Sentenze nº T-279/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 05 Aprile 2006

Data di Resoluzione05 Aprile 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-279/02

Concorrenza – Art. 81 CE – Intese – Mercato della metionina – Carattere unico e continuato dell’infrazione – Ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 – Presunzione d’innocenza

Nella causa T‑279/02,

Degussa AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold, M. Karl e C. Steinle,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e W. Mölls, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. H.‑J. Freund, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra E. Karlsson e dal sig. S. Marquardt, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso C.37.519 – Metionina) (GU 2003, L 255, pag. 1), e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta da tale decisione alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 La Degussa AG (Düsseldorf) è una società tedesca costituita nel 2000 con la fusione della SKW Trostberg e della Degussa-Hüls, quest’ultima avente a sua volta origine dalla fusione avvenuta nel 1998 delle società chimiche tedesche Degussa AG (Francoforte sul Meno) e Hüls AG (Marl) (in prosieguo: la «Degussa» o la «ricorrente»). Essa opera specificamente nel settore dell’alimentazione animale ed è l’unica società che produca i tre amminoacidi essenziali più importanti: metionina, lisina e treonina.

2 Gli amminoacidi essenziali sono amminoacidi che non possono essere prodotti naturalmente dall’organismo e devono di conseguenza essere aggiunti agli alimenti. Il primo amminoacido, la cui assenza interrompe la sintesi proteica degli altri amminoacidi, è detto «primo amminoacido limitante». La metionina è un amminoacido essenziale aggiunto ai mangimi e alle premiscele per l’alimentazione di tutte le specie animali. Essa viene soprattutto utilizzata negli alimenti per pollame (per i quali costituisce il primo amminoacido limitante) e, in maniera crescente, negli alimenti per i maiali e nei mangimi speciali.

3 La metionina si presenta in due forme principali: la metionina DL (in prosieguo: la «DLM») e l’analogo idrossilato della metionina (in prosieguo: la «MHA»). La DLM è prodotta in forma cristallizzata e presenta un contenuto attivo di quasi il 100%. La MHA, introdotta dal produttore Monsanto, predecessore della Novus International Inc. negli anni ’80, presenta un contenuto attivo nominale dell’88%. Essa rappresentava, nel 2002, circa il 50% del consumo mondiale.

4 All’epoca dei fatti, i tre principali produttori mondiali di metionina erano la Rhône‑Poulenc (oggi Aventis SA), la cui controllata responsabile della produzione di metionina era la Rhône‑Poulenc Animal Nutrition (oggi Aventis Animal Nutrition SA), la Degussa e la Novus. La Rhône‑Poulenc produceva entrambe le forme di metionina, mentre la Degussa produceva soltanto la DLM e la Novus soltanto la MHA.

5 Il 26 maggio 1999 la Rhône‑Poulenc rendeva alla Commissione una dichiarazione nella quale ammetteva il proprio coinvolgimento in un cartello volto a stabilire i prezzi e ad assegnare le quote di metionina e chiedeva di poter beneficiare della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

6 Il 16 giugno 1999 funzionari della Commissione e del Bundeskartellamt (ufficio federale tedesco antitrust) procedevano ad alcuni accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), allora in vigore, negli uffici della Degussa-Hüls, a Francoforte sul Meno.

7 A seguito di tali accertamenti, il 27 luglio 1999 la Commissione inviava alla Degussa-Hüls, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, una richiesta di informazioni relativa ai documenti ottenuti. La Degussa-Hüls rispondeva a tale richiesta il 9 settembre 1999.

8 La Commissione inviava altresì richieste di informazioni alla Nippon Soda Co. Ltd (in prosieguo: la «Nippon Soda»), alla Novus International Inc. (in prosieguo: la «Novus») e alla Sumitomo Chemical Co. Ltd (in prosieguo: la «Sumitomo») il 7 dicembre 1999, e alla Mitsui & Co. Ltd il 10 dicembre 1999. Tali società rispondevano nel corso del febbraio 2000 e la Nippon Soda presentava una dichiarazione integrativa il 16 maggio 2000.

9 Il 1° ottobre 2001 la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti a cinque produttori di metionina, tra i quali la ricorrente. La stessa comunicazione degli addebiti era inviata alla Aventis Animal Nutrition (in prosieguo: la «AAN»), controllata al 100% dalla Aventis.

10 Nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione accusava tali imprese di avere partecipato dal 1986 sino, nella maggior parte dei casi, all’inizio del 1999, ad un accordo continuato in violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«Accordo SEE») e riguardante l’intero SEE. Secondo la Commissione, l’accordo in parola aveva ad oggetto la fissazione dei prezzi della metionina, la realizzazione di un meccanismo di aumento dei prezzi, l’assegnazione di mercati nazionali e di quote di mercato e un meccanismo di sorveglianza e applicazione di tali intese.

11 In risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, tutte le parti presentavano osservazioni scritte, ma la Aventis e la AAN informavano la Commissione che esse avrebbero fornito una sola risposta a nome di entrambe le società.

12 Le risposte pervenivano alla Commissione tra il 10 e il 18 gennaio 2002. La Aventis, la AAN (in prosieguo, congiuntamente, «Aventis/AAN») e la Nippon Soda riconoscevano l’infrazione e ammettevano in sostanza l’insieme dei fatti. Anche la Degussa riconosceva l’infrazione, ma limitatamente al periodo 1992‑1997. Il 25 gennaio 2002 aveva luogo un’audizione delle imprese interessate.

13 Secondo la procedura, considerato che Aventis/AAN, la Degussa, e la Nippon Soda avevano partecipato ad un accordo e/o ad una pratica concordata di carattere continuato, riguardante l’intero SEE, nell’ambito dei quali esse concordavano prezzi obiettivo per il prodotto, adottavano ed attuavano un meccanismo di aumento dei prezzi, si comunicavano reciprocamente i dati sui volumi delle vendite e sulle quote di mercato e sorvegliavano e applicavano i propri accordi, la Commissione adottava la decisione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso C.37.519 ― Metionina) (GU 2003, L 255, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»).

14 Nei ‘considerando’ 63-81 della Decisione, la Commissione descriveva l’intesa come diretta alla fissazione di fasce di prezzo e «prezzi di “livello più basso”». I partecipanti avrebbero convenuto sulla necessità di un aumento dei prezzi, ed esaminato ciò che il mercato avrebbe accettato. Gli aumenti di prezzo sarebbero stati quindi organizzati in diverse «campagne» successive, la cui realizzazione veniva sottoposta a verifica nelle successive riunioni di cartello. Inoltre, i partecipanti si sarebbero scambiati informazioni sui volumi di vendita e sulle capacità produttive, nonché le rispettive stime del volume totale del mercato.

15 Con riferimento alla realizzazione degli obiettivi di prezzo, la Commissione rilevava che le vendite erano soggette a sorveglianza da parte dei partecipanti, che compilavano elenchi dei dati scambiati e ne discutevano in occasione di regolari riunioni, pur non esistendo, nonostante una proposta in tal senso della Degussa, un sistema di controllo dei volumi, supportato da un sistema di compensazione. Regolari riunioni multilaterali (più di 25 tra il 1986 e il 1999) e bilaterali avrebbero costituito una caratteristica chiave dell’organizzazione del cartello. Esse avrebbero assunto la forma di riunioni «al vertice» e di riunioni di collaboratori di natura più tecnica.

16 Infine, il funzionamento dell’accordo di cartello avrebbe attraversato tre periodi distinti. Il primo, nel corso del quale i prezzi tendevano al rialzo, andava dal febbraio 1986 al 1989 e si sarebbe concluso con il ritiro dal cartello da parte della Sumitomo e l’ingresso nel mercato della Monsanto, con la MHA. Nel corso del secondo periodo, dal 1989 al 1991, i prezzi avrebbero cominciato a calare in modo drastico. I membri del cartello si sarebbero allora chiesti come reagire a questa nuova situazione (riacquisire quote di mercato o concentrarsi sui prezzi) e avrebbero concluso, dopo diverse riunioni tenute nel 1989 e nel 1990, che sarebbe stato necessario concentrare i loro sforzi sull’aumento dei prezzi. Durante il terzo ed ultimo periodo, compreso tra il 1991 e il febbraio 1999, l’incremento delle vendite della MHA prodotta dalla Monsanto (Novus dopo il 1991) avrebbe spinto i partecipanti all’intesa anzitutto al mantenimento del livello dei prezzi.

17 La Decisione comprende specificamente le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Aventis (…) e [AAN], responsabili congiuntamente, Degussa (…) e Nippon Soda (…) hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, per aver partecipato, nel modo e...

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