Ordinanze nº T-11/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Luglio 2006

Data di Resoluzione13 Luglio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-11/06

Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Concorrenza – Pagamento di un’ammenda – Garanzia bancaria – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi – Sospensione parziale e condizionata

Nel procedimento T‑11/06 R,

Romana Tabacchi SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa e G.C. Rizza,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. É. Gippini Fournier e F. Amato, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), nella parte in cui essa infligge alla richiedente un’ammenda di EUR 2,05 milioni, e, dall’altro, una domanda di esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata di tale ammenda,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni

1 Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia; in prosieguo: la «decisione»). Secondo l’art. 1 della decisione, la Commissione ha accertato che sette dei principali trasformatori italiani di tabacco greggio, tra i quali la Romana Tabacchi SpA, hanno concluso accordi o partecipato a pratiche concordate con il fine di determinare le condizioni di acquisto del tabacco greggio in Italia, sia per gli acquisti diretti dai produttori sia per gli acquisti da terzi imballatori. La Commissione ha determinato, in particolare, che la richiedente aveva preso parte a tali pratiche concordate dal mese di ottobre 1997 al 5 novembre 1999 e dal 29 maggio 2001 al 19 febbraio 2002.

2 L’art. 2 della decisione ha inflitto alla richiedente un’ammenda di EUR 2,05 milioni, pagabile entro tre mesi dalla notifica della decisione, che è avvenuta il 10 novembre 2005.

3 Nella lettera di notifica della decisione, datata 9 novembre 2005, era precisato che, qualora la richiedente avesse proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe proceduto alla riscossione della somma fino a quando la questione fosse rimasta pendente dinanzi a tale giudice, a condizione che il credito producesse interessi a partire dalla data di scadenza del pagamento e che entro tale data, vale a dire il 10 febbraio 2006, fosse costituita una garanzia bancaria accettabile.

4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2006, la richiedente ha proposto, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso per l’annullamento parziale della decisione relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda e, di conseguenza, per la riduzione dell’ammenda stessa.

5 Con atto separato, depositato in cancelleria il medesimo giorno, la richiedente ha proposto, ai sensi dell’art. 242 CE e dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda, con la quale chiede, da un lato, che sia sospesa l’esecuzione della decisione e, dall’altro, che la richiedente sia esentata dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per il pagamento dell’ammenda quale condizione per evitare la riscossione immediata della somma.

6 Il 10 febbraio 2006 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti.

7 Su invito del giudice del procedimento sommario il 3 marzo 2006 la richiedente ha presentato nuove osservazioni, con riferimento alle quali la Commissione ha depositato le proprie osservazioni il 29 marzo 2006.

8 In data 8 maggio 2006 la richiedente ha prodotto alcuni documenti integrativi, dai quali risulta che essa aveva proposto, con lettera del 20 aprile 2006, un pagamento scaglionato dell’ammenda, respinto dalla Commissione con lettera del 5 maggio 2006.

9 Il 15 maggio 2006 il presidente del Tribunale ha sentito le parti.

10 All’audizione, le parti si sono impegnate ad esaminare la possibilità di uno scaglionamento concordato del pagamento dell’ammenda e a comunicare al presidente del Tribunale il risultato delle loro discussioni.

11 Con atto separato depositato in cancelleria il 26 maggio 2006, come corretto poi il 30 maggio 2006, la richiedente ha comunicato al presidente del Tribunale una proposta di pagamento scaglionato, che la Commissione ha respinto con atto depositato in cancelleria il 6 giugno 2006.

12 Nella propria domanda, la richiedente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

– sospendere l’esecuzione della decisione, nella parte in cui essa impone alla richiedente l’obbligo di pagare l’ammenda, fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale;

– esentare la richiedente dall’obbligo di costituire, entro il 10 febbraio 2006, una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’ammenda;

– condannare la Commissione alle spese del procedimento sommario;

– disporre qualunque altra misura riterrà necessaria.

13 Nelle proprie osservazioni, la resistente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

– respingere la domanda di provvedimenti urgenti;

– condannare la richiedente alle spese.

Diritto

14 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato oppure adottare i provvedimenti provvisori necessari.

15 L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che una domanda di provvedimenti urgenti deve precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali condizioni sono cumulative, cosicché una domanda cautelare deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30). Il giudice del procedimento sommario effettua altresì, se del caso, la ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente del Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑245/03 R, FNSEA e a./Commissione, Racc. pag. II‑271, punto 13).

Sulla ricevibilità della domanda

Argomenti delle parti

16 La Commissione ritiene che nessuno dei motivi fatti valere dalla richiedente nella propria domanda soddisfi le condizioni previste dall’art. 104 del regolamento di procedura, in particolare in quanto non sono sufficientemente fondati e non forniscono gli elementi di fatto essenziali sui quali si basa la richiedente.

17 La richiedente ritiene invece che la domanda di provvedimenti provvisori non debba contenere tutti gli elementi probatori sui quali si fonda il ricorso principale. Inoltre, a suo giudizio l’art. 104 del regolamento di procedura ha lo scopo di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, in particolare al fine di assicurare che la parte resistente possa presentare le proprie osservazioni. E nel presente caso alla Commissione non sarebbe stato impedito di presentare le proprie osservazioni, dal momento che essa avrebbe dettagliatamente risposto alla domanda di provvedimenti provvisori.

Giudizio del giudice del procedimento sommario

18 Qualora, come sostenuto dalla Commissione, l’esposizione compiuta dalla richiedente dei motivi a sostegno del proprio ricorso principale non fosse adeguata alle esigenze di chiarezza indicate dall’art. 104 del regolamento di procedura, la domanda dovrebbe essere dichiarata irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 34).

19 Gli argomenti della Commissione su tale punto saranno esaminati nell’ambito dell’esame di ciascuno dei motivi proposti a sostegno dell’esistenza di un fumus boni iuris.

20 L’esame della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori deve dunque essere rinviato all’esame della ricevibilità dei motivi sollevati.

Sull’oggetto della domanda

Argomenti delle parti

21 La Commissione sostiene che la domanda della richiedente dovrebbe essere interpretata nel senso che essa ha il solo scopo di ottenere un’esenzione dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta con la decisione, e non mira, di conseguenza, alla sospensione dell’esecuzione della decisione.

22 La richiedente non ha presentato osservazioni sul punto.

Giudizio del giudice del procedimento sommario

23 Nella sua domanda la richiedente chiede, da un lato, che sia sospesa l’esecuzione della decisione, per quanto riguarda l’obbligo di pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione, fino a quando il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso principale e, dall’altro, che la richiedente sia esentata dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’ammenda.

24 È pacifico che, nella sua lettera di notifica della decisione del 9 novembre 2005, la Commissione ha precisato alla richiedente che, nel caso questa avesse presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, non sarebbe stato assunto alcun provvedimento per la riscossione dell’ammenda fino a quando la questione fosse rimasta pendente davanti a tale giudice, purché il credito producesse interessi a partire dal termine ultimo per il pagamento dell’ammenda e fosse costituita entro il 10 febbraio 2006 una garanzia bancaria accettabile da parte della Commissione e sufficiente per coprire il debito della somma principale, nonché interessi e maggiorazioni dovuti.

25 All’audizione, la Commissione ha inoltre precisato che, nell’attesa della decisione del giudice del procedimento sommario sulla presente domanda, essa...

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