Ordinanze nº T-271/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Giugno 2006

Data di Resoluzione15 Giugno 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-271/03

Riservatezza – Contestazione delle parti intervenienti

Nel procedimento T‑271/03,

Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Quack, U. Quack e S. Ohlhoff,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra K. Mojzesowicz e dal sig. S. Rating, successivamente dalla sig.ra Mojzesowicz e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Arcor AG & Co. KG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, F. Wiemer e M. Rosenthal,

e da

CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, con sede in Münster (Germania),

EWE TEL GmbH, con sede in Oldenbourg (Germania),

HanseNet Telekommunikation GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania),

Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, con sede in Flensburg (Germania),

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, con sede in Colonia (Germania),

TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, con sede in Wuppertal (Germania),

Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, con sede in Stoccarda (Germania),

Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, già VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG, con sede in Dortmund (Germania),

rappresentate dagli avv.ti N. Nolte, T. Wessely e J. Tiedemann,

intervenienti,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9),

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE

DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2003, la Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «ricorrente») ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003, 2003/707/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (Casi COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche TeleKom AG) (GU L 263, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2003, Arcor AG & Co. KG (in prosieguo: la «parte interveniente I »), da un lato, e CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, già Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (in prosieguo indicate congiuntamente: la «parte interveniente II»), dall’altro, hanno chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.

3 Con lettera 30 gennaio 2004, la ricorrente ha presentato al Tribunale una domanda di trattamento riservato di alcuni passaggi del ricorso, del controricorso, della replica e di alcuni allegati ad essi relativi.

4 Con lettera 22 marzo 2004, la ricorrente ha presentato al Tribunale una domanda di trattamento riservato di un passaggio della controreplica.

5 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 6 maggio 2004, le imprese menzionate al precedente punto 2 sono state autorizzate ad intervenire a sostegno della Commissione. La decisione sulla fondatezza della domanda di trattamento confidenziale è stata riservata.

6 Versioni non riservate dei vari atti processuali, approntate dalla ricorrente, sono state comunicate alle parti intervenienti I e II.

7 Con lettere 24 giugno 2004, le parti intervenienti I e II hanno contestato la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente.

8 Con lettera 20 dicembre 2004, la ricorrente ha depositato osservazioni sulle obiezioni sollevate dalle parti intervenienti I e II. Nella medesima lettera, la ricorrente chiede inoltre che, nel caso in cui la sua domanda di trattamento riservato venga respinta in tutto o in parte, le sia concessa la possibilità di ritirare dal fascicolo i documenti o le parti dei documenti oggetto del diniego di trattamento riservato.

Sulla domanda di trattamento riservato

  1. Osservazioni preliminari

    9 La domanda di trattamento riservato è stata presentata in forza dell’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, a norma del quale «l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti», ma «a richiesta d’una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati».

    10 Secondo la giurisprudenza, per stabilire a quali condizioni si possa accordare un trattamento riservato a determinati elementi del fascicolo, è necessario ponderare, per ogni atto di causa o parte di esso per cui venga richiesto un trattamento riservato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario (ordinanza del Tribunale 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-163, punto 11, e ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 5 agosto 2003, causa T-168/01, Glaxo Wellcome/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 35).

    11 Si deve constatare che la domanda di trattamento riservato è stata ampiamente motivata dalla ricorrente in un documento depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2004 e che tale motivazione è stata ancora completata in un documento depositato il 20 dicembre 2004. La ricorrente ha esposto, per ogni elemento oggetto della domanda di trattamento riservato, i motivi per cui, a suo parere, la divulgazione determinerebbe una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali.

    12 Pertanto, affinché il presidente possa effettuare la ponderazione menzionata al punto precedente, la negazione della riservatezza delle parti intervenienti deve riguardare elementi precisi degli atti di causa che sono stati omessi ed enunciare i motivi per i quali dovrebbe essere negato il trattamento riservato di tali elementi.

    13 Infine, la domanda della ricorrente relativa al ritiro di documenti o di parti di documenti per i quali il presidente respinga la domanda di trattamento riservato (v. precedente punto 8) non può essere accolta in quanto essa, così come è stata presentata, mira ad eludere la decisione del presidente sulla domanda di trattamento riservato.

  2. Sugli elementi della domanda di trattamento riservato che non sono stati contestati, in maniera esplicita e precisa, dalle intervenienti

    14 Le intervenienti non hanno contestato, in maniera esplicita e precisa, nel senso descritto al precedente punto 12, vari elementi degli atti di causa per i quali la ricorrente aveva chiesto un trattamento riservato. Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 10, per tali elementi il presidente non è in grado di effettuare una ponderazione tra, da un lato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali e, dall’altro, l’esigenza, altrettanto legittima, delle intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario.

    15 Pertanto, la domanda di trattamento riservato della ricorrente dev’essere accolta nella parte relativa agli elementi che non sono stati contestati dalle intervenienti in maniera esplicita e precisa. Si tratta degli elementi qui di seguito indicati:

    – decisione impugnata (allegato A.1 del ricorso): gli elementi omessi al 99°, 151°, 152°, 154°, 160°-162°, 167° e 172° ‘considerando’;

    – comunicazione degli addebiti del 2 maggio 2002 (allegato A.2 del ricorso): gli elementi omessi ai punti 26-28, 39, 45, 92, 124-126, 128, 131, 133, 137-140 e 143-147;

    – osservazioni della ricorrente del 29 luglio 2002 sulla comunicazione degli addebiti (allegato A.3 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 4, 11-13, 37, 41, 65-67, 75, 76, 78-80, 88-91, 93, 94, 98, 100-106, 108, 109 e 122;

    – osservazioni della ricorrente del 25 ottobre 2002 sulle risposte dei denuncianti (allegato A.4 del ricorso): gli elementi omessi alle pagg. 14 e 31;

    – comunicazione degli addebiti complementare del 21 febbraio 2003 (allegato A.5 del...

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