Ordinanze nº T-319/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Luglio 2006
Data di Resoluzione | 07 Luglio 2006 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-319/05 |
Intervento – Relazioni esterne – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo
Nella causa T‑319/05,
Confederazione svizzera, rappresentata dagli avv.ti S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt, e U. Soltész, Rechtsanwalt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. C.‑D. Quassowski e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. T. Masing, Rechtsanwalt,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, in combinato disposto con l’art. 20 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, della decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dal sig. J.D. Cooke e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 Ai sensi dell’art. 40, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile anche alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto:
Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall’altra
.
Procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale (causa C‑70/04, divenuta, dopo il rinvio della Corte al Tribunale, causa T‑319/05)
2 Con ricorso pervenuto alla cancelleria della Corte il 13 febbraio 2004 e registrato con il numero C‑70/04, la Confederazione svizzera ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13; in prosieguo la «decisione impugnata»).
3 La decisione impugnata trova origine in un esposto della Confederazione svizzera del 10 giugno 2003 contro il 213° regolamento di applicazione della normativa tedesca in materia di traffico aereo, adottato il 15 gennaio 2003 dalle autorità federali tedesche dell’aviazione. Tale regolamento stabilisce nuove procedure di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo per gli aerei che sorvolano il territorio tedesco. Si ritiene che tali misure riducano l’inquinamento acustico a cui il passaggio degli aerei espone i comuni interessati che si trovano a nord del confine tra Germania e Svizzera.
4 Il ricorso della Confederazione svizzera è stato proposto sulla base dell’art. 230 CE, in combinato disposto con l’art. 20 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU 2002, L 114, pag. 73; nel prosieguo: l’«Accordo sul trasporto aereo»), ai sensi del quale:
Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee
.
5 Con fax pervenuto alla cancelleria della Corte il 27 maggio...
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