Ordinanze (Informazione) nº T-397/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Dicembre 2005

Data di Resoluzione13 Dicembre 2005
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-397/02

Causa T-397/02

Arla Foods AMBA e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — “Feta” — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ricorso di imprese che producono il formaggio «feta» in uno Stato membro diverso da quello di origine di detto formaggio — Regolamentazione del primo Stato riguardante l’uso della denominazione — Imprese che producono una quota importante del formaggio «feta» nell’Unione europea — Irrilevanza — Irricevibilità del ricorso

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2081/1992; regolamento della Commissione n. 1829/2002)

È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da produttori danesi di formaggio fresco contro il regolamento n. 1829/2002, che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nell’ambito del procedimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92, in quanto esso registra la denominazione «feta» come denominazione protetta alle rubriche «Formaggi» e «Grecia».

In effetti, il regolamento impugnato costituisce una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto.

Inoltre, i ricorrenti sono interessati dal detto regolamento solo nella loro qualità di operatori economici che fabbricano o smerciano formaggio e in particolare come coloro che hanno del pari commercializzato i loro prodotti come «feta» o «dansk feta», non adempiendo le condizioni di utilizzazione della denominazione di origine protetta «feta», e sono quindi interessati alla stessa stregua di tutte le altre imprese i cui prodotti non sono neppure essi conformi ai requisiti delle disposizioni comunitarie in parola.

A questo proposito, i ricorrenti non possono avvalersi della normativa danese, che esige che la feta prodotta in detto Stato sia contrassegnata da etichette che indicano chiaramente «feta danese» per asserire che versano in una situazione specifica costituente la giustificazione del riconoscimento di...

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