualora la BSE fosse stata confermata, la decisione imponeva la distruzione della carcassa e delle frattaglie dell’animale. La decisione della Commissione 14 maggio 1992, 92/290/CEE, recante misure di protezione contro la BSE nel Regno Unito relativamente agli embrioni di bovini (GU L 152, pag. 37), ha imposto a tutti gli Stati membri di non spedire verso altri Stati membri della Comunità embrioni di specie bovine raccolti da femmine in cui fosse stata confermata o sospettata la presenza della BSE. Per quanto riguarda il Regno Unito, tale decisione vietava l’esportazione di embrioni provenienti da animali nati prima del 18 luglio 1988 e imponeva l’adozione delle misure necessarie per l’identificazione degli animali donatori.

7 La decisione della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda la BSE e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi (GU L 172, pag. 23), ha vietato nell’intera Comunità l’impiego di proteine provenienti da mammiferi nei mangimi dei ruminanti; tuttavia, gli Stati membri che fossero in grado di far applicare un sistema atto a distinguere le proteine ricavate da ruminanti da quelle ricavate dai non ruminanti potevano essere autorizzati dalla Commissione a consentire l’alimentazione dei ruminanti con proteine ricavate da altre specie di mammiferi.

8 Nel 1995, l’unità di sorveglianza sulla malattia di Creutzfeldt-Jakob (in prosieguo: la «MCJ») di Edimburgo (Regno Unito) ha identificato dieci casi di MCJ. Tale malattia neurologica incurabile e mortale colpisce l’uomo e appartiene alla famiglia delle encefalopatie spongiformi umane. I casi identificati presentavano una forma sufficientemente distinta dalla MCJ classica per essere descritta come una nuova variante della MCJ (in prosieguo: la «nvMCJ»). I pazienti erano tutti giovani (dai 19 ai 41 anni, con un’età media di 29 anni); essi presentavano una malattia dal decorso relativamente lungo (in media 13 mesi) e un quadro clinico diverso rispetto alla MCJ classica, nonché caratteristiche istologiche totalmente nuove, constatate con l’autopsia.

9 Il 20 marzo 1996 lo Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (in prosieguo: il «SEAC»), organismo scientifico indipendente con funzioni di consulenza del governo del Regno Unito in materia di BSE, ha emesso un comunicato nel quale venivano riferiti i suddetti dieci casi di nvMCJ e si precisava che, «pur non esistendo alcuna prova diretta di un collegamento (...), la spiegazione [a quella data] più verosimile [era] che tali casi [fossero] collegati a un’esposizione alla BSE prima dell’introduzione, nel 1989, del divieto concernente talune frattaglie specifiche di carni bovine».

10 Il 27 marzo 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/239/CE, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro la BSE (GU L 78, pag. 47), vietando la spedizione di bovini vivi, di carni bovine o di qualsiasi prodotto ottenuto da carni bovine dal territorio del Regno Unito verso gli altri Stati membri e i paesi terzi. La detta decisione riguardava in particolare: in primo...

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