Ordinanze nº T-139/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Settembre 2001

Data di Resoluzione12 Settembre 2001
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-139/01

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

12 settembre 2001 (1) « Procedimento sommario - Organizzazione comune dei mercati nel settore della banana - Rilascio di titoli di importazione - Ricevibilità - Condizioni di concessione di provvedimenti provvisori - Carattere provvisorio dei provvedimenti richiesti»

Nel procedimento T-139/01 R,

Comafrica SpA, con sede a Genova (Italia),

e

Dole Fresh Fruit Europe Ltd. & Co., con sede a Amburgo (Germania),

rappresentate dai sigg. B. O'Connor, solicitor, e P.B.G. Martin, barrister,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

resistente

aventi ad oggetto la sospensione dell'esecuzione del regolamento della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126 pag. 6) e del regolamento della Commissione 7 giugno 2001 n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane (GU L 153, pag. 12),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

1.
Un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (in prosieguo: «OCM banane») è stata istituita dal regolamento del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1). Il regolamento n. 404/93 ha avuto per effetto l'introduzione, a decorrere dal 1° luglio 1993, di un sistema comune d'importazione che sostituisce i diversi sistemi nazionali precedentemente esistenti.

2.
Il titolo IV del regolamento n. 404/93, che contiene gli artt. 15-20, tratta del regime degli scambi con i paesi terzi e prevede l'apertura per ogni anno di un contingente tariffario per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane non tradizionaliprodotte negli Stati con i quali la Comunità ha stipulato la convenzione di Lomé (in prosieguo: gli «Stati ACP» e le «banane ACP»). I termini «importazioni tradizionali» e «importazioni non tradizionali» dai paesi ACP sono definiti all'art. 15 bis del regolamento n. 404/93, inserito dall'allegato XV del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994 n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105). Secondo questa disposizione, le «importazioni tradizionali» dagli Stati ACP corrispondono ai quantitativi, fissati nell'allegato al regolamento n. 404/93, di banane esportate da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità, mentre le banane esportate dagli Stati ACP in eccedenza rispetto ai detti quantitativi sono oggetto delle «importazioni non tradizionali ACP».

3.
In seguito a diversi procedimenti avviati, con successo, dalla Repubblica dell'Equador e dagli Stati Uniti d'America contro la Comunità nell'ambito del sistema di definizione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Consiglio ha adottato il regolamento 29 gennaio 2001 n. 216, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 (GU L 31, pag. 2). L'articolo 1 del regolamento 216/2001 introduce nuovi artt. 16-20 nel regolamento n. 404/93 come modificato dal regolamento del Consiglio 20 luglio 1998 n. 1637 (GU L 210, pag. 28). Sia dal secondo e terzo 'considerando‘ del regolamento n. 216/2001 sia dal nuovo art. 16, n. 1, del regolamento n. 404/93 risulta che i nuovi artt. 16-20 di quest'ultimo devono essere applicati dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2005. Il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 216/2001 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di «un regime di importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP».

4.
L'art. 18 del regolamento n. 404/93 stabilisce:

1. Ogni anno sono aperti dal 10 gennaio i contingenti tariffari seguenti:

a) un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto ”contingente A”;

b) un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) detto ”contingente B”;

c) un contingente tariffario autonomo di 850 000 tonnellate (peso netto), detto ”contingente C”.

I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanzialenella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari ”A” e ”B” tra i paesi fornitori.

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari ”A” e ”B” le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

3. Nell'ambito del contingente tariffario ”C”, le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 300 EUR/t (...).

4. E' applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell'ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi

(...)

.

5.
Nella sua formulazione iniziale l'art. 18, n. 2, stabiliva che le importazioni di banane di paesi terzi al di fuori del contingente erano soggette ad un'imposizione pari a ECU 850 per tonnellata. In seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questo importo è attualmente ridotto a euro 650 per tonnellata.

6.
L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 stabilisce che i certificati di importazione di banane di paesi terzi sono rilasciati agli operatori in funzione «dei flussi di scambi tradizionali (cosiddetto metodo ”tradizionali/nuovi arrivati”) e/o di altri metodi».

7.
Ai sensi dell'art. 20, lett. a), del regolamento n. 404/93, la Commissione è competente ad adottare, in conformità al sistema del comitato di gestione di cui all'art. 27, le «modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'art. 18».

8.
Le modalità di applicazione del titolo IV del regolamento n. 404/93 così modificato sono state definite dal regolamento della Commissione 7 maggio 2001 n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 1). Esse sono entrate in vigore il 1° luglio 2001 in conformità alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento n. 896/2001.

9.
Le regole stabilite dal regolamento n. 896/2001 sostituiscono quelle inizialmente fissate dal regolamento della Commissione 10 giugno 1993 n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il «regime del 1993»), adottato in forza del regolamento n. 404/93 ed in vigore fino al 31 dicembre 1998. In virtù del regolamento n. 1637/98 questo regime è stato sostituito dal regolamento della Commissione 28 ottobre 1998 n. 2362 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32; in prosieguo: il «regimedel 1999»), entrato in vigore il 1° gennaio 1999. Il regime del 1999 ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore del regolamento n. 896/2001. Quando era vigente il regime del 1993 il rilascio dei certificati di importazione è stato basato su tre categorie di certificati, esse stesse suddivise in base a tre diverse funzioni esercitate dagli operatori, ossia l'importazione diretta, l'immissione in libera pratica di banane verdi come proprietario e la maturazione di banane verdi e la loro immissione sul mercato (v. l'art. 3 del regolamento n. 1442/93). Questo rilascio veniva attuato, quantomeno per quanto riguarda gli operatori autorizzati a presentare domande a titolo delle categorie A e B, con riferimento ai tre anni precedenti quello per il quale era stato aperto il contingente tariffario (v. art. 4, n. 1, del regolamento n. 1442/93). Questo regime di categorie di certificati d'importazione, con le sue suddivisioni a seconda delle funzioni, è stato tuttavia abolito dal regime del 1999. Quest'ultimo si basava sui quantitativi di banane effettivamente importate, ossia sull'uso dei certificati di importazione, durante il periodo 1994-1996 (v. art 4 del regolamento n. 2362/98).

10.
L'art. 2, del regolamento n. 896/2001 stabilisce che l'83% dei contingenti tariffari previsti all'art. 18 del regolamento n. 404/93 sono aperti «agli operatori tradizionali ai sensi dell'art. 3, n. 1», mentre il 17% restante è aperto «agli operatori non tradizionali ai sensi dell'art. 6».

11.
Il titolo II del regolamento n. 896/2001, che contiene gli artt. 3-21, riguarda la «gestione dei contingenti tariffari». Poiché la presente domanda riguarda solo il rilascio di certificati di importazione agli «operatori tradizionali», è superfluo esaminare gli artt. 6-12, che riguardano gli «operatori non tradizionali».

12.
L'art. 3, n. 1, primo comma del regolamento n. 896/2001, definisce l'«operatore tradizionale» come «l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità». Il secondo comma dello stesso paragrafo denomina come «importazione primaria» una tale operazione.

13.
Le norme che si applicano agli «operatori tradizionali» sono stabilite negli artt. 4 e 5 del regolamento n. 896/2001...

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