Ordinanze (Informazione) nº T-48/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 31 Gennaio 2006

Data di Resoluzione31 Gennaio 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-48/03

Causa T-48/03

Schneider Electric SA

contro

Commissione delle Comunità europee

Concorrenza — Concentrazioni — Riapertura della procedura di controllo dopo che il Tribunale ha annullato una decisione che vieta un’operazione di concentrazione — Avvio della fase di esame approfondito — Rinuncia alla concentrazione — Chiusura della procedura di controllo — Ricorso di annullamento — Atti arrecanti pregiudizio — Interesse ad agire — Irricevibilità

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti impugnabili

[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1, lett. c)]

Un’impresa che, dopo aver ottenuto l’annullamento da parte del Tribunale della decisione della Commissione con cui le viene vietato di realizzare un’operazione di concentrazione, cede l’impresa che aveva acquisito durante il periodo di tempo di cui la Commissione disponeva, in ogni caso, a seguito della detta sentenza, per adottare una nuova decisione non può pretendere che le arrecano...

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