Sentenze nº T-38/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2005

Data di Resoluzione25 Ottobre 2005
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-38/02

Concorrenza – Intese – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Comunicazione sulla cooperazione

Nella causa T‑38/02,

Groupe Danone, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. Winckler e M. Waha,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1), e, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 2 della detta decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, e dalle sig.re E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), dispone quanto segue:

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille [EUR] ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, o dell’articolo [82] del Trattato,

b) non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1 [del regolamento].

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata

.

2 Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») istituiscono una metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare delle dette ammende, «che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti» (orientamenti, secondo capoverso). Conformemente ai medesimi orientamenti, «[l’]importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17» (orientamenti, punto 1).

3 La comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») «definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la Commissione nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare» (punto A 3 della comunicazione).

4 Il punto D della comunicazione sulla cooperazione prevede quanto segue:

D. Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda

1. Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

2. Ciò può verificarsi in particolare:

– se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

– se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse

.

Fatti all’origine della controversia

5 All’epoca dei fatti, la Interbrew NV (in prosieguo: la «Interbrew») e la Brouwerijen Alken-Maes NV (in prosieguo: la «Alken-Maes») erano, rispettivamente, il primo e il secondo operatore sul mercato belga della birra. Alken-Maes era una controllata del gruppo Danone SA (in prosieguo: la «ricorrente»), che operava anche sul mercato francese della birra attraverso un’altra controllata, la Brasseries Kronenbourg SA (in prosieguo: la «Kronenbourg»). Nel 2000 la ricorrente ha cessato le sue attività nel settore della birra.

6 Nel 1999 la Commissione ha aperto un’indagine, con il numero IV/37.614/F3, relativa a eventuali violazioni delle regole comunitarie di concorrenza nel settore belga della birra.

7 Il 29 settembre 2000, nell’ambito della detta indagine, la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti della ricorrente e delle imprese Interbrew, Alken-Maes, NV Brouwerij Haacht (in prosieguo: la «Haacht») e NV Brouwerij Martens (in prosieguo: la «Martens»). Il procedimento avviato nei confronti della ricorrente e la comunicazione degli addebiti inviatale riguardavano unicamente la sua presunta partecipazione al cartello denominato «Interbrew/Alken-Maes», relativo al mercato belga della birra.

8 Il 5 dicembre 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1), riguardante la ricorrente e le imprese Interbrew, Alken-Maes, Haacht e Martens (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9 Nella decisione impugnata si constatano due distinte violazioni delle regole di concorrenza, vale a dire, da un lato, un complesso insieme di accordi e/o pratiche concordate nel settore belga della birra (in prosieguo: il «cartello Interbrew/Alken-Maes») e, dall’altro, pratiche concordate in relazione al mercato della birra a marchio privato. Nella decisione impugnata si constata che la ricorrente, la Interbrew e la Alken-Maes hanno partecipato alla prima infrazione, mentre la Interbrew, la Alken-Maes, la Haacht e la Martens hanno partecipato alla seconda.

10 Benché, all’epoca dei fatti, la ricorrente fosse la società controllante della Alken-Maes, nella decisione impugnata le viene imputata un’unica infrazione. Infatti, tenuto conto del suo ruolo attivo nel cartello Interbrew/Alken-Maes, la ricorrente è stata ritenuta responsabile sia della propria partecipazione che di quella della Alken-Maes al suddetto cartello. Per contro, la Commissione ha considerato che non si poteva attribuire alla ricorrente la responsabilità della partecipazione della sua controllata alla pratica concordata relativa al mercato della birra a marchio privato, dal momento che essa non era direttamente coinvolta in tale cartello.

11 L’infrazione contestata alla ricorrente consiste nella sua partecipazione, diretta e tramite la controllata Alken-Maes, ad un insieme complesso di accordi e/o pratiche concordate riguardanti un patto generale di non aggressione, i prezzi e le promozioni nel commercio al dettaglio, la ripartizione dei clienti nel settore alberghiero e della ristorazione (in prosieguo: l’«horeca»), ivi compresi i clienti nazionali, la limitazione degli investimenti e della pubblicità sul mercato horeca, una nuova struttura tariffaria per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio e lo scambio di informazioni sulle vendite per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio.

12 Nella decisione impugnata si constata che la suddetta infrazione si è protratta per un periodo compreso tra il 28 gennaio 1993 e il 28 gennaio 1998.

13 Ritenendo che un insieme di elementi le consentisse di concludere che l’infrazione era cessata, la Commissione non ha considerato necessario obbligare le imprese interessate a porre fine all’infrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17.

14 La Commissione ha invece ritenuto che si dovesse infliggere un’ammenda, in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, alla Interbrew e alla ricorrente per la loro partecipazione al cartello Interbrew/Alken-Maes.

15 A tale proposito, nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che tutti i partecipanti al cartello Interbrew/Alken-Maes avevano commesso l’infrazione deliberatamente.

16 Ai fini del calcolo dell’ammenda da infliggere, nella decisione impugnata la Commissione ha seguito la metodologia definita negli orientamenti e la comunicazione sulla cooperazione.

17 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

Articolo 1

[La Interbrew], [la Alken-Maes] e [la ricorrente] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] per aver partecipato, nel periodo che va dal 28 gennaio 1993 al 28 gennaio 1998 incluso, a un complesso insieme di accordi e/o pratiche concordate riguardanti un patto generale di non aggressione, i prezzi e le promozioni nel settore del commercio al dettaglio, la ripartizione dei clienti sul mercato horeca (sia l’horeca “classico” che i clienti nazionali), la limitazione degli investimenti e della pubblicità sul mercato horeca, una nuova struttura tariffaria per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio, e lo scambio di informazioni sulle vendite per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte [alla Interbrew] e [alla ricorrente] le seguenti ammende:

a) [Interbrew]: un’ammenda di 45,675 milioni di EUR;

b) [ricorrente]: un’ammenda di 44,043 milioni di EUR.

(…)

.

Procedimento e conclusioni delle parti

18 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la...

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