Ordinanze (Informazione) nº T-271/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Giugno 2006

Data di Resoluzione15 Giugno 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-271/03

Causa T-271/03

Deutsche Telekom AG

contro

Commissione delle Comunità europee

Riservatezza — Opposizione delle parti intervenienti

Massime dell’ordinanza

  1. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)

  2. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga

  3. Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga

  4. L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti; però, a richiesta di una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

    Per stabilire a quali condizioni si possa accordare un trattamento riservato a determinati elementi del fascicolo, è necessario ponderare, per ogni atto di causa o parte di esso per cui venga richiesto un trattamento riservato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario.

    Quando la ricorrente ha esposto, per ogni elemento oggetto della domanda di trattamento riservato, i motivi per cui, a suo parere, la divulgazione determinerebbe una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali, affinché il presidente possa...

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