Ordinanze (Informazione) nº T-114/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Luglio 2006

Data di Resoluzione20 Luglio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-114/06

Causa T-114/06 R

Globe SA

contro

Commissione delle Comunità europee

Appalti pubblici — Procedimento di gara d’appalto comunitaria — Procedimento sommario — Fumus boni iuris — Urgenza

Massime dell’ordinanza

  1. Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Presupposti cumulativi — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

    (Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

  2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione di una decisione in materia di appalti pubblici

    (Art. 242 CE)

  3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione di una decisione in materia di appalti pubblici

    (Art. 242 CE)

  4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione di una decisione in materia di appalti pubblici

    (Art. 242 CE)

  5. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbano precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine secondo il quale condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

    (v. punti 26-27) 2. Sebbene non competa al giudice del procedimento sommario giudicare anticipatamente in merito alle misure che la Commissione potrebbe adottare in esecuzione di un’eventuale sentenza d’annullamento, il principio generale che sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva implica che possa essere garantita la tutela provvisoria dei singoli, ove essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella...

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