Ordinanze (Informazione) nº T-271/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Giugno 2006
Data di Resoluzione | 15 Giugno 2006 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-271/03 |
Causa T-271/03
Deutsche Telekom AG
contro
Commissione delle Comunità europee
Riservatezza — Opposizione delle parti intervenienti
Massime dell’ordinanza
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Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)
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Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga
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Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga
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L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti; però, a richiesta di una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.
Per stabilire a quali condizioni si possa accordare un trattamento riservato a determinati elementi del fascicolo, è necessario ponderare, per ogni atto di causa o parte di esso per cui venga richiesto un trattamento riservato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali e l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario.
Quando la ricorrente ha esposto, per ogni elemento oggetto della domanda di trattamento riservato, i motivi per cui, a suo parere, la divulgazione determinerebbe una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali, affinché il presidente possa...
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