Sentenze nº T-260/97 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 08 Giugno 2000

Data di Resoluzione08 Giugno 2000
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-260/97

Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regime d’importazione – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Quantificazione del danno

Nella causa T-260/97,

Camar Srl, con sede in Firenze, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini Donà, M. Paolin e S. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dai sigg. J.P. Hix e A. Tanca, successivamente dai sigg. Hix e F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. H. van Vliet, successivamente dai sigg. C. Van der Hauwaert e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

sostenuti da

Repubblica francese, rappresentata dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la quantificazione del danno che la Commissione è stata condannata a risarcire alla ricorrente a seguito dell’annullamento, con sentenza interlocutoria del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II‑2193), della decisione della Commissione 17 luglio 1997, che aveva respinto la domanda di misure transitorie proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 24 febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha sostituito con un regime comune degli scambi con i paesi terzi i diversi regimi nazionali previgenti. Tale regolamento prevedeva, nella versione vigente all’epoca dei fatti all’origine della presente causa, l’apertura di un contingente tariffario annuo per le importazioni di banane provenienti dai paesi terzi e dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L’art. 15, divenuto art. 15 bis in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), stabiliva una distinzione tra le banane dette «ACP tradizionali» e quelle dette «ACP non tradizionali», a seconda che facessero parte o meno dei quantitativi, come stabiliti nell’allegato del regolamento n. 404/93, esportati tradizionalmente dagli Stati ACP verso la Comunità.

2 L’art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93 stabiliva che tutte le importazioni di banane nella Comunità erano soggette alla presentazione di un certificato d’importazione.

3 L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 3290/94, disponeva, per le importazioni di banane di paesi terzi non ACP (in prosieguo: le «banane di paesi terzi») e di banane ACP non tradizionali, l’apertura di un contingente tariffario di 2,1 milioni di tonnellate (peso netto) per l’anno 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per gli anni successivi. Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette al pagamento di un dazio di 75 ECU/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano importate a dazio zero. Inoltre, l’art. 18, n. 2, prevedeva che le importazioni effettuate al di fuori del contingente, indipendentemente dal fatto che si trattasse di importazioni non tradizionali provenienti dai paesi ACP o dai paesi terzi, fossero soggette a un dazio calcolato in base alla Tariffa doganale comune.

4 L’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 ripartiva il contingente tariffario così aperto destinando il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria C).

5 Ai sensi dell’art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 404/93, per il secondo semestre del 1993 ogni operatore otteneva il rilascio di titoli d’importazione in base alla metà del quantitativo medio annuo commercializzato durante gli anni 1989‑1991.

6 L’art. 30 del regolamento n. 404/93 prevedeva quanto segue:

Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all’articolo 27, le misure transitorie stimate opportune

.

7 L’art. 27 del regolamento n. 404/93 istituiva una procedura detta «del comitato di gestione». L’art. 20 del medesimo regolamento demandava alla Commissione di adottare le modalità di applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi secondo tale procedura.

8 Le modalità di applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi erano stabilite, all’epoca dei fatti all’origine della presente causa, dal regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6). Ai sensi degli artt. 4 e 5 di tale regolamento, la ripartizione del contingente tariffario tra gli operatori della categoria A (66,5%) si effettuava sulla base dei quantitativi di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali commercializzati durante i tre anni anteriori all’anno che precedeva quello per il quale era aperto il contingente tariffario. A sua volta, la ripartizione del contingente tra gli operatori della categoria B (30%) era fatta sulla base dei quantitativi di banane comunitarie o ACP tradizionali commercializzati nel corso di un periodo di riferimento determinato nello stesso modo che per la categoria A.

9 In forza delle disposizioni dell’art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 404/93, nonché degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1442/93, ogni anno il periodo di riferimento si spostava di un anno. Di conseguenza, se per le importazioni da effettuare nel 1993 il periodo di riferimento comprendeva gli anni 1989, 1990 e 1991, per quelle da effettuare nel 1997 e nel 1998 esso comprendeva, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995 e gli anni 1994, 1995 e 1996.

10 Inoltre, in conformità dell’art. 13 del regolamento n. 1442/93, gli operatori delle categorie A o B potevano, durante il periodo di validità dei titoli d’importazione che erano loro rilasciati in tale qualità, cedere i diritti derivanti da questi titoli a operatori di categoria A, B o C.

11 Il regime stabilito dal regolamento n. 404/93 e dal regolamento n. 1442/93 è in prosieguo indicato come il «regime del 1993».

12 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28), applicabile a partire dal 1º gennaio 1999, ha abrogato l’art. 15 bis e ha modificato gli artt. 16‑20 del regolamento n. 404/93.

13 L’art. 18 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, apriva, in aggiunta al contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate, consolidato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (n. 1), un contingente tariffario supplementare per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali (n. 2).

14 L’art. 19, n. 1, primo comma, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, prevedeva che da allora in poi «[l]a gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, e le importazioni di banane ACP tradizionali [venissero] espletate secondo un metodo che [tenesse] conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come “tradizionali/nuovi arrivati”)».

15 L’art. 20 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, incaricava la Commissione di adottare le modalità di applicazione del nuovo regime d’importazione, le quali dovevano comprendere in particolare, ai sensi della lett. d) dello stesso articolo, «le particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal regime d’importazione valido dal 1º luglio 1993 al [nuovo] regime (…)».

16 In forza di tale art. 20, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 404/93, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32), che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 1999, il regolamento n. 1442/93.

17 L’art. 3, primo comma, del regolamento n. 2362/98 definiva gli operatori tradizionali nei seguenti termini:

Ai fini del presente regolamento, “operatore tradizionale” è l’agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell’articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario

.

18 L’art. 4, n. 1, del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT