Ordinanze (Informazione) nº T-11/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Luglio 2006
Data di Resoluzione | 13 Luglio 2006 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-11/06 |
Causa T-11/06 R
Romana Tabacchi SpA
contro
Commissione delle Comunità europee
Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Concorrenza — Pagamento di un’ammenda — Garanzia bancaria — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Sospensione parziale e condizionata
Massime dell’ordinanza
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Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 104, n. 3)
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Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
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Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
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Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori —Modifica o revoca
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 108)
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Ai sensi dell’art. 104, n. 3, e dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di provvedimenti provvisori deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, così da consentire alla parte resistente di predisporre la propria difesa e al giudice comunitario di pronunciarsi sulla domanda, eventualmente, senza altri elementi di informazione a disposizione. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia è necessario, affinché una domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda risultino, almeno sommariamente, ma comunque in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso.
(v. punto 47) 2. Una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato dell’importo di un’ammenda può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. La possibilità di richiedere la...
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