Sentenze nº T-177/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 04 Luglio 2006

Data di Resoluzione04 Luglio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-177/04

Concorrenza – Concentrazioni – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Decisione che dichiara compatibile con il mercato comune un’operazione di concentrazione – Ricorso presentato da un terzo – Ricevibilità – Mercati del trasporto aereo – Impegni

Nella causa T-177/04,

easyJet Airline Co. Ltd, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata inizialmente dai sigg. J. Cook, J. Parker e S. Dolan, solicitors, successivamente dagli avv.ti M. Werner e M. Waha, dalla sig.ra L. Mills, solicitor, dagli avv.ti M. de Lasala Lobera e R. Malhotra,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver, A. Bouquet e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2004 che dichiara la compatibilità con il mercato comune della concentrazione tra la società Air France e Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, a condizione che siano rispettati gli impegni proposti (Caso n. IV/M.3280 – Air France/KLM),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Ai sensi del suo art. 1, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, come rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13), e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1), come rettificato, GU 1998, L 40, pag. 17], si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo.

2 Conformemente all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89, le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere previamente notificate alla Commissione.

3 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, se la Commissione constata che l’operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel detto regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune (in prosieguo: la «fase I»).

4 Al contrario, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, se la Commissione constata che l’operazione di concentrazione notificata rientra nel detto regolamento e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura (in prosieguo: la «fase II»).

5 Secondo l’art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89:

Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, un’operazione di concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), essa può decidere di dichiarare tale operazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).

La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b) può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune

.

6 Ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4064/89, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione adottata qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

7 Nella comunicazione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (GU 2001, C 68, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione concernente le misure correttive»), la Commissione espone gli orientamenti che intende seguire in materia di impegni, enunciando in particolare quanto segue:

– spetta alle parti dimostrare chiaramente che le misure correttive proposte ripristinano durevolmente le condizioni di concorrenza effettiva nel mercato comune (punto 6) ed eliminare fin dall’inizio ogni incertezza in merito al tipo, alla portata e all’oggetto della misura proposta oltre che alla prospettiva di un’attuazione efficace, piena e tempestiva ad opera delle parti (punto 7);

– lo scopo principale degli impegni è quello di garantire strutture di mercato concorrenziali; gli impegni di natura strutturale, quale quello di vendita di una filiale, sono in linea di principio preferibili dal punto di vista dello scopo del regolamento n. 4064/89, in quanto impediscono l’emergere o il rafforzarsi di una posizione dominante previamente individuata dalla Commissione, senza richiedere, del resto, misure di sorveglianza a medio o a lungo termine; non si può tuttavia escludere automaticamente la possibilità che anche altri tipi di impegni siano atti a prevenire l’instaurazione o il rafforzamento di una posizione dominante; occorrerà allora stabilire caso per caso se tali impegni possano essere accettati (punto 9);

– gli impegni presentati alla Commissione nella fase I devono essere sufficienti a escludere chiaramente la presenza di seri dubbi ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89 (punto 11);

– se una concentrazione proposta rischia di creare o rafforzare una posizione dominante atta ad ostacolare la concorrenza effettiva, il mezzo più efficace per ripristinare tale concorrenza, a parte l’ipotesi di un divieto opposto all’operazione, è creare le condizioni per la costituzione di un nuovo operatore concorrenziale o per il rafforzamento di concorrenti già esistenti, mediante la cessione di attività (punto 13);

– le attività dismesse devono configurare un’azienda efficiente che, se gestita da un acquirente idoneo, possa fare concorrenza in maniera efficace e durevole all’ente risultante dalla concentrazione; di regola risponde a tali condizioni un’azienda preesistente in grado di operare autonomamente, ossia in modo indipendente dalle parti della concentrazione per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime o altre forme di cooperazione, al di là di un periodo transitorio (punto 14);

– vi sono casi in cui la validità del pacchetto di cessione, per quanto riguarda le attività da includervi, dipende in ampia misura dall’identità dell’acquirente; in tali casi la Commissione autorizzerà la concentrazione solo a condizione che le parti si siano impegnate a non realizzare l’operazione notificata prima di aver stipulato un accordo vincolante con un acquirente del pacchetto di cessione già approvato dalla Commissione (punto 20);

– pur essendo la misura correttiva di elezione, la dismissione di attività non è tuttavia l’unico correttivo che la Commissione possa considerare adeguato; possono infatti darsi situazioni in cui la cessione di attività è impossibile; in tali circostanze la Commissione deve determinare se altri tipi di misure correttive possano avere, sul mercato, effetti sufficienti a ripristinare la concorrenza effettiva (punto 26).

8 La comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla definizione del mercato») enuncia che le imprese sono soggette a tre principali fonti di pressioni concorrenziali: sostituibilità dell’offerta, sostituibilità della domanda e concorrenza potenziale. Dal punto di vista economico, e nella prospettiva della definizione del mercato rilevante, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato ed efficace che condiziona i fornitori di un determinato prodotto, specie in ordine alle loro decisioni in materia di prezzo (punto 13).

Fatti all’origine della controversia

Imprese interessate

9 L’11 febbraio 2004, al termine della fase I, la Commissione ha adottato la decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, a condizione che siano rispettati gli impegni proposti, in applicazione dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89 (Caso n. IV/M.3280 – Air France/KLM) (GU C 60, pag. 5; in prosieguo: la «decisione impugnata»). La ricorrente è una compagnia aerea a basso costo, con sede nel Regno Unito, che propone servizi a prezzi interessanti verso numerose destinazioni in Europa.

10 L’Air France è un vettore aereo, con sede in Francia, che esercita la propria attività principalmente in tre settori: il trasporto aereo di passeggeri, il trasporto aereo di merci e i servizi di assistenza a terra. L’Air France gestisce una rete a stella i cui principali nodi aeroportuali (hub) si trovano a Roissy-Charles-de-Gaulle (in prosieguo: «CDG») per i voli internazionali e a Parigi-Orly (in prosieguo: «Orly») per i voli interni. L’Air France è altresì uno dei membri fondatori dell’alleanza SkyTeam, di cui gli altri membri sono le società Aeromexico, Alitalia, Continental Airlines, CSA Czech Airlines, Delta, Northwest Airlines e Korean Air.

11 La KLM è un vettore aereo, con sede nei Paesi Bassi, che esercita la propria attività essenzialmente in quattro settori: il trasporto aereo di passeggeri, il trasporto aereo di merci, i servizi di assistenza a terra e i voli di linea a basso costo tramite la sua filiale Transavia. La KLM gestisce una rete a stella il cui principale nodo aeroportuale si trova ad Amsterdam-Schiphol. La KLM ha concluso con la Northwest Airlines una convenzione relativa principalmente alle rotte dell’Atlantico settentrionale.

Procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

12 Il 18 dicembre 2003 l’Air France e la KLM hanno notificato alla Commissione, in applicazione del regolamento...

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