Sentenze nº T-417/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 14 Luglio 2006

Data di Resoluzione14 Luglio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-417/05

Concorrenza – Concentrazione – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Mercato dell’elettricità – Decisione che constata l’assenza di dimensione comunitaria di un’operazione di concentrazione – Calcolo del fatturato – Principi contabili – Correttivi – Onere della prova – Diritti della difesa

Nella causa T‑417/05,

Endesa SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Flynn, QC, S. Baxter, solicitor, M. Odriozola Alén, M. Muñoz de Juan, M. Merola, J. García de Enterría Lorenzo-Velázquez e J. Varcárcel Martínez,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier, A. Whelan e M. Schneider, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado,

e da:

Gas Natural SDG SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti F. González Díaz, J. Jiménez de la Iglesia e A. Leis García,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2005, che constata l’assenza di dimensione comunitaria di una concentrazione (pratica COMP/M.3986 – Gas Natural/Endesa),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamenti relativi al controllo delle concentrazioni

1 L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), dispone quanto segue:

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 22.

2. Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a EUR 5 miliardi e

b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a EUR 250 milioni,

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

(…)

.

2 L’art. 5 del regolamento, intitolato «Calcolo del fatturato», prevede:

1. Il fatturato totale ai sensi del presente regolamento comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

(…)

.

3 Ai sensi dell’art. 19 del regolamento:

1. La Commissione trasmette entro 3 giorni lavorativi alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso a norma del presente regolamento (…).

2. La Commissione conduce i procedimenti previsti dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedimenti. (…)

.

4 Ai sensi dell’art. 21 del regolamento:

2. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria

.

5 L’art. 22 del regolamento dispone:

1. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell’articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.

2. La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.

Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.

3. La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.

La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell’articolo 4.

Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall’applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

(…)

.

6 Ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento (GU L 133, pag. 1):

Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende neppure alla corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri o tra queste ultime

.

7 L’art. 1 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 19 luglio 2002, n. 1606, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243, pag. 1), stabilisce quanto segue:

Il presente regolamento ha come obiettivo l’adozione e l’utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l’informazione finanziaria presentata dalle società di cui all’articolo 4, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l’efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno

.

Normativa sulla contabilità delle società

8 L’art. 4 del regolamento n. 1606/2002 (intitolato «Conti consolidati delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico») così dispone:

Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

.

9 Il regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2003, n. 1725, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 261, pag. 1), dispone quanto segue:

Articolo 1

I principi contabili internazionali riportati nell’allegato sono adottati.

(…)

.

10 Il principio contabile internazionale IAS 18, intitolato «Ricavi», allegato al regolamento n. 1725/2003, così dispone:

Definizioni

7. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I ricavi sono i flussi lordi di benefici economici conseguenti l’esercizio derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

8. I ricavi comprendono solo i flussi lordi di benefici economici ricevuti e ricevibili dall’impresa, in nome e per conto proprio. Corrispettivi riscossi per conto terzi quali le imposte sulle vendite, le imposte su beni e servizi e l’imposta sul valore aggiunto non sono benefici economici fruiti dall’impresa e non determinano un incremento del patrimonio netto; per questo motivo essi sono esclusi dai ricavi. Analogamente, in un rapporto di agenzia, le entrate lorde di benefici economici comprendono gli importi riscossi per conto del preponente che non determinano un incremento del patrimonio netto dell’impresa. I corrispettivi riscossi per conto del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT