Ordinanze (Informazione) nº T-28/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 17 Ottobre 2005

Data di Resoluzione17 Ottobre 2005
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-28/02

Causa T‑28/02

First Data Corp. e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

Concorrenza — Art. 81 CE — Sistema di carte di pagamento Visa — Regola del divieto di affiliare esercenti senza aver emesso carte — Attestazione negativa — Regola abolita nel corso del procedimento — Interesse ad agire — Non luogo a provvedere

Massime dell’ordinanza

  1. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Perdita dell’interesse a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del ricorso — Non luogo a provvedere

  2. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che concede un’attestazione negativa in applicazione delle norme di concorrenza — Domanda di annullamento parziale riguardante una disposizione dell’accordo che beneficia dell’attestazione — Eliminazione della disposizione considerata nel corso del giudizio — Assenza di interesse concreto ed attuale a proseguire il ricorso — Interesse riguardante situazioni future e incerte — Esclusione

    (Artt. 81, n. 1, CE, 230 CE e 233 CE)

  3. Il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Siffatto interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

    A tale proposito, la ricevibilità di un ricorso dev’essere valutata al momento in cui è depositato l’atto introduttivo. Tuttavia, nell’interesse di un’equa amministrazione della giustizia, il Tribunale può dichiarare d’ufficio che non vi è più luogo a statuire sul ricorso qualora un ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata.

    (v. punti 34-38) 2. Il ricorrente in un procedimento diretto all’annullamento di un’attestazione negativa rilasciata dalla Commissione ad un terzo ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 17 non presenta più un interesse concreto ed attuale qualora il suo ricorso si riferisca solo alla parte della detta attestazione relativa ad una...

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