Ordinanze (Informazione) nº T-137/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 22 Giugno 2006
Data di Resoluzione | 22 Giugno 2006 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-137/04 |
Causa T-137/04
Kurt Martin Mayer e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
Direttiva del Consiglio 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche — Decisione della Commissione 2004/69/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina — Ricorso di annullamento — Irricevibilità
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente
L’interesse diretto del ricorrente, quale condizione per la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, esige che la misura comunitaria incriminata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario sia rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata, e non l’atto in se stesso.
A tal riguardo, la decisione 2004/69, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, la quale...
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