Ordinanze (Informazione) nº T-381/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Dicembre 2005

Data di Resoluzione13 Dicembre 2005
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-381/02

Causa T-381/02

Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort

contro

Commissione delle Comunità europee

Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — “Feta”— Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ricorso di un’organizzazione interprofessionale incaricata della protezione di interessi collettivi, stabilita in uno Stato membro diverso da quello di origine del formaggio «feta» — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2081/92; regolamento della Commissione n. 1829/2002)

È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un’organizzazione interprofessionale composta dalla Fédération régionale des syndicats des éleveurs de brebis e dalla Fédération des syndicats des industriels de roquefort, con sede in Francia, contro il regolamento n. 1829/2002, che modifica l’allegato del regolamento n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine in forza del procedimento previsto dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92, in quanto esso reca la registrazione della denominazione «feta» come denominazione protetta alle rubriche «Formaggi» e «Grecia».

Da un lato, infatti, detto regolamento costituisce una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, poiché esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto, riconoscendo a tutte le imprese i cui prodotti rispondano a requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzare i prodotti medesimi con la menzionata denominazione e rifiutando tale diritto a tutte quelle i cui prodotti non rispondano a tali requisiti. Tale portata generale emerge d’altronde dall’oggetto della disciplina di cui trattasi, vale a dire tutelare, erga omnes e in tutta la Comunità europea, indicazioni geografiche e denominazioni di origine validamente registrate.

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