Ordinanze nº T-260/97 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 10 Dicembre 1997

Data di Resoluzione10 Dicembre 1997
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-260/97

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

10 dicembre 1997 (1) «Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di provvedimenti provvisori - Domanda di rilascio di licenze d'importazione»

Nel procedimento T-260/97 R,

Camar Srl, società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede in Firenze, rappresentata dagli avvocati Wilma Viscardini Donà, Mariano Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hubert Van Vliet, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jan-Peter Hix e Antonio Tanca, consiglieri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della Direzione «Affari giuridici», Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuti da

Repubblica francese, rappresentata dal signor Frédéric Pascal, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Francia, 8, boulevard Joseph II,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda, presentata ai sensi degli articoli 185 e 186 del Trattato CE, volta ad ottenere che il presidente del Tribunale a) sospenda la decisione della Commissione, del 17 luglio 1997, di rigetto della domanda presentata dalla Camar per l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, e, inoltre, b) ordini alla Commissione di calcolare le licenze di categoria B, spettanti alla Camar per il 1998, sulla base del quantitativo di riferimento maturato nel triennio 1988-1990, e, in via subordinata, di calcolare le stesse licenze sulla base del quantitativo di riferimento maturato nel triennio 1989-1991, ovvero applicando i criteri indicati dal Parlamento europeo nel suo emendamento n. 8 alla proposta della Commissione, presentata l'8 marzo 1996, di modifica del citato regolamento n. 404/93 e, in via ulteriormente subordinata, di corrispondere alla Camar un aiuto finanziario pari al valore di mercato delle licenze di categoria B da calcolarsi secondo uno dei criteri sopra esposti,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1.
Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), ha introdotto, dal luglio 1993, un sistema comune di importazione che ha sostituito i vari sistemi nazionali esistenti in precedenza. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay (GU L 349, pag. 105). Le principali disposizioni di questa fonte che vengono in considerazione nella controversia in esame sono gli artt. 15 bis, 18, nn. 1 e 2, 19, nn. 1 e 2, 16, nn. 1 e 3, e 30.

2.
Il regime degli scambi con i paesi terzi, che costituisce l'oggetto del titolo IV del regolamento n. 404/93, stabilisce, per ogni anno, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni di banane dai paesi terzi (paesi non comunitari e non ACP) e di banane non tradizionali ACP. I termini «importazioni tradizionali» e «importazioni non tradizionali» dagli Stati ACP sono definiti all'art. 15 bis. Le «importazioni tradizionali dagli Stati ACP» corrispondono ai quantitativi, fissati nell'allegato al regolamento n. 404/93, di banane esportate dai fornitori tradizionali di banane ACP nella Comunità. Il quantitativo delle «importazioni tradizionali» fissato per la Somalia è di 60 000 tonnellate. Le esportazioni dagli Stati ACP che superano detti quantitativi costituiscono l'oggetto delle «importazioni non tradizionali ACP».

3.
Per le importazioni di banane dai paesi terzi e di banane non tradizionali ACP, l'art. 18, n. 1, prevede, al primo comma, l'apertura di un contingente tariffario annuale di banane di 2,2 milioni di tonnellate/peso netto e, al secondo, che, nell'ambito di tale contingente, le importazioni da paesi terzi sono soggette alla riscossione di 75 ECU/tonnellata e quelle di banane non tradizionali ACP a un dazio pari a 0. L'art. 18, n. 2, prevede poi, al secondo comma, che le importazioni fuori quota, sia non tradizionali provenienti da paesi ACP sia provenienti da paesi terzi, sono soggette a un dazio calcolato sulla base della tariffa doganale comune.

4.
L'art. 19, n. 1, contiene una ripartizione del contingente tariffario così istituito nella misura del 66,5% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane dei paesi terzi o banane ACP non tradizionali [lettera a)], del 30% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie o banane ACP tradizionali [lettera b)] e del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a smerciare banane diverse dalle bananecomunitarie o dalle banane ACP tradizionali [lettera c)]. Nel linguaggio corrente si suole parlare di licenze di categoria A, B e C con riferimento a queste diverse quote del contingente tariffario. Il numero 2 dello stesso articolo 19 prevede poi che, sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al n. 1 dello stesso articolo «ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici», e che, in particolare, nel caso degli operatori di cui al n. 1, lett. b), sono prese in considerazione le vendite di banane ACP tradizionali e/o di banane comunitarie.

5.
L'art. 16, n. 1, prevede l'elaborazione annuale di un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni.

6.
Il n. 3 dell'art. 16 stabilisce poi che, «in caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio può essere riveduto durante la campagna» e che «in tal caso il contingente tariffario di cui all'art. 18 è adeguato secondo la procedura prevista all'art. 27».

7.
L'art. 30 infine dispone che, «se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie stimate opportune».

Fatti e procedimento

8.
La ricorrente Camar, società a responsabilità limitata di diritto italiano, è, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati appena descritta, l'unico «importatore tradizionale» di banane dalla Somalia.

9.
Essa è stata rilevata, nel 1983, dal gruppo De Nadai, che attualmente detiene il 50% del suo capitale sociale. Il gruppo De Nadai possiede, inoltre, la società TICO, che importa ugualmente banane in Italia, e ha poi una partecipazione maggioritaria nella Somalfruit, impresa che si occupa della produzione delle banane in Somalia.

10.
Tra il 1984 e il 1990, la bananicoltura somala raggiungeva il suo pieno sviluppo con una produzione di 90/100 000 tonnellate annue. La Camar all'epoca importava in Europa, e soprattutto in Italia, una considerevole parte di tale produzione (in particolare, 47 491 tonnellate nel 1988, 37 086 tonnellate nel 1989 e 45 130 tonnellate nel 1990).

11.
Il 31 dicembre 1990 scoppiava la guerra civile in Somalia ed il normale flusso di importazione della Camar veniva interrotto, per poi essere parzialmente ripristinato nel 1994.

12.
La Camar continuava comunque a rifornire il mercato italiano di quantitativi di banane non notevolmente inferiori a quelli importati dalla Somalia prima dello scoppio della guerra civile, acquistando banane da due paesi ACP, Camerun e Isole Sottovento, nonché da alcuni paesi terzi da cui aveva già iniziato ad importare nel 1988.

13.
Dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, nel luglio del 1993, e fino a tutto il 1997 venivano rilasciate alla Camar licenze sia di categoria A (rispettivamente, per 4 008,521 tonnellate nel 1993, per 8 048,691 tonnellate nel 1994, per 3 423,761 tonnellate nel 1995, per 5 312,671 tonnellate nel 1996 e per 7 545,823 nel 1997) sia di categoria B (rispettivamente, per 5 622,938 tonnellate nel 1993, per 10 739,088 tonnellate nel 1994, per 6 075,934 tonnellate nel 1995, per 2 948,596 tonnellate nel 1996 e per 2 140,718 tonnellate nel 1997). I dati testé riportati relativi alle licenze rilasciate dal 1993 al 1996 figurano...

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