Ordinanze (Informazione) nº T-426/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 21 Novembre 2005

Data di Resoluzione21 Novembre 2005
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-426/04

Causa T-426/04

Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio

contro

Commissione delle Comunità europee

Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati — Invito della Commissione a modificare un progetto di aiuto notificato — Atto impugnabile — Atto che produce effetti giuridici — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione sommaria nella Gazzetta ufficiale — Sito Internet

Massime dell’ordinanza

  1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Atti preparatori — Esclusione

    (Art. 230 CE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase in contraddittorio — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Possibilità di avviare un dialogo con lo Stato membro allo stadio della fase preliminare per appianare difficoltà — Invito ad apportare una modifica al progetto notificato — Atto preparatorio

    (Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4 e 6)

  3. Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Data di pubblicazione — Data di presa di conoscenza dell’atto — Natura subordinata — Atto che, secondo una prassi costante dell’istituzione, costituisce oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale — Pubblicazione — Nozione

    (Art. 230, quinto comma, CE)

  4. Procedura — Termini d’impugnazione — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Errore scusabile

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, n. 2)

  5. Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, restando quindi esclusi i provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

    (v. punto 25) 2. L’esame preliminare istituito dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinato dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999 ha lo scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una...

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