Ordinanze nº T-371/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 24 Luglio 2006

Data di Resoluzione24 Luglio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-371/05

Cancellazione dal ruolo

Nella causa T-371/05,

AITEC, con sede in Roma (Italia),

Buzzi Unicem S.p.A., con sede in Casale Monferrato (Italia),

Italcementi S.p.A., con sede in Bergamo (Italia),

rappresentate dall'avv. M. Merola e l'avv. C.Tesauro,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione C(2005) 1527 def. del 25 maggio 2005 relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275, p. 32),

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 8 giugno 2006, le ricorrenti hanno informato il Tribunale, in conformità all'art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che intendevano rinunciare agli atti e che la questione delle spese aveva costituito oggetto di un accordo tra le parti, in virtù del quale le spese saranno compensate.

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 11 luglio 2006, la convenuta ha comunicato al Tribunale che essa non ha nessuna osservazione da fare a questo riguardo.

Di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sulla domanda d'intervento depositata da Colacem S.p.A. il...

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