Ordinanze (Informazione) nº T-236/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Novembre 2005

Data di Resoluzione28 Novembre 2005
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-236/04

Cause riunite T-236/04 e T-241/04

European Environmental Bureau (EEB) e Stichting Natuur en Milieu

contro

Commissione delle Comunità europee

Ricorso di annullamento — Decisioni 2004/247/CE e 2004/248/CE — Eccezione di irricevibilità — Legittimazione ad agire

Massime dell’ordinanza

  1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Decisioni concernenti l’autorizzazione di immissione in commercio di alcune sostanze — Ricorso di associazioni aventi lo statuto di consulenti presso istituzioni comunitarie e/o presso autorità nazionali o sovranazionali — Irricevibilità

    (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 91/414)

  2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di utilizzare il rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per la valutazione di validità

    (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

  3. Sono irricevibili i ricorsi di annullamento proposti da un’associazione e da una fondazione il cui oggetto consiste nel promuovere la tutela e la conservazione dell’ambiente contro le decisioni 2004/248 e 2004/247 concernenti rispettivamente la non iscrizione dell’atrazina e della simazina nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni accordate ai prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

    Infatti, tali disposizioni colpiscono i ricorrenti nella loro obiettiva qualità di enti che promuovono la protezione dell’ambiente alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione.

    Peraltro, il fatto che i ricorrenti abbiano uno status particolare di consulenti in seno alla Commissione o ad altre istituzioni europee o nazionali, mentre la normativa comunitaria applicabile all’adozione delle dette decisioni non prevede alcuna garanzia procedurale a favore dei ricorrenti né un qualche tipo di partecipazione degli organi consultivi comunitari, istituiti in base a detta normativa, e di cui i ricorrenti affermano di far parte, non consente neanche di considerare che essi sono individualmente interessati dalle decisioni di cui trattasi. Infatti, la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario...

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