Ordinanze nº T-287/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 10 Settembre 2002

Data di Resoluzione10 Settembre 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-287/01

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

10 settembre 2002 (1) «Art. 238 CE - Clausola compromissoria - Programma Thermie - Risoluzione unilaterale del contratto da parte della Commissione - Domanda di non luogo a provvedere»

Nella causa T-287/01,

Bioelettrica SpA, con sede in Pisa, rappresentata dall'avv. O. Fabe Dal Negro,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvbaek e R. Amorosi, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Moretto, con domicilio eletto a Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta a far constatare la nullità e l'illegittimità della risoluzione, notificata dalla Commissione alla ricorrente il 6 settembre 2001, del contratto BM 1007/94 IT/DE/UK/PO, del 12 dicembre 1994, relativo all'attuazione del progetto intitolato «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» e, d'altro lato, una domanda di condanna della Commissione al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce aver subìto a seguito del comportamento della Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
In applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (GU L 185, pag. 1), ora abrogato, il 20 dicembre 1994 la Commissione ha concluso con sette società, la Enel SpA (in prosieguo: l'«Enel»), la Lurgi Energie und Umwelt GmbH, la Lurgi Italiana SpA, la Cooperativa Agricola «Le Rene» (in prosieguo: «Le Rene»), la South Western Power Ltd (in prosieguo: la «SWP»), la European Gas Turbines Ltd (in prosieguo: la «EGT») e la EDP Electricidade de Portugal, SA (in prosieguo: la «EDP»), il contratto BM 1007/94 IT/DE/UK/PO (in prosieguo: il «contratto»), relativo all'attuazione del progetto intitolato «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» [Fattoria energetica: un impianto IGCC per la produzione di elettricità e di calore mediante gassificazione di biomassa SRF (Fase I); in prosieguo: il «progetto»). La Lurgi Energie und Umwelt Gmbh e la Lurgi Italiana SpA - divenuta Lurgi SpA - appartengono al gruppo Lurgi, che comprendeva anche, durante il periodo considerato, la Lurgi Envirotherm GmbH, la società MG Engineering Lurgi e la Lurgi AG. Le diverse società di tale gruppo coinvolte nei fatti all'origine della presente causa saranno in prosieguo designate, indistintamente, con la denominazione «Lurgi».

2.
In un primo tempo la durata del progetto era fissata in 48 mesi, tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998 (art. 2, n. 1, del contratto). Il costo totale del progetto era stimato in ECU 36 698 720 (art. 3, n. 1, del contratto). Il contributo finanziario della Commissione era, originariamente, entro il limite massimo di ECU 10 197 229 (art. 3, n. 2, del contratto).

3.
Ai sensi dell'art. 9 del contratto, quest'ultimo è regolato dalla legge italiana.

4.
A norma dell'art. 8, n. 2, lett. f), delle condizioni generali enunciate nell'allegato II del contratto, la Commissione poteva risolvere quest'ultimo qualora un contraente non avesse iniziato i lavori alla data specificata nel contratto e nel caso in cui considerasse inadeguata qualsiasi altra data proposta. Conformemente all'ultima frase dell'art. 8, n. 2, di tali condizioni generali, la risoluzione del contratto, in tale ipotesi, deve essere oggetto di un preavviso di un mese, comunicato per iscritto ai contraenti con avviso di ricevimento o mediante lettera raccomandata. Ai sensi dell'art. 8, n. 4, in caso di risoluzione del contratto in base all'art. 8, n. 2, lett. f), la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario, maggiorato degli interessi calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del pagamento al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU, aumentato di due punti.

5.
Ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali, solo la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia relativa al contratto.

6.
La Bioelettrica SpA (in prosieguo: la «Bioelettrica») è stata costituita il 18 luglio 1995 dalla CISE SpA (in prosieguo: la «CISE») - detenuta al 99% dall'Enel -, dalla Lurgi, dalla South Western Power Investments Ltd - detenuta al 100% dalla SWP -, dall'Energia Verde SpA - detenuta al 62% dalla Le Rene - e dalla EDP. A norma dell'art. 5 del suo statuto, il suo oggetto sociale è la costruzione e l'esercizio di una centrale termica di generazione di energia elettrica in Italia, alimentata da biomasse vegetali e basata sull'integrazione di un sistema di gassificazione atmosferica a letto fluido con un ciclo combinato (IGCC).

7.
In forza dell'addendum n. 1 del contratto, sottoscritto dalle parti nel gennaio 1996, la Bioelettrica è divenuta parte del contratto e ha rilevato la funzione di coordinatore del progetto fino ad allora assunta dall'Enel. Con lo stesso addendum, la EGT si è ritirata dal contratto pur mantenendo la veste di «contraente associato». Secondo l'addendum n. 2 del contratto, sottoscritto dalle parti tra l'ottobre 1996 e il dicembre 1998, la SWP ha receduto dal contratto e nei suoi diritti e obblighi sono subentrati gli altri contraenti. A norma dell'addendum n. 3 del contratto, sottoscritto dalle parti tra marzo e giugno 1997, la Bioelettrica è divenuta, in quanto coordinatrice del progetto, responsabile della gestione dei pagamenti effettuati dalla Commissione, compreso l'anticipo versato ai sensi dell'art. 4, n. 1, del contratto.

8.
Il 30 maggio 1997 è stato concluso tra la Bioelettrica, in qualità di committente, e la Lurgi, in qualità di appaltatore, un contratto del valore di 35 miliardi di lire italiane (ITL), diretto alla realizzazione da parte di quest'ultima di lavori di progettazione, realizzazione, installazione ed avviamento all'esercizio dell'isola di gassificazione destinata alla centrale termica di cui supra al punto 6 (in prosieguo: il «contratto in data 30 maggio 1997»). Secondo il punto 1.1 delle condizioni speciali allegate a tale contratto, i lavori dovevano essere realizzati entro 30 mesi.

9.
Con l'addendum n. 4 del contratto, sottoscritto dalle parti tra gennaio e dicembre 1998, il contributo finanziario massimo della Commissione è stato elevato a ECU 10 897 229. Esso è stato infine portato a ECU 11 897 229 con l'addendum n. 5 del contratto, sottoscritto dalle parti nel dicembre 1998.

10.
Con fax del 7 aprile 1999 la Lurgi ha comunicato alla Bioelettrica che riteneva necessario apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche presenti nel contratto in data 30 maggio 1997 per migliorare l'efficacia dell'isola di gassificazione. Essa ha aggiunto che tali modifiche, specificate nel fax, avrebbero inevitabilmente comportato un aumento dei costi del progetto.

11.
A seguito di uno scambio di corrispondenza tra la Lurgi e la Bioelettrica destinato a consentire a quest'ultima di comprendere la necessità delle modifiche tecniche raccomandate, il 16 settembre 1999 la Bioelettrica e la Lurgi hanno firmato un protocollo d'accordo che definiva le modifiche essenziali da apportare al progetto relativo all'isola di gassificazione e che prevedeva che il corrispettivo destinato alla Lurgi per l'esecuzione di tale progetto sarebbe stato portato a ITL 46 300 000 000.

12.
Con lettera 23 dicembre 1999 la Bioelettrica, basandosi sui termini del protocollo d'accordo di cui al punto precedente, faceva sapere alla Lurgi che i termini fissati in tale protocollo per l'esecuzione delle azioni convenute, in particolare, per l a conclusione di un accordo di modifica dei termini del contratto in data 30 maggio 1997 e per l'invio da parte della Lurgi dei documenti bancari relativi all'aumento dei costi dei lavori erano scaduti senza che fosse stata avviata nessuna di tali azioni. Essa ha suggerito che le parti si accordassero urgentemente riguardo al contenuto delle modifiche da apportare al contratto di cui trattasi e che la Lurgi fornisse i documenti bancari citati.

13.
Il 5 gennaio 2000 la Commissione ha inviato alla Bioelettrica una lettera per informarla che accettava di prorogare la durata di esecuzione del progetto fino al 31 dicembre 2003.

14.
In risposta ad una domanda della Bioelettrica in data 31 aprile 2000 diretta ad ottenere informazioni destinate a consentire a...

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