Ordinanze nº T-163/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Luglio 2002

Data di Resoluzione12 Luglio 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-163/02

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

12 luglio 2002 (1) «Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 560/2002 - Ricevibilità del ricorso di merito - Urgenza»

Nella causa T-163/02 R,

Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, con sede in Planegg (Germania),

Jepsen Stahl GmbH, con sede in Nittendorf (Germania),

LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG, con sede in Essen (Germania),

Metal Traders Stahlhandel GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania),

rappresentate dall'avv. K. Friedrich, con domicilio eletto in Lussemburgo,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Forman e R. Raith, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1), e, dall'altro, altri provvedimenti urgenti giudicati necessari,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1.
L'art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53), così dispone:

1. Le disposizioni del presente titolo [Procedura comunitaria d'inchiesta] non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

- quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata e

- quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.

2. La durata di tali misure non può superare i 200 giorni.

(...)

4. La Commissione intraprende immediatamente le procedure di inchiesta ancora necessarie.

5. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (...)

.

2.
Il 27 marzo 2002 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 560/2002 che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

3.
A tenore del diciottesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato:

La Commissione ha concluso, in via preliminare, che esistono prove inconfutabili del fatto che le importazioni di 15 dei prodotti [di acciaio] in questione sono aumentate di recente in modo repentino e considerevole. Si tratta dei seguenti prodotti: bobine laminate a caldo non legate, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, lamiere dette “magnetiche” (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, accessori per tubi (609,6 mm), flange (non in acciaio inossidabile)

.

4.
Il trentaseiesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato precisa quanto segue:

Basandosi sulla sua analisi preliminare, la Commissione ha stabilito in via preliminare che la posizione globale dei produttori comunitari è gravemente minacciata per ciascuno dei quindici prodotti in questione. Il grave pregiudizio previsto si verificherà ancora più rapidamente a causa dell'applicazione delle misure annunciate il 5 marzo dagli Stati Uniti

.

5.
Sotto il titolo «Misure provvisorie - forma e livello», al sessantacinquesimo e sessantaseiesimo ‘considerando’ si legge:

(65) Con l'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia, la Commissione intende scongiurare il grave pregiudizio che le deviazioni degli scambi arrecherebbero ai produttori comunitari, le cui conseguenze sarebbero praticamente irreparabili, pur mantenendo aperto, per quanto possibile, il mercato comunitario e mantenendo i flussi d'importazione a livelli molto alti.

(66) Conformemente agli obblighi internazionali della Comunità, le misure provvisorie dovrebbero avere carattere tariffario e riguardare ciascuno dei 15 prodotti in questione. Per mantenere i flussi d'importazione nella Comunità agli elevati livelli attuali, tali misure dovrebbero consistere in contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare. Affinché tutti i fornitori tradizionali possano accedere al mercato comunitario, i contingenti tariffari dovrebbero basarsi sulla media dei livelli annuali d'importazione nel 1999, nel 2000 e nel 2001, maggiorati del 10%. Visto che rimarranno in vigore per sei mesi, i contingenti tariffari dovrebbero equivalere a metà della cifra annuale

.

6.
A tenore dell'art. 1 del regolamento impugnato:

1. E' aperto un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei 15 prodotti in questione elencati nell'allegato 3 (definiti in riferimento ai codici NC corrispondenti) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al giorno che precede la data corrispondente del sesto mese successivo.

2. Continua ad applicarsi a questi prodotti l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/97 del Consiglio, o una qualsiasi aliquota del dazio preferenziale.

3. Alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario...

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