Ordinanze nº T-163/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 02 Agosto 2006

Data di Resoluzione02 Agosto 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-163/06

Procedimento sommario – Ricevibilità del ricorso principale – Ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori

Nel procedimento T‑163/06 R,

BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas,

Calzaturificio Elisabet Srl,

Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc,

Calzaturificio Leopamy di Santarelli Umberto,

Calzaturificio Lunella Srl,

Calzaturificio S.G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc,

Vaf di Vallasciani Tommaso & Nasini Fiorindo Snc,

Carim Srl,

Florens Shoes SpA,

Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C.,

Missouri Srl,

New Swing Srl,

Podosan Medical Shoes di Cirilli Michela,

Calzaturificio R.G. di Rossi & Galiè Srl,

Società Italiana Calzature SpA,

Unità Operativa Marche Srl,

Viviane Calzature di Luciano Michetti & C. Sas,

con sede in Monte Urano, rappresentate dagli avv.ti P.M. Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia e E.M. Tabellini,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Stancanelli, in qualità di agente,

resistente,

avente ad aggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), nonché dei ‘considerando’ 28‑31 e 250‑252 del regolamento (CE) della Commissione 23 marzo 2006, n. 553, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98, pag. 3), nella parte in cui escludono le calzature per bambini dalle misure antidumping introdotte dal detto regolamento,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni

1 Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 6 aprile 2006, L 98, pag. 3).

2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2006, le odierne richiedenti hanno proposto, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto al parziale annullamento del regolamento n. 553/2006, e segnatamente del suo art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), nonché dei suoi ‘considerando’ 28‑31 e 250‑252.

3 Con separata istanza, depositata in cancelleria in pari data, le richiedenti hanno proposto, ai sensi dell’art. 242 CE e dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di provvedimenti provvisori nella quale si chiede la sospensione dell’esecuzione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), e dei ‘considerando’ 28‑31 e 250‑252 del regolamento n. 553/2006 nonché di ogni altra disposizione connessa.

4 Il 12 luglio 2006, la Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.

5 Con istanza depositata in cancelleria il 10 luglio 2006, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Monte Urano, il Comune di Corridonia, il Comune di Montecosaro, il Comune di Monte San Giusto, l’Unione Nazionale Accessori e Componenti, il Calzaturificio Selenia Srl, la Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C., la Grif Srl e il Calzaturificio Primi Tempi di Monaldi Geri, rappresentati dagli avv.ti P.M. Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia e E.M. Tabellini, hanno chiesto di intervenire nella causa T‑163/06 e nel procedimento T‑163/06 R a sostegno delle conclusioni delle richiedenti.

6 Il 19 luglio 2006, la Commissione ha presentato osservazioni sull’istanza di intervento.

7 Nella loro domanda, le richiedenti chiedono che il giudice del procedimento sommario voglia sospendere l’esecuzione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), e dei ‘considerando’ 28‑31 e 250‑252 del regolamento n. 553/2006 nonché di ogni altra disposizione conseguente e/o connessa.

8 Nelle sue osservazioni, la resistente conclude chiedendo che il giudice del procedimento sommario voglia:

– respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

– condannare le richiedenti alle spese.

In diritto

9 Atteso che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie affinché si possa statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, non occorre che siano sentite le difese orali delle parti.

10 Ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.

11 L’art. 104, n. 2, del...

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