Ordinanze (Informazione) nº T-94/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Novembre 2005

Data di Resoluzione28 Novembre 2005
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-94/04

Causa T-94/04

European Environmental Bureau (EEB) e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità — Direttiva 2003/112/CE — Legittimazione ad agire

Massime dell’ordinanza

  1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Ricorso di associazioni aventi uno statuto di consulenti presso istituzioni comunitarie e/o presso autorità nazionali o sovranazionali — Irricevibilità

    (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva della Commissione 2003/112)

  2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di utilizzare il rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per la valutazione di validità

    (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

  3. È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da associazioni il cui oggetto consiste nella promozione e nella tutela dell’ambiente e da una società il cui oggetto consiste nel promuovere soluzioni sostenibili alternative all’utilizzo dei pesticidi contro la direttiva 2003/112, che modifica la direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, al fine di iscrivervi la sostanza attiva paraquat.

    Infatti, gli effetti negativi dell’atto impugnato sugli interessi difesi dalle associazioni e sui diritti di proprietà di una di esse non consentono di dimostrare che esse sono individualmente interessate da detto atto, in quanto le disposizioni di quest’ultimo le riguardano nella loro oggettiva qualità di enti volti a tutelare l’ambiente, alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione.

    Peraltro, il fatto che i ricorrenti abbiano uno statuto speciale di consulenti presso le istituzioni comunitarie, e/o presso autorità nazionali o sovranazionali, non consente, di per sé, di considerare che essi siano individualmente interessati dall’atto impugnato. Infatti, la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario costituisce un elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto rispetto all’atto di cui trattasi solamente qualora talune garanzie procedurali siano state previste per lo stesso soggetto dalla pertinente normativa...

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