Ordinanze (Informazione) nº T-227/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 10 Gennaio 2006
Data di Resoluzione | 10 Gennaio 2006 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-227/01 |
Causa T‑227/01
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava
e
Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco
contro
Commissione delle Comunità europee
Istanza di intervento — Associazione — Interesse alla soluzione della controversia
Massime dell’ordinanza
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Procedura — Intervento — Condizioni di ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
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Procedura — Intervento — Interessati
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma)
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Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall’altra, ha il diritto di intervenire.
L’interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte, è inteso come un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni stesse, a sostegno delle quali è presentata l’istanza di intervento, e non come un interesse in relazione ai motivi dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia occorre intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, così come essa sarebbe...
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