Ordinanze nº T-201/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 22 Dicembre 2004

Data di Resoluzione22 Dicembre 2004
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-201/04

Procedimento sommario – Art. 82 CE

Nel procedimento T-201/04 R,

Microsoft Corp., con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. J.-F. Bellis e dal sig. I.S. Forrester, QC,

ricorrente,

sostenuta da

The Computing Technology Industry Association, Inc., con sede in Oakbrook Terrace, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo, e dal sig. B. Kilpatrick, solicitor,

Association for Competitive Technology, Inc., con sede in Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti L. Ruessmann e P. Hecker,

TeamSystem SpA, con sede in Pesaro (Italia),

Mamut ASA, con sede in Oslo (Norvegia),

rappresentati dall’avv. G. Berrisch,

DMDsecure.com BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

MPS Broadband AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

Pace Micro Technology plc, con sede in Shipley, West Yorkshire (Regno Unito),

Quantel Ltd, con sede in Newbury, Berkshire (Regno Unito),

Tandberg Television Ltd, con sede in Southampton, Hampshire (Regno Unito),

rappresentati dall’avv. J. Bourgeois,

Exor AB, con sede in Uppsala (Svezia), rappresentata dagli avv.ti S. Martínez Lage, H. Brokelman e R. Allendesalazar Corcho,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright, W. Mölls, F. Castillo de la Torre e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Real Networks, Inc., con sede in Seattle, Washington (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti A. Winckler, M. Dolmans e T. Graf;

Software & Information Industry Association, con sede in Washington, DC, rappresentata dal sig. C.A. Simpson, solicitor;

Free Software Foundation Europe eV, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall’avv. C. Piana,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione degli artt. 4, 5, lett. a)-c), e 6, lett. a), della decisione della Commissione 24 marzo 2004 C(2004) 900 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 82 CE (procedimento COMP/C-3/37.792 – Microsoft),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÁ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Antefatti della controversia

1 La Microsoft Corp. (in prosieguo: la «Microsoft») è una società impegnata nella progettazione e commercializzazione di numerosi software tra cui, in particolare, alcuni sistemi operativi per server e per «PC clients».

2 Il 10 dicembre 1998 la Sun Microsystems Inc. (in prosieguo: la «Sun Microsystems»), società con sede in California (Stati Uniti) che fornisce per lo più sistemi operativi per server, depositava una denuncia presso la Commissione, lamentando il rifiuto opposto dalla Microsoft di comunicarle la tecnologia necessaria per consentire l’interoperabilità tra il suo sistema operativo per server per gruppi di lavoro e il sistema operativo Windows per PC clients. La Sun Microsystems sosteneva che la tecnologia di cui chiedeva di usufruire le serviva per acquisire una posizione concorrenziale sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.

3 Il 2 agosto 2000 la Commissione inviava alla Microsoft una comunicazione di addebiti che verteva, sostanzialmente, su questioni concernenti l’interoperabilità tra i sistemi operativi Windows per PC clients, da un lato, e i sistemi operativi per server di altri fornitori («l’interoperabilità client-server»), dall’altro. La Microsoft rispondeva a questa prima comunicazione di addebiti in data 17 novembre 2000.

4 Il 29 agosto 2001 la Commissione inviava alla Microsoft una seconda comunicazione di addebiti nella quale reiterava le precedenti censure riguardo all’interoperabilità client-server. Essa inoltre affrontava talune questioni relative all’interoperabilità tra server per gruppi di lavoro («l’interoperabilità server-server») ed evocava problemi attinenti all’integrazione del software Windows Media Player con il sistema operativo Windows. La comunicazione di quest’ultimo addebito faceva seguito ad un’inchiesta avviata su iniziativa della Commissione nel febbraio 2000. La Microsoft rispondeva alla seconda comunicazione di addebiti il 16 novembre 2001.

5 Il 6 agosto 2003 la Commissione inviava alla Microsoft una comunicazione di addebiti diretta a completare le due precedenti. A tale comunicazione complementare la Microsoft rispondeva con lettere datate 17 e 31 ottobre 2003.

6 La Commissione organizzava un’audizione nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2003. Con lettera 1° dicembre 2003 la Microsoft depositava osservazioni scritte sulle questioni che i servizi della Commissione, la ricorrente e i terzi interessati avevano sollevato nel corso di tale audizione. Dopo un ennesimo scambio epistolare con la Microsoft, la Commissione adottava, in data 24 marzo 2004, una decisione relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 82 CE nella causa COMP/C-3/37.792 – Microsoft (in prosieguo: la «Decisione»).

La Decisione

7 Nella Decisione si afferma che la Microsoft ha violato l’art. 82 CE e l’art. 54 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) a causa di un duplice abuso di posizione dominante.

8 In primo luogo, la Commissione ha individuato tre distinti mercati di prodotti, osservando che in due di essi la Microsoft godeva di una posizione dominante. In secondo luogo, la Commissione ha individuato due comportamenti abusivi commessi su tali mercati dalla Microsoft e di conseguenza ha imposto a quest’ultima un’ammenda e alcune misure correttive.

I – I mercati rilevanti individuati nella decisione e la posizione dominante della Microsoft su due di essi

I mercati rilevanti individuati nella decisione

9 Il primo mercato di prodotti individuato nella Decisione è quello dei sistemi operativi per PC clients (‘considerando’ 324-342). Un sistema operativo è un pacchetto software che controlla le funzioni di base di un computer e permette all’utente di servirsi del computer e di far funzionare delle applicazioni su di esso. I PC clients sono computer multifunzionali concepiti per essere utilizzati da una sola persona per volta e che possono essere collegati ad una rete.

10 Il secondo mercato di prodotti individuato nella decisione è quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (‘considerando’ 343‑401). Nella Decisione i «servizi di gruppi di lavoro» sono definiti come servizi afferenti ad una rete di base che vengono utilizzati dagli impiegati nel lavoro quotidiano per tre serie distinte di servizi, ossia la condivisione di files archiviati su server, la condivisione di stampanti e l’«amministrazione» del modo in cui gli utenti e i gruppi di utenti possono accedere ai servizi in rete («gestione degli utenti e dei gruppi di utenti») (‘considerando’ 53). In particolare, quest’ultima serie di servizi consiste nel garantire un accesso e un uso sicuri delle risorse della rete, in particolare tramite un’identificazione preliminare degli utenti e una successiva verifica della loro autorizzazione a compiere una data azione (‘considerando’ 54).

11 Secondo la Decisione, le tre serie di servizi individuate al punto precedente sono strettamente collegate in seno ai sistemi operativi per server (‘considerando’ 56). La Decisione aggiunge a questo riguardo che i «sistemi operativi per server per gruppi di lavoro» sono sistemi operativi progettati e messi in commercio allo scopo di offrire in maniera integrata queste tre serie di servizi a un numero relativamente limitato di PC clients collegati a una rete di piccole o medie dimensioni (‘considerando’ 53 e 345-368). La Decisione inoltre spiega che la mancanza di prodotti alternativi sotto il profilo della domanda è confermata, da un lato, dalla strategia dei prezzi seguita dalla Microsoft (‘considerando’ 369-382) e, dall’altro, dal rilievo dell’interoperabilità dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro con i PC clients (‘considerando’ 383-386). Peraltro, avendo rilevato che l’esistenza di prodotti sostitutivi sotto il profilo della domanda era ridotta per i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (‘considerando’ 388‑400), la Commissione ne trae la conclusione che essi costituiscono un distinto mercato di prodotti.

12 Il terzo mercato individuato nella Decisione è quello dei lettori multimediali che consentono una ricezione senza interruzione (‘considerando’ 402-425). Un lettore multimediale è un prodotto software in grado di leggere, in formato digitale, contenuti audio e video, vale a dire che esso può decodificare i dati corrispondenti e tradurli in istruzioni per lo hardware (altoparlanti, schermo). I lettori multimediali che consentono una ricezione senza interruzioni sono in grado di leggere contenuti «diffusi continuativamente» tramite Internet.

13 Nella Decisione la Commissione considera, in primo luogo, che i lettori multimediali che consentono una lettura senza interruzioni sono distinti dai sistemi operativi (‘considerando’ 404-406); in secondo luogo, che essi non subiscono pressioni concorrenziali da parte dei lettori che non permettono una lettura senza interruzioni (‘considerando’ 407-410); in terzo luogo, che solo i lettori multimediali che posseggono funzionalità analoghe esercitano una pressione concorrenziale su Windows Media Player (‘considerando’ 411-415); e, in quarto luogo, sostanzialmente, che la presenza di prodotti alternativi sotto il profilo dell’offerta è limitata (‘considerando’ 416-424). Da tali elementi la Commissione deduce che i lettori multimediali che consentono una ricezione senza interruzioni costituiscono un distinto mercato di prodotti.

14 Quanto alla dimensione geografica dei tre mercati di prodotti preliminarmente individuati, secondo la Commissione si tratta di una dimensione mondiale (‘considerando’ 427).

La posizione dominante della Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC clients e sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro

15 In primo luogo, la Commissione osserva che sul mercato dei sistemi operativi per PC clients la Microsoft esercita, almeno a...

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