Ordinanze (Informazione) nº T-331/94 DEP da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Gennaio 2006

Data di Resoluzione13 Gennaio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-331/94 DEP

Causa T‑331/94 DEP

IPK-München GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

Procedimento — Liquidazione delle spese

Massime dell’ordinanza

  1. Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 102, n. 2)

  2. Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione

  3. Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione

  4. Dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al giudice comunitario e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine. Orbene, le spese causate da viaggi a Lussemburgo per il deposito di memorie non possono essere considerate indispensabili, in quanto, da un lato, all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, il legislatore comunitario ha previsto un termine relativo alla distanza a tal fine e, dall’altro, esistono altri mezzi sicuri e manifestamente meno onerosi di trasmissione di documenti al giudice comunitario.

    (v. punti 42, 79-80) 2. In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.

    In una controversia che si riferisce al mancato soddisfacimento di condizioni collegate alla concessione di un contributo finanziario e che riguarda anche l’ingerenza della Commissione prima, e nel corso, dell’esecuzione da parte della ricorrente del progetto sovvenzionato, la necessità di stabilire le circostanze esatte di tale ingerenza nonché di analizzarne in maniera approfondita le conseguenze per la soluzione della controversia comporta, in una certa misura, difficoltà specifiche che distinguono tale causa...

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