Ordinanze nº T-137/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 22 Giugno 2006

Data di Resoluzione22 Giugno 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-137/04

Direttiva del Consiglio 92/43/CEE − Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche − Decisione della Commissione 2004/69/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina – Ricorso d’annullamento – Irricevibilità

Nel procedimento T‑137/04,

Kurt Martin Mayer, residente in Eisentratten (Austria),

Tilly Forstbetriebe GmbH, con sede in Treibach (Austria),

Anton Volpini de Maestri, residente in Spittal/Drau (Austria),

Johannes Volpini de Maestri, residente in Seeboden (Austria),

rappresentati dall’avv. M. Schaffgotsch,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo e fattuale

1 Il 21 maggio 1992, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»).

2 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, oggetto della direttiva habitat è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato CE.

3 All’art. 2, n. 2, si precisa che le misure adottate a norma della direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva habitat, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.

5 L’art. 3, n. 1, della direttiva habitat dispone che questa rete, denominata «Natura 2000», comprende delle zone speciali di conservazione, nonché zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

6 Ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva habitat, per zona speciale di conservazione si intende «un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».

7 L’art. 4 della direttiva habitat prevede una procedura in tre fasi per la designazione delle zone speciali di conservazione. In base al n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II della direttiva habitat si riscontrano in detti siti. L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva stessa, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito.

8 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva habitat, sulla base di tali elenchi e dei criteri riportati nell’allegato III di quest’ultima, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria. L’elenco dei siti d’importanza comunitaria è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 21 della direttiva habitat. In base all’art. 4, n. 3, tale elenco è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva habitat.

9 L’art. 4, n. 4, della stessa stabilisce che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al n. 2 della medesima disposizione, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

10 All’art. 4, n. 5, la direttiva precisa che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria stabilito dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, nn. 2-4, della direttiva habitat.

11 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva habitat:

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

.

12 La decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in applicazione della direttiva habitat, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21; in prosieguo...

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