Ordinanze (Informazione) nº T-319/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Luglio 2006

Data di Resoluzione07 Luglio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-319/05

Causa T-319/05

Confederazione svizzera

contro

Commissione delle Comunità europee

Intervento — Relazioni esterne — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo — Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo

Massime dell'ordinanza

  1. Procedura — Intervento — Interessati

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 40)

  2. Procedura — Intervento — Interessati

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma)

  3. L’intervento di uno Stato membro ai sensi dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non preclude affatto l’intervento di un suo ente territoriale ovvero di «ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia» in base al secondo comma del suddetto articolo.

    (v. punto 20) 2. L’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia sancisce il diritto delle persone che dimostrano un interesse alla soluzione di controversie proposte alla Corte di intervenirvi. Le eccezioni a tale diritto procedurale di intervento, espressione del diritto di essere sentiti, devono necessariamente essere interpretate in maniera restrittiva. Pertanto, uno Stato che non è membro della Comunità, come la Confederazione svizzera, non può...

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